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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13089/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26879-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di 2021 Cassazione, rappresentata e difesa 2576 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1451/2015 della COMM.TRIB.REG.SICILIA, depositata il 09/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso il ruolo emesso a seguito della liquidazione della dichiarazione relativamente all'anno 2006 ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n. 600\1973 .

La ctp respingeva il ricorso ritenendolo manifestamente infondato e tale sentenza era confermata dalla Ctr che considerava corretta la notifica della cartella.

Avverso tale sentenza di appello il contribuente proponeva giudizio revocatorio che era dichiarato inammissibile dalla ctr con sentenza nr 1451\16\15 .

Avverso tale sentenza proponeva ricorso in cassazione il contribuente affidandosi a due motivi così sintetizzabili: nullità della sentenza e \o del procedimento per violazione dell'art.112 cpc vizio ultrapetizione in relazione all'art. 360 comma in. c4 cpc.

Nullità della sentenza e\ oo del procedimento per violazione degli art. 132 2 comma cpc e 118 disp att.

Cpc e 36 2 comma del dlgs 546\92 in relazione all'art. 360 i comma n. 4 cpc , omesso esame fatto di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di decisione tra le parti in relazione all'art. 360 1 comma n. 5 cpc .

Si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate che la [OSCURATO:PERSONA] spa già [OSCURATO:PERSONA] , che chiedevano il rigetto del ricorso .

Ragioni della decisione Con il primo motivo di gravame il ricorrente si duole che la Ctr , in sede di revocazione , sia incorso nel vizio di ultra petizione .

Tale motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza in questione ha ribadito che nel giudizio di appello , ed oggetto della domanda di revocazione , era stata esaminata la questione della correttezza della notifica tant'è che nella parte espositiva riporta tutti i dati della notifica avvenuta in viale Montedoro 18 a mani di addetto alla ricezione, concludendo(il vizio dedotto non rientrava tra gli errori revocatori di cui all'art. 395 cpc non ravvisandosi alcun errore di fatto , e cioè rimanendo nel motivo di appello dedotto dall'appellante .

Anche il secondo motivo con cui si assume il vizio di motivazione .1tA tAlb stAin 4X,rt apparente visto che il giudice ha riaffermato che il vizio dedotto non poteva qualificatesi revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 cpc , essendo stato esaminati i documenti relativi alla notifica .

Nell'ambito della estrinsecazione del processo logico del giudice la motivazione espressa appare chiara ,avendo ritenuto che non potesse più essere esaminato la documentazione relativa alla notifica già oggetto della sentenza di appello , non potendo quale giudice della revocazione entrare nel merito di tale valutazione .

In altri termini il vizio denunziato potrebbe solo integrare un errore di diritto e non gia un errore di fatto, vertendosi in tema di interpretazione dei documenti prodotti, e tale errore non poteva farsi invero valere con il rimedio della revocazione.

Neppure ricorre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo , visto che la Ctr si è limitata ad affermare che non vi era stato alcun errore di fatto nella sentenza oggetto di revocazione , sicchè non si comprende neppure quale fatto non sia stato esaminato, non rientrando nella nozione di fatto .

Il concetto di fatto delineato dal legislatore implica un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica circa la valutazione del fatto .Trattasi di ratio decidendi che non è stata intaccata dal motivo in questione, essendosi il ricorrente limitato sostanzialmente riproporre le doglianze già sottoposte al vaglio di questa Corte con il primo e secondo motivo .

Pertanto, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P. Q.M La Corte rigetta il ricorso .

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuno dei controricorrenti , spese liquidate in euro 3600,00 oltre oneri di legge per [OSCURATO:PERSONA] e spese prenotate a debito per L'Agenzia delle Entrate .

Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i bis dello stesso articolo 13 Roma, 13 4 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26879-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di 2021 Cassazione, rappresentata e difesa 2576 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1451/2015 della COMM.TRIB.REG.SICILIA, depositata il 09/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso il ruolo emesso a seguito della liquidazione della dichiarazione relativamente all'anno 2006 ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n. 600\1973 . La ctp respingeva il ricorso ritenendolo manifestamente infondato e tale sentenza era confermata dalla Ctr che considerava corretta la notifica della cartella. Avverso tale sentenza di appello il contribuente proponeva giudizio revocatorio che era dichiarato inammissibile dalla ctr con sentenza nr 1451\16\15 . Avverso tale sentenza proponeva ricorso in cassazione il contribuente affidandosi a due motivi così sintetizzabili: nullità della sentenza e \o del procedimento per violazione dell'art.112 cpc vizio ultrapetizione in relazione all'art. 360 comma in. c4 cpc. Nullità della sentenza e\ oo del procedimento per violazione degli art. 132 2 comma cpc e 118 disp att. Cpc e 36 2 comma del dlgs 546\92 in relazione all'art. 360 i comma n. 4 cpc , omesso esame fatto di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di decisione tra le parti in relazione all'art. 360 1 comma n. 5 cpc . Si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate che la [OSCURATO:PERSONA] spa già [OSCURATO:PERSONA] , che chiedevano il rigetto del ricorso . Ragioni della decisione Con il primo motivo di gravame il ricorrente si duole che la Ctr , in sede di revocazione , sia incorso nel vizio di ultra petizione . Tale motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza in questione ha ribadito che nel giudizio di appello , ed oggetto della domanda di revocazione , era stata esaminata la questione della correttezza della notifica tant'è che nella parte espositiva riporta tutti i dati della notifica avvenuta in viale Montedoro 18 a mani di addetto alla ricezione, concludendo(il vizio dedotto non rientrava tra gli errori revocatori di cui all'art. 395 cpc non ravvisandosi alcun errore di fatto , e cioè rimanendo nel motivo di appello dedotto dall'appellante . Anche il secondo motivo con cui si assume il vizio di motivazione .1tA tAlb stAin 4X,rt apparente visto che il giudice ha riaffermato che il vizio dedotto non poteva qualificatesi revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 cpc , essendo stato esaminati i documenti relativi alla notifica . Nell'ambito della estrinsecazione del processo logico del giudice la motivazione espressa appare chiara ,avendo ritenuto che non potesse più essere esaminato la documentazione relativa alla notifica già oggetto della sentenza di appello , non potendo quale giudice della revocazione entrare nel merito di tale valutazione . In altri termini il vizio denunziato potrebbe solo integrare un errore di diritto e non gia un errore di fatto, vertendosi in tema di interpretazione dei documenti prodotti, e tale errore non poteva farsi invero valere con il rimedio della revocazione. Neppure ricorre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo , visto che la Ctr si è limitata ad affermare che non vi era stato alcun errore di fatto nella sentenza oggetto di revocazione , sicchè non si comprende neppure quale fatto non sia stato esaminato, non rientrando nella nozione di fatto . Il concetto di fatto delineato dal legislatore implica un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica circa la valutazione del fatto .Trattasi di ratio decidendi che non è stata intaccata dal motivo in questione, essendosi il ricorrente limitato sostanzialmente riproporre le doglianze già sottoposte al vaglio di questa Corte con il primo e secondo motivo . Pertanto, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza. P. Q.M La Corte rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuno dei controricorrenti , spese liquidate in euro 3600,00 oltre oneri di legge per [OSCURATO:PERSONA] e spese prenotate a debito per L'Agenzia delle Entrate . Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i bis dello stesso articolo 13 Roma, 13 4 2021 I
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