Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15555/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rappresentata e difesa dall’AvvocatoPASQUALE CAPONE giusta procura speciale in atti-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore-intimata–Numero registro generale 18704/2025Numero sezionale 4210/2026Numero di raccolta generale 15555/2026avverso l’ordinanza n. 21050/2020 della CORTE DI CASSADZaItaO pNubEbl,ic azione 21/05/2026depositata il 2/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHEcon istanza del 21/08/2025, [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.L.(parte ricorrente nel procedimento RG n. 16706/2019, definito conl’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso propostoavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 0075/2/2018), evidenzia che, per mero errore materiale, nel dispositivodell’ordinanza in oggetto, è stata omessa la distrazione delle spese di litein favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario;l’Agenzia delle entrate è rimasta intimataCONSIDERATO CHEin primo luogo non risulta in realtà presentato un autonomo ricorso percorrezione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza, volta asollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errorimateriali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art.391 bis c.p.c.;il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondocomma dell'art. 380 bis c.p.c. giustifica, quindi, come appunto anchericavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale dicui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alleparti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie (e nonanche di proporre controricorso; cfr. Cass. n. 30651/2019);l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale,l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo ilpresupposto della dichiarazione di cui detto all’esito dell’esame del ricorsorelativo al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, comeaffermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010), puòprocedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degliNumero registro generale 18704/2025Numero sezionale 4210/2026Numero di raccolta generale 15555/2026Data pubblicazione 21/05/2026errori materiali (artt. 287 e 23 c.p.c. ), anche allo scopo di cui all'art. 391bis c.p.c.

P.Q.MLa Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte diCassazione n. 21050/2020, depositata in data 2/10/2020, dopo «cheliquida» debba aggiungersi «e distrae in favore dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capone», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’AvvocatoPASQUALE CAPONE giusta procura speciale in atti-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore-intimata–Numero registro generale 18704/2025Numero sezionale 4210/2026Numero di raccolta generale 15555/2026avverso l’ordinanza n. 21050/2020 della CORTE DI CASSADZaItaO pNubEbl,ic azione 21/05/2026depositata il 2/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHEcon istanza del 21/08/2025, [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.L.(parte ricorrente nel procedimento RG n. 16706/2019, definito conl’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso propostoavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 0075/2/2018), evidenzia che, per mero errore materiale, nel dispositivodell’ordinanza in oggetto, è stata omessa la distrazione delle spese di litein favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario;l’Agenzia delle entrate è rimasta intimataCONSIDERATO CHEin primo luogo non risulta in realtà presentato un autonomo ricorso percorrezione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza, volta asollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errorimateriali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art.391 bis c.p.c.;il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondocomma dell'art. 380 bis c.p.c. giustifica, quindi, come appunto anchericavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale dicui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alleparti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie (e nonanche di proporre controricorso; cfr. Cass. n. 30651/2019);l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale,l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo ilpresupposto della dichiarazione di cui detto all’esito dell’esame del ricorsorelativo al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, comeaffermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010), puòprocedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degliNumero registro generale 18704/2025Numero sezionale 4210/2026Numero di raccolta generale 15555/2026Data pubblicazione 21/05/2026errori materiali (artt. 287 e 23 c.p.c. ), anche allo scopo di cui all'art. 391bis c.p.c. P.Q.MLa Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte diCassazione n. 21050/2020, depositata in data 2/10/2020, dopo «cheliquida» debba aggiungersi «e distrae in favore dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capone», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 15555/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris