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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2022

Cassazione n. 23077/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, del 25/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città emessa in data 26 settembre 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di avere fatto parte di una associazione ex artt.74, comma 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/90, 416-bis.1. cod. pen. con il ruolo di organizzatore sotto le dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] (fatti accertati in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 con condotte protrattesi sino all'attualità), nonché per svariate detenzioni e/o cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificate come violazioni dell'art.73 d.P.R. 309/90, commesse in concorso con altri ed accertate in Mesoraca nel corso dell'anno 2017 (capi 20,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 e 50 della rubrica).

1.1. Il Tribunale ha ritenuto che il complesso dei dati investigativi acquisti consentiva la conferma della ordinanza genetica, sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico del Serrao per i reati sopra indicati desunti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (riportate diffusamente nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari) e dalle ulteriori attività di indagine tra cui arresti e sequestri di sostanze stupefacenti; in forza di tali elementi, quindi, il giudice del riesame ha evidenziato che le indagini espletate avevano accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti operante nel territorio di Mesoraca e nei comuni limitrofi.

1.2. In particolare, quanto alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed aggravata dal metodo mafioso, ha fatto proprie le relative considerazioni contenute nella ordinanza genetica.

1.3. Con riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Catanzaro ha osservato che i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai fatti in contestazione emergono dall'insieme delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle attività di osservazione e pedinamento unitamente alle numerosissime ipotesi di violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90.

E' stata, altresì, rilevata la gravità indiziaria a suo carico rispetto a tutti gli episodi di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti, considerato che, dall'attività di captazione, era stato dimostrato in modo incontrovertibile che l'indagato non frequentava ambienti di spaccio solo perché consumatore, ma anche per contribuire ad alimentare il flusso di sostanze stupefacenti.Invero, i vari indagati - come emerso dalle intercettazioni - utilizzavano termini criptici che, dal tenore complessivo dei dialoghi, indicavano in modo inequivoco la sostanza stupefacente, facendo continuo riferimento a cifre di denaro sempre poste in collegamento al numero dei grammi e delle dosi ricavate.

Rispetto all'inserimento dell'indagato nel sodalizio criminoso, il Tribunale lo ha desunto dal numero elevato degli episodi di spaccio a lui ascrivibili ed accertati nel corso del 2017, ritenuto indicativo di una attività svolta in modo sistematico per conto del gruppo criminale medesimo.

1.4. Con riferimento, poi, alle esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che, nella fattispecie, sussiste la presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. e che, comunque, le modalità e le circostanze delle azioni criminose erano indice di un elevato grado di serialità e di professionalità criminale dell'indagato.

Il pericolo concreto di reiterazione del reato, legato al ruolo di organizzatore svolto all' interno del sodalizio, agli stretti legami con gli altri associati ed al numero elevato dei reati per i quali si procede, ha fatto quindi ritenere al Tribunale adeguata unicamente la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la predetta [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo poiché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei tipici elementi che contraddistinguono il reato associativo rispetto alla differente ipotesi del concorso nel reato.

2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata nei confronti del Serrao, tenuto anche conto che le condottOui ascritte risalgono al 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. E' opportuno ricordare, anzitutto, che la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata all'attività di narcotraffico può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi.

Infatti, come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'elemento oggettivo del suddetto reato associativo prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, sicché il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione della quale si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del 3/7/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257800, in fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga).

Nondimeno, è indispensabile che siffatta condotta, per le sue connotazioni, sia in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risulti compiuta con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 - 06; Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, dep. 14/1/2016, Policastri, Rv. 265890 - 01; Sez. 6, n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379 - 01).

2.1. Ciò posto, si rileva che il Tribunale del riesame si è attenuto alle sopra indicate coordinate ermeneutiche laddove ha ritenuto — con motivazione adeguata e non contraddittoria - integrato il requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione del Serrao all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 20) della rubrica, sulla base di evidenze d'indagine (intercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, sequestri di stupefacente ed attività di osservazione da parte delle forze di polizia), ed ai numerosi reati fine di cui ai capi della rubrica sopra indicati, consistiti in svariati episodi di detenzione e di cessione di cocaina consumati, in concorso con altri sodali, in Mesuraca nel corso del 2017.

Inoltre, lo stesso Tribunale ha fatto proprie le argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica rispetto alla sussistenza dell'associazione elencando tutti gli elementi dai quali ha desunto, in modo non manifestamente illogico, la sussistenza della associazione ex art.74 d.P.R. 309/90, e precisamente: 1) le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, tutte convergenti rispetto alla operatività della 'locale' di Mesoraca in attività di traffico di sostanze stupefacenti; 2) l' esistenza di un gruppo organizzato comprovato dai continui e stabili contatti tra i medesimi soggetti e dallo scambio di direttive finalizzato proprio alla gestione della principale piazza di spaccio di Mesoraca; 3) l'esistenza di una gerarchia con al vertice [OSCURATO:PERSONA] (capo della cosca di Mesoraca) al quale i vari sodali rendevano conto di tutte le problematiche legate all'attività di narcotraffico; 4) la suddivisione dei ruoli tra i vari associati che vede, appena sotto il Ferrazzo, i principali organizzatori del gruppo come [OSCURATO:PERSONA] , il cui compito era quello di provvedere alla fornitura della sostanza stupefacente e di dare direttive per lo spaccio al dettaglio.

Al di sotto di tale livello poi si collocava la rete degli spacciatori al dettaglio; 5) l'elevato numero dei reati-fine accertati, indicativo delle numerose e seriali condotte di cessioni di stupefacente nell'ambito del territorio anzidetto; 6) la disponibilità dei luoghi per lo stoccaggio e l'occultamento delle sostanze stupefacenti, come ad esempio il terreno di [OSCURATO:PERSONA] dove sono stati rinvenuti vari grammi di cocaina; 7) la capacità del gruppo di sopperire ai momenti di difficoltà e fibrillazione causati, ad esempio, dalla detenzione di uno degli associati; 8) la capacità del sodalizio di alimentare costantemente il flusso di droga sul mercato; 9) l' esistenza di rotte commerciali estere per l'esportazione dello stupefacente; 10) il collegamento con la cosca mafiosa di Mesoraca come riferito dai collaboratori di giustizia e confermato dalla partecipazione alla associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 di esponenti della suddetta cosca, tra cui in particolare [OSCURATO:PERSONA] con ruolo di vertice.

2.2. Inoltre, sempre in maniera coerente, l'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente anche dal contenuto delle captazioni,dalle quali è stata ricavata la costante presenza dell'indagato sulla piazza di spaccio ed i continui contatti con gli altri associati rispetto a tutte le problematiche riguardanti la fornitura della stupefacente e gli introiti derivanti dalla attività di spaccio.

Proprio con riferimento alle captazioni che, unitamente al dato dichiarativo, ai sequestri ed alle attività di osservazioni, costituisce un rilevante elemento indiziario per il reato associativo, deve ricordarsi che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

2.3. Il ricorrente, pertanto, lamentando il vizio di motivazione tende ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi indiziari rispetto a quella effettuata — in modo non manifestamente illogico - dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza qui impugnata.

3. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo,considerato che il delitto sub 20) contestato al Serrao è inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.; nel caso in esame, quindi, vige una "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto.

Pertanto, la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01).

Al riguardo si osserva che la insussistenza di tali ragioni è stata adeguatamente e coerentemente spiegata dando rilievo, nell'ordinanza impugnata, all'elevato numero dei reati-fine, al ruolo di organizzatore ed allo stabile inserimento dell'indagato nel sodalizio criminoso.

Deve poi rammentarsi che, comunque, nella fattispecie non assume rilevanza il decorso del tempo per escludere le esigenze cautelari (Sez. 3, n.33501 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268644-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche sez. 1, n.24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, del 25/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città emessa in data 26 settembre 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di avere fatto parte di una associazione ex artt.74, comma 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/90, 416-bis.1. cod. pen. con il ruolo di organizzatore sotto le dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] (fatti accertati in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 con condotte protrattesi sino all'attualità), nonché per svariate detenzioni e/o cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificate come violazioni dell'art.73 d.P.R. 309/90, commesse in concorso con altri ed accertate in Mesoraca nel corso dell'anno 2017 (capi 20,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 e 50 della rubrica). 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che il complesso dei dati investigativi acquisti consentiva la conferma della ordinanza genetica, sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico del Serrao per i reati sopra indicati desunti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (riportate diffusamente nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari) e dalle ulteriori attività di indagine tra cui arresti e sequestri di sostanze stupefacenti; in forza di tali elementi, quindi, il giudice del riesame ha evidenziato che le indagini espletate avevano accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti operante nel territorio di Mesoraca e nei comuni limitrofi. 1.2. In particolare, quanto alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed aggravata dal metodo mafioso, ha fatto proprie le relative considerazioni contenute nella ordinanza genetica. 1.3. Con riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Catanzaro ha osservato che i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai fatti in contestazione emergono dall'insieme delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle attività di osservazione e pedinamento unitamente alle numerosissime ipotesi di violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90. E' stata, altresì, rilevata la gravità indiziaria a suo carico rispetto a tutti gli episodi di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti, considerato che, dall'attività di captazione, era stato dimostrato in modo incontrovertibile che l'indagato non frequentava ambienti di spaccio solo perché consumatore, ma anche per contribuire ad alimentare il flusso di sostanze stupefacenti.Invero, i vari indagati - come emerso dalle intercettazioni - utilizzavano termini criptici che, dal tenore complessivo dei dialoghi, indicavano in modo inequivoco la sostanza stupefacente, facendo continuo riferimento a cifre di denaro sempre poste in collegamento al numero dei grammi e delle dosi ricavate. Rispetto all'inserimento dell'indagato nel sodalizio criminoso, il Tribunale lo ha desunto dal numero elevato degli episodi di spaccio a lui ascrivibili ed accertati nel corso del 2017, ritenuto indicativo di una attività svolta in modo sistematico per conto del gruppo criminale medesimo. 1.4. Con riferimento, poi, alle esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che, nella fattispecie, sussiste la presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. e che, comunque, le modalità e le circostanze delle azioni criminose erano indice di un elevato grado di serialità e di professionalità criminale dell'indagato. Il pericolo concreto di reiterazione del reato, legato al ruolo di organizzatore svolto all' interno del sodalizio, agli stretti legami con gli altri associati ed al numero elevato dei reati per i quali si procede, ha fatto quindi ritenere al Tribunale adeguata unicamente la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso la predetta [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo poiché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei tipici elementi che contraddistinguono il reato associativo rispetto alla differente ipotesi del concorso nel reato. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata nei confronti del Serrao, tenuto anche conto che le condottOui ascritte risalgono al 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. E' opportuno ricordare, anzitutto, che la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata all'attività di narcotraffico può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi. Infatti, come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'elemento oggettivo del suddetto reato associativo prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, sicché il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione della quale si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del 3/7/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257800, in fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga). Nondimeno, è indispensabile che siffatta condotta, per le sue connotazioni, sia in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risulti compiuta con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 - 06; Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, dep. 14/1/2016, Policastri, Rv. 265890 - 01; Sez. 6, n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379 - 01). 2.1. Ciò posto, si rileva che il Tribunale del riesame si è attenuto alle sopra indicate coordinate ermeneutiche laddove ha ritenuto — con motivazione adeguata e non contraddittoria - integrato il requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione del Serrao all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 20) della rubrica, sulla base di evidenze d'indagine (intercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, sequestri di stupefacente ed attività di osservazione da parte delle forze di polizia), ed ai numerosi reati fine di cui ai capi della rubrica sopra indicati, consistiti in svariati episodi di detenzione e di cessione di cocaina consumati, in concorso con altri sodali, in Mesuraca nel corso del 2017. Inoltre, lo stesso Tribunale ha fatto proprie le argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica rispetto alla sussistenza dell'associazione elencando tutti gli elementi dai quali ha desunto, in modo non manifestamente illogico, la sussistenza della associazione ex art.74 d.P.R. 309/90, e precisamente: 1) le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, tutte convergenti rispetto alla operatività della 'locale' di Mesoraca in attività di traffico di sostanze stupefacenti; 2) l' esistenza di un gruppo organizzato comprovato dai continui e stabili contatti tra i medesimi soggetti e dallo scambio di direttive finalizzato proprio alla gestione della principale piazza di spaccio di Mesoraca; 3) l'esistenza di una gerarchia con al vertice [OSCURATO:PERSONA] (capo della cosca di Mesoraca) al quale i vari sodali rendevano conto di tutte le problematiche legate all'attività di narcotraffico; 4) la suddivisione dei ruoli tra i vari associati che vede, appena sotto il Ferrazzo, i principali organizzatori del gruppo come [OSCURATO:PERSONA] , il cui compito era quello di provvedere alla fornitura della sostanza stupefacente e di dare direttive per lo spaccio al dettaglio. Al di sotto di tale livello poi si collocava la rete degli spacciatori al dettaglio; 5) l'elevato numero dei reati-fine accertati, indicativo delle numerose e seriali condotte di cessioni di stupefacente nell'ambito del territorio anzidetto; 6) la disponibilità dei luoghi per lo stoccaggio e l'occultamento delle sostanze stupefacenti, come ad esempio il terreno di [OSCURATO:PERSONA] dove sono stati rinvenuti vari grammi di cocaina; 7) la capacità del gruppo di sopperire ai momenti di difficoltà e fibrillazione causati, ad esempio, dalla detenzione di uno degli associati; 8) la capacità del sodalizio di alimentare costantemente il flusso di droga sul mercato; 9) l' esistenza di rotte commerciali estere per l'esportazione dello stupefacente; 10) il collegamento con la cosca mafiosa di Mesoraca come riferito dai collaboratori di giustizia e confermato dalla partecipazione alla associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 di esponenti della suddetta cosca, tra cui in particolare [OSCURATO:PERSONA] con ruolo di vertice. 2.2. Inoltre, sempre in maniera coerente, l'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente anche dal contenuto delle captazioni,dalle quali è stata ricavata la costante presenza dell'indagato sulla piazza di spaccio ed i continui contatti con gli altri associati rispetto a tutte le problematiche riguardanti la fornitura della stupefacente e gli introiti derivanti dalla attività di spaccio. Proprio con riferimento alle captazioni che, unitamente al dato dichiarativo, ai sequestri ed alle attività di osservazioni, costituisce un rilevante elemento indiziario per il reato associativo, deve ricordarsi che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2.3. Il ricorrente, pertanto, lamentando il vizio di motivazione tende ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi indiziari rispetto a quella effettuata — in modo non manifestamente illogico - dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza qui impugnata. 3. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo,considerato che il delitto sub 20) contestato al Serrao è inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.; nel caso in esame, quindi, vige una "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto. Pertanto, la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01). Al riguardo si osserva che la insussistenza di tali ragioni è stata adeguatamente e coerentemente spiegata dando rilievo, nell'ordinanza impugnata, all'elevato numero dei reati-fine, al ruolo di organizzatore ed allo stabile inserimento dell'indagato nel sodalizio criminoso. Deve poi rammentarsi che, comunque, nella fattispecie non assume rilevanza il decorso del tempo per escludere le esigenze cautelari (Sez. 3, n.33501 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268644-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche sez. 1, n.24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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