Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1215/2021
ECLI:EU:C:2021:1026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0568
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 dicembre 2021 (
1
)
Causa C‑568/20
J
contro
H Limited
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione ratione materiae – Decisioni emesse in uno Stato membro – Attestato che certifica l’esecutività della decisione – Motivi di diniego dell’esecuzione – Violazione dell’ordine pubblico nello Stato membro richiesto – Violazione di una norma del diritto dell’Unione – Motivi di diniego dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto»
1.
Nel presente caso, la Corte è chiamata a fornire una risposta alla seguente questione: se, in seguito al rilascio, da parte dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine, dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (
2
), che certifica l’esecutività della decisione emessa e l’applicabilità di tale regolamento, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto, adita di una domanda di diniego dell’esecuzione di tale decisione proveniente dalla persona contro la quale è chiesta l’esecuzione, possa accoglierla in ragione di un’erronea valutazione dell’applicabilità di detto regolamento, nei limiti in cui il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine mirava a dichiarare esecutive talune sentenze emesse in uno Stato terzo.
I.
Contesto normativo
2.
Sono rilevanti nell’ambito della presente causa gli articoli 2, 39, 41, 42, 45, 46, 52 e 53 del regolamento n. 1215/2012.
II.
Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale
3.
A seguito di un’azione intentata da H Limited, un istituto bancario, basata su due sentenze pronunciate in Giordania nel corso dell’anno 2013 che ordinavano a J, un mutuatario, di pagare il saldo passivo di due prestiti, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] [Alta Corte di Giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] of Justice»)], con ordinanza del 20 marzo 2019 resa in sede di procedimento sommario, ha condannato J a pagare a H Limited la somma di 10392463 dollari statunitensi (USD), più gli interessi, pari a USD 5422031,65, e le spese, pari a 125000 sterline inglesi (GBP). Tale giudice ha altresì redatto e poi rilasciato l’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 (in prosieguo: l’«attestato»).
4.
La H Limited ha avviato un procedimento per l’esecuzione di tale ordinanza in [OSCURATO:PERSONA], ove è domiciliato J, il quale ha presentato, sulla base degli articoli 45 e 46 del regolamento n. 1215/2012, una domanda di diniego dell’esecuzione. A sostegno di quest’ultima, egli ha dedotto una violazione dell’ordine pubblico austriaco (
3
) e ha sostenuto che detta ordinanza, avente ad oggetto l’esecuzione di sentenze emesse in uno Stato terzo, non costituiva una decisione esecutiva ai sensi del regolamento n. 1215/2012. Egli ha sostenuto che, nel procedimento di diniego dell’esecuzione, il giudice dello Stato membro richiesto (in prosieguo: l’«autorità giurisdizionale richiesta») non è vincolato dall’attestato rilasciato dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine (in prosieguo: l’«autorità giurisdizionale d’origine»).
5.
In primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza del 9 ottobre 2019, ha autorizzato H Limited a procedere all’esecuzione dell’ordinanza del 20 marzo 2019 della [OSCURATO:PERSONA] of Justice. Nella sua qualità di giudice d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto, con decisione del 22 giugno 2020, il ricorso proposto da J.
6.
A seguito del ricorso straordinario in Revision proposto da J avverso la decisione del giudice d’appello, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso, con ordinanza del 23 settembre 2020, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se le disposizioni del [regolamento n. 1215/2012], in particolare l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 di detto regolamento, debbano essere interpretate nel senso che sussiste una decisione da eseguire anche quando il soggetto debitore in forza di un titolo è tenuto, in uno Stato membro, a seguito di un esame sommario nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, ma che tenga in considerazione solo la forza di giudicato di una sentenza pronunciata a suo carico in uno Stato terzo, al pagamento in favore della parte vittoriosa in un procedimento svoltosi in uno Stato terzo in virtù del credito giudizialmente accertato in uno Stato terzo, laddove l’oggetto del procedimento nello Stato membro si limiti all’esame del fatto che il diritto derivante dal credito giudizialmente accertato sussista nei confronti del soggetto debitore in forza del titolo.
2. In caso di risposta in senso negativo alla [prima questione]:
Se le disposizioni di cui al regolamento n. 1215/2012, in particolare l’articolo 1, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 39, l’articolo 45, l’articolo 46 e l’articolo 52 del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretate nel senso che l’esecuzione dev’essere negata, indipendentemente dalla sussistenza di uno dei motivi elencati nell’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012, quando la decisione da esaminare non è una decisione ai sensi dell’articolo 2, lettera a), o all’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012, o la domanda su cui si basa la decisione nello Stato membro di origine non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.
3. In caso di risposta in senso negativo alla prima questione e in senso affermativo alla seconda questione:
Se le disposizioni del regolamento n. 1215/2012, in particolare l’articolo 1, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 39, l’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 46 e l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretati nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato nel procedimento sulla domanda di diniego dell’esecuzione deve già presupporre obbligatoriamente, in base alle informazioni del giudice di origine contenute nell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, che sussiste una decisione la quale rientra nel campo di applicazione del regolamento e deve essere eseguita».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte
7.
Le parti ricorrente e resistente nel procedimento principale, il governo tedesco nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.
IV.
Analisi
A.
Sulla portata della domanda di pronuncia pregiudiziale
8.
Sebbene la decisione di rinvio contenga tre questioni pregiudiziali formalmente distinte, esse sono, a mio avviso, strettamente connesse e rientrano in un’unica e medesima problematica giuridica, ossia quella delle condizioni alle quali l’autorità giurisdizionale richiesta può accogliere una domanda di diniego dell’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine in ragione dell’inapplicabilità del regolamento n. 1215/2012, anche laddove tale secondo giudice abbia rilasciato un attestato che ne certifica l’esecutività.
9.
Propongo pertanto alla Corte di esaminare congiuntamente tali tre questioni, riformulate nel modo seguente:
«Se le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretate nel senso che esse consentono al giudice dello Stato membro richiesto, investito di una domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 46 di tale regolamento, di ritenere, contrariamente alla valutazione del giudice dello Stato membro d’origine che si ricava dal rilascio dell’attestato di cui al suo articolo 53, tale regolamento inapplicabile deducendo che il procedimento seguito dinanzi a tale secondo giudice mirava a dichiarare esecutive talune sentenze pronunciate in uno Stato terzo in materia civile e commerciale e, di conseguenza, a negare l’esecuzione della decisione di tale giudice».
10.
Tale interrogativo impone di valutare l’esistenza, nel caso di specie, di una decisione esecutiva, e quindi della portata dell’attestato, prima di valutare le prerogative dell’autorità giurisdizionale richiesta investita di una domanda di diniego dell’esecuzione di tale decisione, quali definite dal regolamento n. 1215/2012.
B.
Sull’esistenza di una decisione esecutiva ai sensi del regolamento n. 1215/2012
11.
Per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo, la principale innovazione del sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012 riguarda incontestabilmente l’abolizione dell’exequatur. Infatti, l’articolo 39 di tale regolamento prevede che «la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività». Tale disposizione deve essere letta alla luce del considerando 26 del predetto regolamento, ai sensi del quale la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato.
12.
Nell’ambito di questo nuovo sistema di esecuzione diretta delle decisioni, l’attestato rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine svolge un ruolo fondamentale. Infatti, dal combinato disposto degli articoli 37 e 42 del regolamento n. 1215/2012 risulta che, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, in uno Stato membro, di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente deve produrre unicamente una copia della decisione di cui trattasi accompagnata da tale attestato. Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, tale attestato certifica che la summenzionata decisione è esecutiva e contiene un estratto della stessa nonché, se del caso, le informazioni rilevanti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi. Deve essere notificato o comunicato, prima dell’esecuzione, alla persona contro cui è chiesta detta esecuzione, a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del predetto regolamento (
4
). In tale contesto, e su proposta dell’avvocato generale Bot (
5
), il certificato è stato qualificato dalla Corte come base fondamentale dell’attuazione del principio di esecuzione diretta delle decisioni emesse negli Stati membri, che rende la decisione di cui trattasi idonea a circolare liberamente nello spazio giudiziario europeo (
6
).
13.
Per ottenere tale attestato, il richiedente deve rivolgersi all’autorità giurisdizionale d’origine che è quella che ha emesso la decisione di cui si sollecita l’esecuzione (
7
), che conosce meglio la controversia e che, nel merito, è la più idonea a confermare che la decisione è esecutiva. Rilasciando tale attestato al termine di un procedimento di natura giurisdizionale (
8
), l’autorità giurisdizionale d’origine conferma implicitamente che la sentenza che deve essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, dato che il rilascio dell’attestato è possibile solo a tale condizione. Pertanto, in una situazione in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, nella fase del giudizio, sull’applicabilità del regolamento n. 1215/2012, il giudice medesimo deve, nel rilasciare l’attestato, verificare se la controversia ricada nell’ambito di applicazione di tale regolamento (
9
).
14.
Nel caso di specie, è pacifico che l’autorità giurisdizionale d’origine ha redatto e rilasciato l’attestato a partire dalla sua ordinanza del 20 marzo 2019, inclusa pertanto nel campo di applicazione del regolamento n. 1215/2012. In tali circostanze, esiste effettivamente, a priori, una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro (
10
) ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012 che rientra nel regime di esecuzione diretta previsto da quest’ultimo: una realtà di fatto che si impone all’autorità giurisdizionale richiesta.
15.
La questione sollevata nella domanda di pronuncia pregiudiziale è, in realtà, quella delle condizioni in cui tale autorità giurisdizionale possa rimettere in discussione una siffatta situazione deducendo una valutazione asseritamente erronea da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine quanto all’applicabilità del regolamento n. 1215/2012, che vizia la regolarità del rilascio dell’attestato. Da tale domanda risulta che il giudice del rinvio ritiene che un controllo su tale aspetto possa condurre a un diniego dell’esecuzione anche laddove non sia stato riscontrato alcuno dei motivi di diniego di cui all’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012.
C.
Sulla possibilità di un diniego dell’esecuzione motivato dall’inapplicabilità del regolamento n. 1215/2012
16.
La soluzione della problematica summenzionata è fondata sull’analisi del regime giuridico del diniego dell’esecuzione istituito dal regolamento n. 1215/2012. Ad ogni modo, a sostegno dell’affermazione di un possibile controllo delle valutazioni relative all’applicabilità di tale regolamento, formulate dall’autorità giurisdizionale d’origine, il giudice del rinvio e il governo tedesco fanno riferimento a una giurisprudenza della Corte relativa al controllo dell’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento (CE) n. 44/2001 (
11
).
1.
Sulla rilevanza della giurisprudenza relativa al controllo dell’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001
17.
Occorre ricordare che il regolamento n. 44/2001 imponeva a colui che richiedeva l’esecuzione di domandare, in via preliminare, il rilascio, da parte dell’autorità giurisdizionale o dello Stato membro richiesto, di una dichiarazione di esecutività. Tale richiesta doveva essere corredata da una copia della decisione di cui trattasi e, se del caso, dall’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001, e questi due documenti dovevano formare oggetto, secondo il considerando 17 di tale regolamento, di un controllo meramente formale. La Corte ha dichiarato che le autorità dello Stato membro richiesto dovevano limitarsi, in una prima fase del procedimento, al controllo dell’espletamento di tali formalità ai fini del rilascio della dichiarazione di esecutività della decisione e, in una seconda fase del procedimento, valutare la fondatezza del ricorso giurisdizionale, eventualmente proposto dal convenuto nell’esecuzione avverso tale dichiarazione, alla luce dei motivi di contestazione enunciati agli articoli 34 e 35 del regolamento n. 44/2001 (
12
).
18.
In tale contesto, è stato precisato che nulla vietava al giudice dello Stato membro richiesto di verificare la correttezza delle informazioni sui fatti contenute nell’attestato. Occorre sottolineare che tale controllo trovava la sua giustificazione nel fatto che, poiché l’autore dell’attestato non coincideva necessariamente con quello della decisione originaria, tali medesime informazioni presentavano inevitabilmente un carattere meramente indicativo, valore semplicemente informativo. Quest’ultima considerazione derivava altresì dal carattere eventuale della produzione di tale attestato, in quanto il giudice dello Stato membro richiesto, competente a rilasciare la dichiarazione di esecutività, poteva accettare un documento equivalente (
13
).
19.
Oltre alla portata molto ridotta del controllo così descritto, tale giurisprudenza non può essere applicata mutatis mutandis nel caso di specie e ancor meno estrapolata, dato che il nuovo regime di riconoscimento e di esecuzione derivante dal regolamento n. 1215/2012 è notevolmente diverso dal suo predecessore. Tale regolamento ha infatti eliminato la fase preliminare all’esecuzione nello Stato membro richiesto della dichiarazione di esecutività, ha reso obbligatoria la produzione dell’attestato che certifica l’esecutività della decisione, conferito alla sola autorità giurisdizionale d’origine, che conosce meglio la controversia, il compito di redigerlo e non contiene alcun considerando equivalente al considerando 17 del regolamento n. 44/2001.
20.
In modo radicale, la Corte ha dichiarato, al punto 35 della sentenza Weil (
14
), che il procedimento di esecuzione, in applicazione del regolamento n. 44/2001, osta, «al pari dell’esecuzione ai sensi del regolamento n. 1215/2012, a qualsiasi controllo successivo da parte di un giudice dello Stato membro richiesto sulla questione se l’azione che ha condotto alla decisione di cui si chiede l’esecuzione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, dal momento che i motivi di ricorso contro la dichiarazione di esecutività di tale decisione sono tassativamente previsti da tale regolamento».
21.
Il tenore di tale punto solleva seri interrogativi che mi sembrano escludere che possa essere preso in considerazione nella presente causa. Rilevo che il punto in esame affronta una problematica che non era direttamente quella sollevata dalla questione pregiudiziale, vale a dire l’interpretazione dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 ai fini della determinazione dell’esistenza di un controllo, da parte dell’autorità competente, quanto all’applicabilità di tale regolamento prima del rilascio dell’attestato previsto da tale disposizione. L’indicazione ivi contenuta mi sembra costituire un motivo sovrabbondante di una soluzione già motivata al punto 33 della sentenza di cui trattasi.
22.
In ogni caso, il regolamento n. 1215/2012 non era applicabile ratione temporis e un mero riferimento a quest’ultimo, nell’ambito di una valutazione comparativa priva di qualsiasi spiegazione, non può essere ritenuto un precedente utile, idoneo a chiudere la discussione sulla portata delle competenze dell’autorità giurisdizionale richiesta, tanto più che i sistemi di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni istituiti dai regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 sono apprezzabilmente diversi (
15
).
2.
Sui motivi di diniego dell’esecuzione previsti dal regolamento n. 1215/2012
a)
Considerazioni preliminari
23.
Ritengo necessario, in via preliminare, formulare varie osservazioni sul regime giuridico relativamente complesso del diniego dell’esecuzione, istituito dal regolamento n. 1215/2012.
24.
In primo luogo, la dottrina ha rilevato che, nel contesto del regolamento n. 1215/2012, spetta al condannato reagire al fine di chiedere il diniego dell’esecuzione deducendo un motivo ammesso da tale regolamento e che, in mancanza di reazione dell’interessato, la sentenza non sarà oggetto di alcun controllo (
16
), il che ha condotto alla conclusione che trattasi di un controllo sulle sentenze «interamente privatizzato» (
17
). Nello stesso senso, la Corte ha ritenuto che il sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie previsto dal regolamento n. 1215/2012 è fondato sull’abolizione dell’exequatur, da cui discende che il giudice competente dello Stato membro richiesto non effettua alcun controllo, in quanto solo la persona nei confronti della quale è chiesta l’esecuzione può opporsi all’esecuzione della decisione di cui è destinataria (
18
). Sembra pertanto che, prima della domanda di diniego dell’esecuzione e della procedura che ne consegue, regolata dalla sezione 3 del capo III del regolamento n. 1215/2012, e a maggior ragione in assenza di una tale domanda, l’autorità giurisdizionale richiesta non dispone di alcun potere di valutazione sulla decisione e sull’attestato adottati dall’autorità giurisdizionale d’origine (
19
).
25.
In secondo luogo, occorre ricordare che il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, che nel diritto dell’Unione riveste un’importanza fondamentale, impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di presupporre, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettano il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo. Come emerge dal considerando 26 del regolamento n. 1215/2012, il sistema di riconoscimento e di esecuzione previsto da quest’ultimo si basa proprio sulla fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione. Tale fiducia esige, in particolare, che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro. In tale sistema, le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 che enunciano, in maniera tassativa (
20
), i motivi che possono essere opposti al riconoscimento o all’esecuzione di una decisione devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento (
21
).
26.
I cinque motivi di diniego riguardano la manifesta contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, la mancata notificazione della domanda giudiziale in tempo utile quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, l’incompatibilità con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto, l’incompatibilità con una decisione emessa precedentemente in un altro Stato nonché la violazione di talune norme in materia di competenza da parte del giudice dello Stato membro d’origine. Tale elenco tassativo non menziona l’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 o la violazione dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 39 di tale regolamento, che impone che la decisione di cui si chiede l’esecuzione sia emessa in uno Stato membro.
27.
In terzo luogo, dal regolamento n. 1215/2012 risulta che il legislatore europeo ha previsto la coesistenza di due tipi di motivi di diniego dell’esecuzione, vale a dire quelli menzionati in modo generico all’articolo 41, paragrafo 2, di tale regolamento come i «i motivi di diniego dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto», da un lato, e, dall’altro, quelli specifici, elencati all’articolo 45 del regolamento citato, che devono essere letti in combinato disposto con l’articolo 46 di quest’ultimo, poiché tali motivi sono collegati dalla necessaria compatibilità dei primi con i secondi. Tenuto conto dell’articolazione così adottata dal legislatore, mi sembra opportuno esaminare anzitutto i motivi di diniego dell’esecuzione risultanti dal combinato disposto degli articoli 45 e 46 di tale medesimo regolamento e, più in particolare, quello relativo alla contrarietà all’ordine pubblico nazionale dello Stato membro richiesto, rilevante nella presente causa e invocato da J (
22
).
b)
Sul motivo di diniego dell’esecuzione di cui all’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012, vertente sulla contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto
28.
Per quanto riguarda la nozione di «ordine pubblico», enunciata all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quest’ultima, come già affermato, deve essere interpretata restrittivamente, in quanto configura un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento e deve applicarsi soltanto in casi eccezionali. Sebbene, in linea di principio, gli Stati membri restino liberi di determinare, in forza della riserva di cui a tale disposizione, le prescrizioni del proprio ordine pubblico, in conformità alle loro concezioni nazionali, i confini di tale nozione rientrano nell’interpretazione di detto regolamento. Pertanto, benché non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro possa ricorrere alla predetta nozione per non riconoscere una decisione promanante da un altro Stato membro (
23
).
29.
Al riguardo, occorre rilevare che, vietando la revisione della decisione straniera nel merito, l’articolo 52 del regolamento n. 1215/2012 osta a che il giudice dello Stato membro richiesto neghi il riconoscimento o l’esecuzione di tale decisione, per il solo motivo che esisterebbe una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato membro richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato membro di origine. È quindi ammissibile ricorrere all’eccezione dell’ordine pubblico solo ove il riconoscimento o l’esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione straniera, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una norma di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico (
24
).
30.
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se gli elementi indicati dal giudice del rinvio siano idonei a dimostrare che l’esecuzione dell’ordinanza del 20 marzo 2019, resa dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, costituisca una violazione manifesta dell’ordine pubblico austriaco, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Tali elementi vertono sulla violazione, da parte del complesso giuridico indissolubile costituito da tale decisione e dall’attestato da cui è corredata, di una norma di diritto sostanziale, vale a dire l’applicazione manifestamente erronea dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 39 di tale regolamento, i quali impongono che la decisione di cui si chiede l’esecuzione sia emessa in uno Stato membro e che determinano, per ciò stesso, l’ambito di applicazione ratione materiae di tale atto quanto alle decisioni interessate.
31.
La Corte si è già occupata di una situazione in cui viene dedotta la violazione manifesta di una norma giuridica dell’Unione e ha ammesso la verifica dell’esistenza di una siffatta violazione, tenuto conto che il diritto dell’Unione è integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri e del compito del giudice nazionale, giudice dell’Unione di diritto ordinario, di garantire l’applicazione effettiva delle norme del diritto dell’Unione. Per tale motivo, la Corte ha dichiarato che l’eccezione dell’ordine pubblico assume rilevanza solo nel caso in cui l’errore di diritto sia tale per cui il riconoscimento, o l’esecuzione nel caso di specie, comporterebbe la violazione manifesta di una norma di diritto essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, dunque, nell’ordinamento di tale Stato membro (
25
).
1)
Sulla violazione manifesta di una norma del diritto dell’Unione
32.
Basandosi sui termini della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (
26
), il giudice del rinvio ritiene che il regolamento n. 1215/2012 non sia applicabile alla decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine emessa sulla base di una domanda finalizzata all’esecuzione di sentenze pronunciate in uno Stato terzo (actio judicati) e che sono state oggetto di un controllo sommario consistente nel verificare se le predette sentenze obbligassero il mutuatario a versare alla banca mutuante una determinata somma, senza che il rapporto giuridico sotteso al debito riconosciuto da tali sentenze sia stato esaminato nel merito. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che la Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
27
), come modificata, non è applicabile a procedimenti o a questioni che sorgano nell’ambito di procedimenti promossi in Stati contraenti in ordine al riconoscimento ed all’esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale emanate in Stati terzi. Ritengo che tale soluzione debba essere applicata nella presente causa.
33.
Anzitutto, occorre ricordare che dal testo stesso dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012 risulta che i procedimenti di riconoscimento e di esecuzione previsti al capo III di tale regolamento trovano applicazione solo in ipotesi di decisioni emanate da un giudice di uno Stato membro. Per quanto riguarda le norme sulla competenza, è giocoforza constatare che le norme del capo II del regolamento n. 1215/2012, adottate sulla base dell’articolo 81 TFUE in quanto necessarie al corretto funzionamento del mercato interno, non stabiliscono alcun foro per i procedimenti relativi al riconoscimento ed all’esecuzione di sentenze emanate in uno Stato terzo (
28
).
34.
In secondo luogo, è necessario esaminare l’oggetto del procedimento intentato dinanzi all’autorità giurisdizionale d’origine, per determinare se esso fosse diretto a creare le condizioni per l’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria in materia civile e commerciale pronunciata in uno Stato terzo (
29
). A tal riguardo, gli elementi forniti dal giudice del rinvio, già ricordati nelle presenti conclusioni, giustificano, a mio parere, una risposta in senso positivo (
30
).
35.
Sebbene il convenuto nel procedimento principale dichiari di dissentire dall’esposizione della procedura iniziale fornita dal giudice del rinvio, esso riconosce tuttavia chiaramente che si tratta di un’azione, disciplinata da norme speciali di procedura di
common law
, basata su decisioni giudiziarie definitive di Stati terzi, che consente una pronuncia sommaria resa in esito a un procedimento incompleto, in quanto la difesa non ha reali possibilità di prevalere (
31
). Oltre ai riferimenti alla giurisprudenza della Corte sulla nozione stessa di «decisione», per quanto riguarda la sua essenza, le considerazioni secondo cui il procedimento si sarebbe svolto in contraddittorio e l’autorità giurisdizionale d’origine avrebbe esaminato le eccezioni del debitore (mancanza della capacità di agire, frode processuale, mancanza di procura all’avvocato dell’istituto mutuante e domanda riconvenzionale di compensazione di crediti) sono irrilevanti nel contesto della valutazione dello scopo del procedimento (
32
). L’affermazione dell’istituto mutuante secondo cui le sentenze giordane non erano esecutive nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] conferma soltanto, a mio avviso, la conclusione che il procedimento trattato dinanzi all’autorità giurisdizionale d’origine era inteso a creare, nel primo Stato citato, le condizioni per l’esecuzione forzata di tali sentenze.
36.
In tali circostanze, la decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine e l’attestato da cui è corredata, complesso giuridico inscindibile, comportano una violazione manifesta dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012. Resta da stabilire se tali norme presentino un carattere essenziale, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte.
2)
Sul carattere essenziale della norma giuridica di cui trattasi
37.
Rilevo che, a differenza della sentenza [OSCURATO:PERSONA], l’errore commesso dall’autorità giurisdizionale d’origine riguarda non già una disposizione di diritto sostanziale inserita in una direttiva di armonizzazione minima, il cui scopo sia di ravvicinare parzialmente le diverse legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (
33
), bensì disposizioni di un regolamento. A tal riguardo, il considerando 6 del regolamento n. 1215/2012 enuncia che, per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.
38.
Il regolamento n. 1215/2012, la cui base giuridica è l’articolo 67, paragrafo 4, TFUE inteso a facilitare l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, mira dunque a rafforzare, nel settore della cooperazione in materia civile o commerciale, il sistema semplificato ed efficace delle norme sui conflitti, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie, istituito dagli atti giuridici rispetto ai quali ha carattere di continuità, al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (
34
). A mio avviso, l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012, che stabiliscono il campo di applicazione di tale regolamento per quanto riguarda le decisioni giudiziarie interessate, devono essere considerati essenziali in quanto il loro rispetto è indispensabile per il conseguimento del summenzionato obiettivo dell’Unione (
35
).
39.
Ricordo che la nozione di «ordine pubblico», ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, mira a proteggere interessi giuridici espressi attraverso una norma di diritto, che nella fattispecie sono la conservazione e lo sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, necessaria per il buon funzionamento del mercato interno (
36
). Orbene, l’attuazione di un regime di esecuzione delle decisioni concepito per il buon funzionamento dell’Unione e del suo mercato interno non può avere come conseguenza, a causa di un vizio di applicazione originario, quella di obbligare uno Stato membro a eseguire una sentenza emessa in uno Stato terzo, laddove le condizioni per un exequatur di quest’ultima non siano, eventualmente, soddisfatte secondo l’ordine pubblico internazionale dello Stato membro richiesto, conferendo così a questo vizio la sua piena efficacia.
40.
La soluzione proposta (
37
) non mi sembra contrastare con il sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012. Da un lato, sebbene sia indiscutibile che il regolamento n. 1215/2012 abbia come fondamento il principio di esecuzione diretta delle decisioni, motivato dalla volontà del legislatore europeo di ridurre la durata e i costi delle controversie transfrontaliere, tale atto ha nondimeno previsto la conservazione (
38
) e, in un certo modo, il rafforzamento (
39
) del compito di controllo assegnato allo Stato membro richiesto. Dall’altro lato, lungi dall’indebolire la fiducia reciproca degli Stati membri nel settore della giustizia, la «valvola di sicurezza», consistente in un possibile controllo dell’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 nel contesto dell’esame della conformità della decisione all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, è idonea a preservarla a un alto livello.
3)
Sul requisito dell’esaurimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro d’origine
41.
È risaputo che il punto 64 della sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑681/13
,
EU:C:2015:471
), secondo cui, tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i soggetti giuridici devono avvalersi in tale Stato membro di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di impedire a monte una violazione dell’ordine pubblico, ha fatto versare molto inchiostro per quanto riguarda la determinazione della sua esatta portata. Contrariamente a quanto si sia potuto sostenere, le precedenti considerazioni non possono essere analizzate come una condizione preliminare all’esame del motivo relativo alla violazione dell’ordine pubblico. A questo proposito, è sufficiente far riferimento all’inequivocabile formulazione del punto 68 di tale sentenza, in cui si afferma che «il giudice dello Stato richiesto, quando verifica l’eventuale esistenza di una violazione manifesta dell’ordine pubblico di quest’ultimo, deve tener conto» del fatto che, tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i soggetti giuridici interessati devono avvalersi in tale Stato membro di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di prevenire a monte una siffatta violazione. Il requisito dell’esaurimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro d’origine è solo un elemento di valutazione del motivo di diniego relativo alla contrarietà all’ordine pubblico (
40
).
42.
L’altra questione sollevata dalla giurisprudenza della Corte è quella della sua portata quanto all’ordine pubblico di cui trattasi, processuale e/o sostanziale. È giocoforza constatare che la citata sentenza si articola intorno a due elementi chiaramente distinti relativi alla violazione, da un lato, della norma di diritto sostanziale di cui trattasi e, dall’altro, di garanzie di ordine processuale. Orbene, l’argomentazione relativa all’esaurimento dei mezzi di ricorso rientra esclusivamente nell’esame di questo secondo elemento. Il contributo di tale medesima sentenza si potrebbe legittimamente definire come la generalizzazione della verifica dell’esercizio dei mezzi di ricorso nello Stato membro d’origine (
41
), già presente nelle cause relative alla deduzione di una violazione manifesta del diritto a un equo processo e quindi dell’ordine pubblico processuale (
42
). Ritengo che l’ordine pubblico internazionale sostanziale dello Stato membro richiesto esprima, ancor più oggi rispetto al suo omologo processuale, i valori essenziali propri di tale Stato tradotti in norme o principi giuridici che non sono necessariamente condivisi dallo Stato membro d’origine. Può pertanto apparire poco opportuno chiedere al giudice dello Stato membro d’origine di svolgere un ruolo di tutela di tali valori, e di fare dipendere da quest’ultimo la constatazione del carattere manifesto della violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
43.
Tuttavia, qualora sia dedotta la violazione di una norma del diritto dell’Unione, tale argomento perde la sua rilevanza (
43
), il che a mio avviso implica la verifica da parte dell’autorità giurisdizionale richiesta dell’esaurimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro d’origine. A tal riguardo, occorrerebbe verificare nella loro concretezza le circostanze particolari che rendano troppo difficile o impossibile l’esperimento di questi ultimi, anche nei confronti dell’atto di rilascio dell’attestato adottato al termine di un procedimento avente natura giurisdizionale. Rilevo che, richiamando il procedimento iniziale nello Stato membro d’origine, la Commissione sottolinea, al paragrafo 29 delle sue osservazioni, che la domanda di accoglimento del ricorso straordinario promosso è stata respinta dal giudice d’appello del [OSCURATO:PERSONA].
3.
Sui motivi di diniego dell’esecuzione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012
44.
Poiché il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di negare l’esecuzione indipendentemente dalla constatazione di uno dei motivi di cui all’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012, occorre analizzare l’articolo 41, paragrafo 2, di tale regolamento, secondo il quale, «in deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o di sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all’articolo 45». Diciamolo sinceramente, la formulazione di tale disposizione non si distingue per precisione e contiene una certa ambiguità a causa dell’impiego dell’espressione «motivi di diniego dell’esecuzione», che rinvia alla lettera degli articoli 45 e 46 del regolamento n. 1215/2012 (
44
), poiché la necessità di conferire all’articolo 41, paragrafo 2, di tale regolamento un’efficacia pratica implica evidentemente che i motivi previsti in tali diverse disposizioni non siano identici.
45.
L’articolo 41 del regolamento n. 1215/2012 rientra nella sezione 2 del capo III, dedicata all’esecuzione, distinta da quella relativa al diniego dell’esecuzione, e stabilisce che il procedimento d’esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto. Viene così menzionato il procedimento di esecuzione propriamente detto, che può essere avviato direttamente dal beneficiario della sentenza iniziale, previa comunicazione all’autorità competente incaricata dell’esecuzione di una copia della decisione e dell’attestato, in assenza di una domanda di diniego dell’esecuzione o a seguito del rigetto di quest’ultima da parte dell’autorità giurisdizionale richiesta.
46.
È alla luce di tale quadro procedurale che occorre intendere il tenore dei motivi di diniego dell’esecuzione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, compito particolarmente delicato a causa della grande varietà delle normative nazionali che disciplinano l’attuazione delle misure di esecuzione e le contestazioni che possono essere loro opposte. A titolo di esempio, si può fare riferimento a controversie riguardanti la pignorabilità di determinati beni o somme di denaro, all’importo del debito dopo pagamenti o compensazioni intervenuti posteriormente alla sentenza, alle irregolarità che possono viziare gli atti esecutivi, ma anche all’esistenza del titolo stesso, a causa degli effetti di una prescrizione estintiva, o alla sua esecutività.
47.
Occorre sottolineare che l’operatività di motivi non armonizzati di diniego dell’esecuzione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 è doppiamente circoscritta, da un lato, dal divieto di riesame nel merito della decisione emessa nello Stato membro d’origine, previsto all’articolo 52 di tale regolamento (
45
), e, dall’altro, dal requisito della compatibilità con i motivi armonizzati elencati dall’articolo 45 di detto regolamento in un elenco tassativo che non comprende la violazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di tale atto normativo da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine (
46
).
48.
Ricordo che l’accertamento di un motivo di diniego dell’esecuzione previsto in quest’ultimo articolo comporta la «neutralizzazione» totale della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine, non potendo la prima dispiegare i suoi effetti nello Stato membro richiesto e quindi costituire oggetto di una qualsivoglia misura di esecuzione. Al fine di rispettare il carattere tassativo dei motivi enunciati all’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012 e il summenzionato requisito di compatibilità, un motivo di cui all’articolo 41, paragrafo 2, di tale regolamento non dovrebbe avere lo scopo di rimettere in discussione l’accettabilità del titolo esecutivo stesso, ma potrebbe tradursi in una possibile limitazione dei suoi effetti e quindi in una restrizione imposta alla sua esecuzione.
49.
In tale contesto, non può ammettersi che l’autorità giurisdizionale richiesta possa, nell’ambito della valutazione di un motivo di diniego dell’esecuzione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, controllare la regolarità dell’attestato e in tal modo l’applicabilità di tale regolamento all’azione sfociata nella decisione, cosa che potrebbe condurre tale autorità giurisdizionale a privare quest’ultima della sua esecutività.
V.
Conclusioni
50.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]):
Gli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che il giudice dello Stato membro richiesto, investito di una domanda di diniego dell’esecuzione, può accoglierla con la motivazione che la decisione e l’attestato, di cui all’articolo 53 di tale regolamento, adottati dal giudice dello Stato membro d’origine, violano l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto laddove l’errore di diritto invocato costituisca una violazione manifesta di una norma giuridica ritenuta essenziale per l’ordinamento giuridico dell’Unione e quindi dell’ordinamento giuridico di tale Stato. Tale è il caso di un errore che incide sull’applicazione dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 39 di detto regolamento, che esigono che la decisione di cui si chiede l’esecuzione sia emessa in uno Stato membro.
Quando verifica l’eventuale esistenza di una violazione manifesta dell’ordine pubblico dello Stato richiesto, a causa della violazione di una norma sostanziale o processuale del diritto dell’Unione, il giudice di tale Stato deve tener conto del fatto che, tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i soggetti giuridici interessati devono avvalersi in tale Stato membro di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di prevenire a monte una siffatta violazione.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
).
(
3
) Punto 18 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
(
4
) Sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (
C‑579/17
,
EU:C:2019:162
, punto
36
).
(
5
) Conclusioni nella causa Gradbeništvo Korana (
C‑579/17
,
EU:C:2018:863
, paragrafo
44
).
(
6
) Sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (
C‑579/17
,
EU:C:2019:162
, punti
37
e
39
).
(
7
) Articolo 2, lettera f), del regolamento n. 1215/2012.
(
8
) Sentenza del 4 settembre 2019, Salvoni (
C‑347/18
,
EU:C:2019:661
, punto
31
).
(
9
) Sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (
C‑579/17
,
EU:C:2019:162
, punti
38
e
40
).
(
10
) Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU 2019, C 384, pag. 1
), e tenuto conto della sua data di adozione, ossia il 20 marzo 2019, l’ordinanza controversa emessa da un giudice inglese non costituisce una decisione di uno Stato terzo.
(
11
) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
).
(
12
) Sentenza del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑619/10
,
EU:C:2012:531
, punti
28
-
31
).
(
13
) Sentenza del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑619/10
,
EU:C:2012:531
, punti
35
e
36
).
(
14
) Sentenza del 6 giugno 2019, Weil (
C‑361/18
,
EU:C:2019:473
).
(
15
) Per costante giurisprudenza, considerato che il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni di quest’ultimo regolamento vale parimenti per il regolamento n. 1215/2012, ma soltanto laddove le disposizioni dei due atti di diritto dell’Unione possano essere considerate «equivalenti» [sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (
C‑579/17
,
EU:C:2019:162
, punto
45
)], il che, nella presente fattispecie, non è il caso delle disposizioni relative all’attestato.
(
16
) Ferrand, F., «Reconnaissance et exécution des jugements européens en matière civile et commerciale»,
Droit et pratique de la procédure civile
, Dalloz action, cap. 541-243.
(
17
) D’Avout, L., «L’efficacité internationale des jugements après la refonte du règlement ‟Bruxelles I”»,
Revue internationale de droit processuel
, vol. 5, n. 2, 2015, pag. 258.
(
18
) V., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (
C‑579/17
,
EU:C:2019:162
, punto
36
). La seconda citazione del termine «riconoscimento» presente nel punto 36 di tale sentenza non mi sembra corretta e la sua formulazione non è stata trascritta, in quanto il diniego del riconoscimento di una decisione può essere chiesto da ogni interessato, conformemente all’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012.
(
19
) Occorre chiedersi se la giurisprudenza della Corte non implichi la constatazione di una competenza vincolata dell’autorità giurisdizionale richiesta, dato che quest’ultima può esaminare i soli motivi di diniego dell’esecuzione eccepiti dal richiedente, con esclusione di qualsiasi rilievo d’ufficio. Rilevo tuttavia che, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, nella misura in cui non sia disciplinata da tale regolamento, la procedura per il diniego dell’esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto. Una volta investito di una domanda di diniego dell’esecuzione e aperta la procedura su ricorso, le prerogative del giudice dello Stato membro richiesto, e più in particolare la facoltà o l’obbligo di esaminare d’ufficio un motivo di diniego dell’esecuzione, sono quindi determinate dalle norme processuali di tale Stato.
(
20
) Sentenze del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑619/10
,
EU:C:2012:531
, punto
31
), e del 23 ottobre 2014, flyLAL-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑302/13
,
EU:C:2014:2319
, punto
46
).
(
21
) V., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑681/13
,
EU:C:2015:471
, punti
40
e
41
).
(
22
) V. il punto 18 della decisione di rinvio.
(
23
) V., per analogia, sentenza del 25 maggio 2016, Meroni (
C‑559/14
,
EU:C:2016:349
, punti
38
-
40
).
(
24
) V., per analogia, sentenza del 25 maggio 2016, Meroni (
C‑559/14
,
EU:C:2016:349
, punti
41
e
42
).
(
25
) Sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑681/13
,
EU:C:2015:471
, punti
48
e
50
).
(
26
) Sentenza del 20 gennaio 1994, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑129/92
,
EU:C:1994:13
).
(
27
)
GU 1972, L 299, pag. 32
.
(
28
) V., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 1994, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑129/92
,
EU:C:1994:13
, punti
17
e
23
).
(
29
) V., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 1994, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑129/92
,
EU:C:1994:13
, punto
13
).
(
30
) Al punto 10 delle sue osservazioni, la Commissione ha rilevato che l’ordinanza emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine è stata emessa al termine di un procedimento sommario relativo all’esecuzione di due sentenze ottenute in Giordania. Essa ha altresì sottolineato, al punto 36 di tali osservazioni, che l’oggetto del procedimento trattato da tale autorità giurisdizionale si era limitato all’esame dell’esistenza di un obbligo di pagamento derivante da una sentenza definitiva in favore della parte che chiedeva l’esecuzione.
(
31
) V. punti 16, 25 e 27 delle osservazioni della H Limited. Quest’ultima aggiunge (punto 20) che il procedimento di
common law
di cui trattasi prevede controlli relativi all’ordine pubblico, al diritto di essere sentiti al momento dell’avvio del procedimento e alla competenza indiretta del giudice straniero, il che rafforza la constatazione di un’assimilazione di quest’ultimo ad una procedura di exequatur. Tali indicazioni corrispondono all’analisi dei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione secondo la
common law
nel [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella relazione elaborata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla Convenzione del 9 ottobre 1978 di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (
GU 1979, C 59, pag. 71
, punti 6 e segg.).
(
32
) Tali eccezioni corrispondono a problematiche accessorie inscindibili dal procedimento di esecuzione in cui si inseriscono. Ricordo che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 20 gennaio 1994, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑129/92
,
EU:C:1994:13
, punti da
29
a
37
), che la Convenzione di Bruxelles non era applicabile a procedimenti «o a questioni che sorgano nell’ambito di procedimenti» che si instaurino nello Stato contraente in ordine al riconoscimento ed all’esecuzione di sentenze emanate in Stati terzi.
(
33
) Sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑681/13
,
EU:C:2015:471
, punto
51
).
(
34
) Sentenza del 9 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑551/15
,
EU:C:2017:193
, punto
53
).
(
35
) V., per analogia, sentenza del 1o giugno 1999, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑126/97
,
EU:C:1999:269
, punto
36
).
(
36
) V., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑302/13
,
EU:C:2014:2319
, punto
56
).
(
37
) Gli elementi contenuti nella decisione di rinvio potrebbero rivelare la violazione di un’altra norma fondamentale del diritto dell’Unione, vale a dire il principio del divieto di frode e dell’abuso di diritto, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il cui rispetto si impone ai soggetti giuridici. Secondo la Corte, l’applicazione della normativa dell’Unione non può essere estesa fino a permettere operazioni che vengano realizzate allo scopo di beneficiare in modo fraudolento o abusivo dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione [sentenza del 28 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], (
C‑112/19
,
EU:C:2020:864
, punto
46
)]. L’accertamento di una frode si basa su un insieme di indizi concordanti che dimostrino la sussistenza di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo. Nel caso di specie, da un lato, l’elemento oggettivo è costituito dal fatto che le condizioni di applicazione del regolamento n. 1215/2012, per quanto riguarda le decisioni di cui trattasi, non sono soddisfatte. Dall’altro lato, l’elemento soggettivo è costituito dall’intenzione della H Limited di aggirare o eludere tali condizioni, mediante un procedimento diretto, in uno Stato membro privo di legame apparente con J, a creare le condizioni per l’esecuzione forzata di due sentenze giordane, al fine di ottenere il vantaggio connesso all’applicazione di tale regolamento, vale a dire un’esecuzione diretta di tali decisioni in [OSCURATO:PERSONA], dove è domiciliato J. Tale situazione è assimilabile alla nozione di «doppio exequatur».
(
38
) Occorre sottolineare che la proposta della Commissione di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM/2010/0748 def.), prevedeva, oltre alla soppressione dell’exequatur, quella della violazione manifesta dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto quale motivo di non esecuzione della decisione adottata nello Stato membro d’origine. Tenuto conto delle accese discussioni suscitate dalla seconda proposta e dalle riserve formulate da diversi Stati membri, il legislatore europeo vi ha infine rinunciato.
(
39
) V. articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, per quanto riguarda la possibile applicazione di motivi di diniego o di sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto.
(
40
) Tale interpretazione è confermata dalla sentenza del 25 maggio 2016, Meroni (
C‑559/14
,
EU:C:2016:349
, punti
46
e
54
). Al punto 54 di tale sentenza, la Corte collega chiaramente la conclusione nel merito di mancanza di violazione manifesta dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto all’accertamento dell’esistenza di una possibilità, per i soggetti giuridici interessati, di far valere i propri diritti processuali dinanzi al giudice dello Stato membro d’origine.
(
41
) Pailler, L.,
Journal du droit international
(Clunet) n. 4, ottobre 2016, 20.
(
42
) V. sentenze del 2 aprile 2009, Gambazzi (
C‑394/07
,
EU:C:2009:219
, punti
42
-
45
), e del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑619/10
,
EU:C:2012:531
, punto
61
). Nella sentenza del 25 maggio 2016, Meroni (
C‑559/14
,
EU:C:2016:349
), la verifica del requisito dell’esperimento di tutti i mezzi di ricorso nello Stato membro d’origine è ancora operata rispetto alla configurazione di una contrarietà manifesta all’ordine pubblico formale.
(
43
) Ricordo qui l’integrazione del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico degli Stati membri e il compito del giudice nazionale, giudice dell’Unione di diritto ordinario, di garantire l’applicazione effettiva delle norme del diritto dell’Unione.
(
44
) Dal considerando 30 del regolamento n. 1215/2012 risulta che la scelta di tale terminologia si spiega con considerazioni processuali, vale a dire l’intento del legislatore europeo di concentrare nella medesima procedura, avviata su domanda della parte contro la quale si sollecita l’esecuzione, l’esame da parte dell’autorità giurisdizionale richiesta di tutti i motivi che consentano di opporsi a tale esecuzione, quali enunciati all’articolo 41, paragrafo 2, e all’articolo 45 di tale regolamento. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, nella misura in cui non sia disciplinata da tale regolamento, la procedura per il diniego dell’esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.
(
45
) L’articolo 52 del regolamento n. 1215/2012 rientra nella sezione 4 del capo III, dedicata alle disposizioni comuni.
(
46
) Occorre aggiungere che i motivi di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, al pari di quelli enunciati all’articolo 45 di tale regolamento, devono essere interpretati restrittivamente.