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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2025

Cassazione n. 22204/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11001/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI E VOLLA, rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sede di NAPOLI , n. 7206/2022 depositata i l 07/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso innanzi alla CTP di Napoli, gli odierni ricorrenti hanno impugnato le ingiunzioni di pagamento n. 4693050326 relativa ai contributi consortili anno 2011 notificato in data 28 settembre 2019, pari ad € 61,75; n. 4693016616 relativa ai contributi consortili anno 2016 notificato in data 28 settembre 2019, pari € 158,47, oltre ad € 30,99 di spese; e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in forza di ruolo trasmesso dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e Volla, con il quale si chiedeva il pagamento di contributi di bonifica relativamente agli immobili siti nel Comune di Napoli alla via Milano 13.

2. Con sentenza n. 2398 pubblicata l’11 marzo 2021 la CTP ha respinto il ricorso.

3. Formulato appello da parte dei contribuenti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha rigettato.

In particolare, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento per la mancata impugnazione dei presupposti avvisi di pagamento, ritenendo altresì irrilevante il giudicato esterno invocato, trattandosi di diverse annualità.

Inoltre, ha rilevato che l’adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il Consorzio dall'onere di provarel'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica, riversandosi sul contribuente l'onere della prova contraria, e che i contribuenti non avevano contestato vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, né inesattezze del loro contenuto, ma solo la mancanza di vantaggi specifici e diretti, persistendo così la presunzione dilegittimità della pretesa tributaria del Consorzio.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3 motivi, cui ha resistito con controricorso il consorzio.

5. Successivamente sia i ricorrenti che il consorzio ha nno depositato memoria illustrativaai sensi dell’art. 380.bis c.p.c . [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare deve analizzarsi l’eccezione di inammissibilità prospettata dal controricorrente, il quale deduce la mancata rispondenza del ricorso e dei suoi tre motivi ai requisiti di cui agli artt. 360 c.p.c.; 360 bisc.p.c. e art 366 c.p.c., in quanto avrebbe riproposto i motivi già formulati in appello.

1.1. Con una seconda eccezione di inammissibilità deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: degli art. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.

Il ricorso sarebbe, rispetto ai motivi di gravame, incoerente e poco comprensibile nel contenuto, richiamando le medesime contestazioni sollevate in sede dei precedenti giudizi, sollevando contestazioni in merito la notifica degli atti, mai eccepita nel giudizio di primo grado.

1.2. Tali eccezioni sono inammissibili, in quanto è ben possibile, per il ricorrente, riproporre i motivi che aveva già sollevato nei precedenti gradi di giudizio, e, anzi, l’interesse a ricorrere deriva proprio dal mancato accoglimento degli stessi.

Il tema dell’ammissibilità riguardo alla formulazione dei motivi concerne, in sede di legittimità, il diverso profilo della loro concreta prospettazione nel rispetto delle regole proprie del giudizio di cassazione ma non, invece, la riproponibilità delle medesime argomentazioni giuridiche.

1.3. Le eccezioni di inammissibilità sono dunque infondate.

1.4. La questione inerente alla mancata proposizione in primo grado del difetto di notifica degli atti propedeutici va invece affrontata in riferimento allo specifico motivo di ricorso (il n. 1), trattandosi di risposta al motivo, piuttosto che di eccezione preliminare.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, perviolazione e falsa applicazione degli all’art. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: si tratterebbe di motivazione tautologica e come tale inesistente resa dal giudice del merito.

I giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare apoditticamente la non impugnabilità dell'atto, senza considerare l'assenza di idonea documentazione che attestasse la notifica dell'avviso di ricevimento (relativo alla spedizione postale del primo atto impositivo) nei loro confronti.

2.1. La eccezione del controricorrente, e cioè che si tratterebbe di questione non contenuta nel ricorso di primo grado, va disattesa.

La circostanza è stata introdotta come eccezione dal Consorzio, in sede di primo grado, ed è dunque validamente oggetto del giudizio.

La circostanza che sia stata introdotta come motivo di appello, ma che non fosse contenuta nel ricorso in prima istanza, è determinata dal fatto che si tratta di eccezione del resistente di primo grado ma non costituisce affatto un’inammissibile introduzione diius novorum in sede di gravame.

2.2. Ciò premesso deve rilevarsi che il motivo è inammissibile.

2.3. In sostanza si assume che la sentenza impugnata ha assegnato rilevanza causale sul presupposto che, in sede di giudizio di primo grado, l’impugnazione dei ricorrenti era da ritenersi inammissibile non essendo stato impugnato il precedente avviso di pagamento e pertanto, la pretesa impositiva si sarebbe cristallizzata e non dunque non sarebbe più contestabile.

Si assume, in particolare, che non vi fosse prova della notifica di avvisi di pagamento; chemanca(va) la documentazione attestante la notifica, nei confronti di entrambi i contribuenti, relativamente all’avviso per il periodo d’imposta riferibile all’anno 2011; e che manca(va) la documentazione attestante la notifica, nei confronti della Bedini, relativamente all’avviso per il periodo d’imposta riferibile all’anno 2016, avendo, la [OSCURATO:PERSONA], prodotto una sola cartolina di ricevimento, inidonea a dimostrare il ricevimento di ben due atti giudiziari per entrambi i contribuenti.

2.4. Deve però rilevarsi che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado– dopo aver rilevato l’omessa impugnazione degli atti presupposti – ha esaminato nel merito la pretesa impositiva ritenendola infondata.

2.5. L’omessa impugnazione degli atti presupposti non costituisce perciò, nella fattispecie, la ratio decidendi .

A conferma deve considerarsi che il dispositivo è di rigetto, non di inammissibilità.

2.6. Ne consegue che la censura, non impingendo la ratio decidendi della decisione, va dichiarata inammissibile. 3.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 857, 860 e 2909 c.c. e degli artt. 112, 115, 132 e 324 c.p.c., ai sensi dell’all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione artt. 24 e 111 della Costituzione e art. 21 septies della legge n. 241/1990.

3.1. I ricorrenti contestano l'affermazione del giudice di appello secondo cui, non essendo stati contestati vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, né inesattezze del loro contenuto, persisterebbe la presunzione di legittimità della pretesa tributaria basata sul "conseguimento o della conseguibilità" del vantaggio per il fondo incluso nella perimetrazione.

Sarebbe inoltre illogico il ragionamento e contraddittoria la valutazione degli elementi probatori, in quanto non avrebbe considerato l'esistenza di un giudicato esterno formatosi con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n. 14306/2017 e successivamente ribadito con la sentenza del medesimo organo giudiziario n. 1107 del 14 gennaio 2019, che avrebbero accertato la mancanza di beneficio per gli immobili dei ricorrenti in relazione alle opere di bonifica.

3.2. In sostanza si assume che sarebbestato del tutto ignorato che il giudicato va considerato un valore imprescindibile dell'ordinamento giuridico, che si ricollega anche al principio di cui all'art. 111 della Costituzione in tema di giusto processo, in quanto funge da presidio essenziale per la sua ragionevole durata: il giudicato rappresenta l'aspetto terminale della vicenda processuale a cui viene assegnato valore vincolante ed immutabile.

Nello specifico, ad avviso dei ricorrenti, gli immobili di loro proprietà non riceverebbero alcun vantaggio dalle opere di bonifica presumibilmente eseguite dal Consorzio, e tale principio sarebbestato definitivamente accertato con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli - Sez. 10 avente n. 14306/2017 del 10.10.2017 opportunamente depositata in giudizio.

Detto principio è stato ribadito successivamente con la sentenza n. 1107 del 14 gennaio 2019 (dell’allora Commissione Tributaria provinciale di Napoli, Sezione 14) nella quale i Giudici tributari, nell’esaminare le osservazioni dei ricorrenti, (avverso il successivo avviso di pagamento riguardante anche i tributi locali per l’anno 2017), hannoaffermato testualmente: “[…] Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Per vero, opera nella fattispecie il giudicato esterno sull’annullamento dell’atto presupposto, intervenuto già il quale è stata, nondimeno, notificata l’opposta ingiunzione di pagamento”.

3.3. La eccezione di nullità del provvedimento perché adottato in elusione del giudicato, come sopra prospettata, deve invero ritenersi infondata.

3.4. La CGT-2 della Campania ha esaminato la questione ed ha rilevato che il giudicato esterno era insussistente trattandosi di diversa annualità a fronte della verifica della esistenza o meno di un beneficio fondiario da verificare in ordine alla sua esistenza con riferimento all’anno per il quale viene richiesto il pagamento del contributo consortile. .

3.5. Deve in proposito rilevarsi che L'accertamento condotto con riferimento all'insussistenza del beneficio fondiario specifico e diretto per diverse annualità contributive non può allora considerarsi suscettibile di applicazione ultrattiva venendo, per l'appunto, in rilievo elemento di fattispecie che (ben) può variare in relazione ai diversi periodi di imposizione (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697) (Cass., 17 febbraio 2025, n. 4016; v. altresì Cass., 16 febbraio 2025, n. 3897; Cass., 26 luglio 2023, n. 22697).

3.6. Ne consegue la reiezione del motivo.

4. Con il terzo motivo di ricorso,si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e degli artt. 112, 115, 116, 132, 167, 183, 184, 189 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione del petitum e della causa petendie vizio di ultrapetizione

4.1. Con la sentenza impugnata sarebbe stato consentito al Consorzio di prendere posizione anche in riferimento alla contestazione della legittimità del contributo consortile, emettendo una statuizione che andava ben oltre i limiti del petitum e della causa petendi , in quanto l'accertamento del beneficio diretto e specifico per i periodi contributivi successivi (2013-2017) rispetto a quelli in contestazione (2011 e 2016) non sarebbe mai stato richiesto dal Consorzio.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato.

La CGT2 ha rilevato che gli atti di pagamento impugnato contengono dettagliata ed esaustiva indicazione degli immobili sottoposti a tributo, dei criteri seguiti per la quantificazione dello stesso ed il riferimento al piano di classifica .

Il petitum , e la causa petendi , erano dunque enucleati negli atti impugnati.

4.3. Come in più occasioni rimarcato da questa Corte, difatti, la pretesa impositiva risultante dall'atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi ) l'oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass., 5 marzo 2020, n. 6208; Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909).

4.4. Anche tale motivo va dunque respinto.

5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per ilpagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrential pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11001/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI E VOLLA, rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sede di NAPOLI , n. 7206/2022 depositata i l 07/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso innanzi alla CTP di Napoli, gli odierni ricorrenti hanno impugnato le ingiunzioni di pagamento n. 4693050326 relativa ai contributi consortili anno 2011 notificato in data 28 settembre 2019, pari ad € 61,75; n. 4693016616 relativa ai contributi consortili anno 2016 notificato in data 28 settembre 2019, pari € 158,47, oltre ad € 30,99 di spese; e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in forza di ruolo trasmesso dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e Volla, con il quale si chiedeva il pagamento di contributi di bonifica relativamente agli immobili siti nel Comune di Napoli alla via Milano 13. 2. Con sentenza n. 2398 pubblicata l’11 marzo 2021 la CTP ha respinto il ricorso. 3. Formulato appello da parte dei contribuenti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha rigettato. In particolare, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento per la mancata impugnazione dei presupposti avvisi di pagamento, ritenendo altresì irrilevante il giudicato esterno invocato, trattandosi di diverse annualità. Inoltre, ha rilevato che l’adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il Consorzio dall'onere di provarel'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica, riversandosi sul contribuente l'onere della prova contraria, e che i contribuenti non avevano contestato vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, né inesattezze del loro contenuto, ma solo la mancanza di vantaggi specifici e diretti, persistendo così la presunzione dilegittimità della pretesa tributaria del Consorzio. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3 motivi, cui ha resistito con controricorso il consorzio. 5. Successivamente sia i ricorrenti che il consorzio ha nno depositato memoria illustrativaai sensi dell’art. 380.bis c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve analizzarsi l’eccezione di inammissibilità prospettata dal controricorrente, il quale deduce la mancata rispondenza del ricorso e dei suoi tre motivi ai requisiti di cui agli artt. 360 c.p.c.; 360 bisc.p.c. e art 366 c.p.c., in quanto avrebbe riproposto i motivi già formulati in appello. 1.1. Con una seconda eccezione di inammissibilità deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: degli art. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorso sarebbe, rispetto ai motivi di gravame, incoerente e poco comprensibile nel contenuto, richiamando le medesime contestazioni sollevate in sede dei precedenti giudizi, sollevando contestazioni in merito la notifica degli atti, mai eccepita nel giudizio di primo grado. 1.2. Tali eccezioni sono inammissibili, in quanto è ben possibile, per il ricorrente, riproporre i motivi che aveva già sollevato nei precedenti gradi di giudizio, e, anzi, l’interesse a ricorrere deriva proprio dal mancato accoglimento degli stessi. Il tema dell’ammissibilità riguardo alla formulazione dei motivi concerne, in sede di legittimità, il diverso profilo della loro concreta prospettazione nel rispetto delle regole proprie del giudizio di cassazione ma non, invece, la riproponibilità delle medesime argomentazioni giuridiche. 1.3. Le eccezioni di inammissibilità sono dunque infondate. 1.4. La questione inerente alla mancata proposizione in primo grado del difetto di notifica degli atti propedeutici va invece affrontata in riferimento allo specifico motivo di ricorso (il n. 1), trattandosi di risposta al motivo, piuttosto che di eccezione preliminare. 2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, perviolazione e falsa applicazione degli all’art. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: si tratterebbe di motivazione tautologica e come tale inesistente resa dal giudice del merito. I giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare apoditticamente la non impugnabilità dell'atto, senza considerare l'assenza di idonea documentazione che attestasse la notifica dell'avviso di ricevimento (relativo alla spedizione postale del primo atto impositivo) nei loro confronti. 2.1. La eccezione del controricorrente, e cioè che si tratterebbe di questione non contenuta nel ricorso di primo grado, va disattesa. La circostanza è stata introdotta come eccezione dal Consorzio, in sede di primo grado, ed è dunque validamente oggetto del giudizio. La circostanza che sia stata introdotta come motivo di appello, ma che non fosse contenuta nel ricorso in prima istanza, è determinata dal fatto che si tratta di eccezione del resistente di primo grado ma non costituisce affatto un’inammissibile introduzione diius novorum in sede di gravame. 2.2. Ciò premesso deve rilevarsi che il motivo è inammissibile. 2.3. In sostanza si assume che la sentenza impugnata ha assegnato rilevanza causale sul presupposto che, in sede di giudizio di primo grado, l’impugnazione dei ricorrenti era da ritenersi inammissibile non essendo stato impugnato il precedente avviso di pagamento e pertanto, la pretesa impositiva si sarebbe cristallizzata e non dunque non sarebbe più contestabile. Si assume, in particolare, che non vi fosse prova della notifica di avvisi di pagamento; chemanca(va) la documentazione attestante la notifica, nei confronti di entrambi i contribuenti, relativamente all’avviso per il periodo d’imposta riferibile all’anno 2011; e che manca(va) la documentazione attestante la notifica, nei confronti della Bedini, relativamente all’avviso per il periodo d’imposta riferibile all’anno 2016, avendo, la [OSCURATO:PERSONA], prodotto una sola cartolina di ricevimento, inidonea a dimostrare il ricevimento di ben due atti giudiziari per entrambi i contribuenti. 2.4. Deve però rilevarsi che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado– dopo aver rilevato l’omessa impugnazione degli atti presupposti – ha esaminato nel merito la pretesa impositiva ritenendola infondata. 2.5. L’omessa impugnazione degli atti presupposti non costituisce perciò, nella fattispecie, la ratio decidendi . A conferma deve considerarsi che il dispositivo è di rigetto, non di inammissibilità. 2.6. Ne consegue che la censura, non impingendo la ratio decidendi della decisione, va dichiarata inammissibile. 3.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 857, 860 e 2909 c.c. e degli artt. 112, 115, 132 e 324 c.p.c., ai sensi dell’all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione artt. 24 e 111 della Costituzione e art. 21 septies della legge n. 241/1990. 3.1. I ricorrenti contestano l'affermazione del giudice di appello secondo cui, non essendo stati contestati vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, né inesattezze del loro contenuto, persisterebbe la presunzione di legittimità della pretesa tributaria basata sul "conseguimento o della conseguibilità" del vantaggio per il fondo incluso nella perimetrazione. Sarebbe inoltre illogico il ragionamento e contraddittoria la valutazione degli elementi probatori, in quanto non avrebbe considerato l'esistenza di un giudicato esterno formatosi con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n. 14306/2017 e successivamente ribadito con la sentenza del medesimo organo giudiziario n. 1107 del 14 gennaio 2019, che avrebbero accertato la mancanza di beneficio per gli immobili dei ricorrenti in relazione alle opere di bonifica. 3.2. In sostanza si assume che sarebbestato del tutto ignorato che il giudicato va considerato un valore imprescindibile dell'ordinamento giuridico, che si ricollega anche al principio di cui all'art. 111 della Costituzione in tema di giusto processo, in quanto funge da presidio essenziale per la sua ragionevole durata: il giudicato rappresenta l'aspetto terminale della vicenda processuale a cui viene assegnato valore vincolante ed immutabile. Nello specifico, ad avviso dei ricorrenti, gli immobili di loro proprietà non riceverebbero alcun vantaggio dalle opere di bonifica presumibilmente eseguite dal Consorzio, e tale principio sarebbestato definitivamente accertato con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli - Sez. 10 avente n. 14306/2017 del 10.10.2017 opportunamente depositata in giudizio. Detto principio è stato ribadito successivamente con la sentenza n. 1107 del 14 gennaio 2019 (dell’allora Commissione Tributaria provinciale di Napoli, Sezione 14) nella quale i Giudici tributari, nell’esaminare le osservazioni dei ricorrenti, (avverso il successivo avviso di pagamento riguardante anche i tributi locali per l’anno 2017), hannoaffermato testualmente: “[…] Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per vero, opera nella fattispecie il giudicato esterno sull’annullamento dell’atto presupposto, intervenuto già il quale è stata, nondimeno, notificata l’opposta ingiunzione di pagamento”. 3.3. La eccezione di nullità del provvedimento perché adottato in elusione del giudicato, come sopra prospettata, deve invero ritenersi infondata. 3.4. La CGT-2 della Campania ha esaminato la questione ed ha rilevato che il giudicato esterno era insussistente trattandosi di diversa annualità a fronte della verifica della esistenza o meno di un beneficio fondiario da verificare in ordine alla sua esistenza con riferimento all’anno per il quale viene richiesto il pagamento del contributo consortile. . 3.5. Deve in proposito rilevarsi che L'accertamento condotto con riferimento all'insussistenza del beneficio fondiario specifico e diretto per diverse annualità contributive non può allora considerarsi suscettibile di applicazione ultrattiva venendo, per l'appunto, in rilievo elemento di fattispecie che (ben) può variare in relazione ai diversi periodi di imposizione (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697) (Cass., 17 febbraio 2025, n. 4016; v. altresì Cass., 16 febbraio 2025, n. 3897; Cass., 26 luglio 2023, n. 22697). 3.6. Ne consegue la reiezione del motivo. 4. Con il terzo motivo di ricorso,si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e degli artt. 112, 115, 116, 132, 167, 183, 184, 189 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione del petitum e della causa petendie vizio di ultrapetizione 4.1. Con la sentenza impugnata sarebbe stato consentito al Consorzio di prendere posizione anche in riferimento alla contestazione della legittimità del contributo consortile, emettendo una statuizione che andava ben oltre i limiti del petitum e della causa petendi , in quanto l'accertamento del beneficio diretto e specifico per i periodi contributivi successivi (2013-2017) rispetto a quelli in contestazione (2011 e 2016) non sarebbe mai stato richiesto dal Consorzio. 4.2. Il motivo è manifestamente infondato. La CGT2 ha rilevato che gli atti di pagamento impugnato contengono dettagliata ed esaustiva indicazione degli immobili sottoposti a tributo, dei criteri seguiti per la quantificazione dello stesso ed il riferimento al piano di classifica . Il petitum , e la causa petendi , erano dunque enucleati negli atti impugnati. 4.3. Come in più occasioni rimarcato da questa Corte, difatti, la pretesa impositiva risultante dall'atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi ) l'oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass., 5 marzo 2020, n. 6208; Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909). 4.4. Anche tale motivo va dunque respinto. 5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per ilpagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrential pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della s
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