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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14860/2026

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otempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale dichi2a ra di voler riceverele comunicazioni e notifiche all'indirizzo di post a2 2e8l7e7tt2r8o7n/ic2a0 1c9e rtifi-cata indicato.

R.G.N. 11368/2017- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] (AIPO), in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia del Demanio, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Av-vocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso isuoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12- controricorrenti-1 RG n. 14266/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino n. 1778/2023,depositata in data 29/12/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

La Corte d'appello di Torino, con ordinanza n. 1778/2023, de-positata il 29/12/2023, nel dispositivo rigettava la domanda propo-sta dal Comune di Ornavasso, tesa alla determinazione giudizialedell'indennizzo espropriativo con riguardo a terreni oggetto di sde-manializzazione da parte della Regione, mentre in motivazione con-divideva la misura dell'indennizzo provvisorio, determinato ex art.22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.La Corte territoriale rilevava che l'Agenzia AIPO, sede di Alessan-dria, aveva presentato alla Regione Piemonte istanza per il rilasciodell'autorizzazione preliminare ai sensi dell'art. 4, comma 1, letterab, legge regionale n. 29 del 2009, in relazione al «mutamento tem-poraneo di destinazione d'uso di aree di uso civico», per complessivimq 9196 con la concessione di ulteriore superficie di mq 1468, du-rante la cantierizzazione, per 2 anni, per consentire l'esecuzione dilavori di sistemazione idraulica, lungo il fiume Toce, previa sdema-nializzazione delle aree coinvolte.Il Comune di Ornavasso, depositando le proprie controdeduzioni,aveva formalizzato il proprio parere sulla stima, proponendo lasomma di euro 473.765,25, pari ad euro 51,30 al mq.Con la determinazione n. 118 del 8/4/2019 la direzione regionaledel Piemonte autorizzava il mutamento temporaneo di destinazioned'uso, con sdemanializzazione in favore della Agenzia AIPO, di aree2 RG n. 14266/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026di complessivi mq 9196, oltre a mq 1468, per le occupazioni tempo-ranee durante la cantierizzazione.Venivano sdemanializzati e, quindi, resi beni allodiali, sia le areedi complessivi mq 9196, necessarie per le occupazioni definitive ine-renti alla realizzazione dell'argine, sia le aree di ulteriore superficiedi complessivi mq 1468, per consentire le occupazioni temporanee.Si prevedeva anche l'acquisizione, in virtù di procedimento am-ministrativo di cui al d.P.R. n. 327 del 2001, previa sdemanializza-zione, di tali aree, a condizioni economiche non inferiori a quelle ri-tenute di sicura convenienza, per il ristoro della popolazione che uti-lizzava gli usi civici, dall'ufficio usi civici della Regione Piemonte, inmisura dunque non inferiore ad euro 32.186,00 e, quanto alla con-cessione, di euro 4.992,61.Per quel che ancora qui rileva, la Corte d'appello evidenziava cheil 24/6/2019 era stato notificato decreto di esproprio, emesso aisensi dell'art. 22-bis, d.P.R. n. 327 del 2001, nel quale veniva offertal'indennità determinata in euro 32.186,00 corrispondente proprio aquanto già dalla Regione Piemonte indicato con la determinazione n.118 del 8/4/2019.La Corte di merito osservava che il Comune di Ornavasso avevarichiesto giudizialmente la determinazione dell'indennità di espropriodovuta da AIPO, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 327 del 2001.Per il Comune, infatti, l'indennità di espropriazione doveva esseredi importo maggiore, e in particolare chiedeva la somma di €476.382,65, di cui euro 471.754,80 per le terre oggetto di aliena-zione (euro 51,30 mq per complessivi 9196 mq di terreno) ed euro1.896,65 per la concessione derivante dal cambio di destinazione perla strada comunale di mq 1468.La Corte d'appello rigettava l'eccezione di tardività della do-manda in quanto il termine di decadenza di 30 giorni per proporre3 RG n. 14266/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026l'opposizione alla stima di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150del 2011, richiedeva che l'indennità definitiva fosse stata determi-nata.Si chiariva che il termine di 30 giorni sopra indicato non potevaoperare «per la diversa ipotesi di azione giudiziale per la determina-zione dell'indennità ove, come nel caso di specie, non sia interve-nuta, invece, alcuna stima definitiva (Cass. 6.3.2017 n. 5517 e ord.8.2.2018, n. 3074)».Precisava la Corte di merito che i terreni ricadevano nella zonaurbanistica AP” «Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e losport», ma che, tuttavia, trattavasi di terreni collocati in «area geo-logica IIIa, o in area geologica IIIB3b», ovvero «le classi più perico-lose dal punto di vista geomorfologico la cui idoneità all'utilizzazioneurbanistica è nulla (classe IIIa)», e ciò, del resto, «anche in coerenzacon il tipo di opera pubblica realizzata sulle aree oggetto di causa,trattandosi di un nuovo argine che definisce il limite tra la fascia flu-viale B e la fascia fluviale C definite dall'Autorità di Bacino».Per la Corte d'appello, dunque, doveva pervenirsi necessaria-mente alla conclusione di un'attitudine certamente non edificatoriadei beni oggetto di esproprio, sicché, in adesione ai criteri osservatidall'AIPO, il più probabile valore di mercato doveva riferirsi alla con-dizione di area non edificabile e quindi in base al criterio di valoreagricolo.Doveva muoversi dalla necessaria considerazione di doversi svin-colare dalla qualificazione dei beni da parte dello strumento urbani-stico, «che ha impresso, come detto, una valutazione in spregio allaoriginaria vocazione agricola dei fondi stessi e alla diretta incidenzasugli stessi dell'uso civico».Non risultava dunque attendibile il criterio proposto dal Comune,incentrato su una ricerca del valore dei beni, avvalendosi di compa-4 RG n. 14266/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026razione con beni già oggetto di altri procedimenti amministrativi dialienazione concessione; del resto «di tali procedimenti non sonostate rese note nelle premesse le specifiche peculiarità al fine di con-sentire […] di ritenerne la piena assimilabilità al criterio previsto dallalegge».2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Ornavasso.3.

Ha resistito con controricorso l'Agenzia [OSCURATO:PERSONA] per ilfiume Po (AIPO).[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con un unico motivo di impugnazione si deduce la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».Per il Comune ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato nelloapplicare l'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, in quanto, in realtà,l'espropriata ha facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinariacon una duplice modalità: ai fini della determinazione giudizialedell'indennità di esproprio, in assenza di indennizzo definitivo, ovveroin sede di opposizione alla stima, in presenza di indennizzo definitivooperato dalla commissione provinciale o dal collegio dei tecnici di cuiall'art. 21 del d.P.R. n. 327 2001.Pertanto, nell'ipotesi in cui l'indennità di esproprio sia stata de-terminata solo in via provvisoria - come nella specie - l'azione pre-sentata dall'espropriato è finalizzata alla determinazione giudizialedel giusto indennizzo che, quindi, a partire dal provvedimento giuri-sdizionale, acquisisce efficacia definitiva.Nella specie, l'azione promossa dal Comune di Ornavasso è statasin dall'origine avanzata al fine di ottenere dall'autorità giudiziariaordinaria la determinazione dell'indennizzo, per cui l'autorità giuri-5 RG n. 14266/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026sdizionale avrebbe dovuto liquidarlo in via definitiva, sulla scortadelle conclusioni del CTU, «il tutto in sostituzione della determina-zione provvisoria pervenuta dall'ente espropriante attraverso il de-creto di esproprio».Nella specie, invece, la Corte d'appello, dopo aver rigettato l'ec-cezione di tardività della domanda sollevata da AIPO, proprio inquanto, nella specie, non era intervenuta alcuna stima definitiva, sic-ché l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità restava pro-ponibile finché non decorreva il termine decennale di prescrizione,tuttavia aveva respinto la domanda «del tutto inopinatamente, mo-tivando la propria determinazione ritenendo non condivisibili i criteriestimativi offerti dall'istante, di fatto ponendo in essere un provve-dimento che ben avrebbe potuto essere reso nella diversa ipotesi diopposizione alla stima, anziché in quella promossa dal ricorrente,come detto diretta ad ottenere la determinazione giudiziale dell'in-dennizzo dovuto».2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

Deve premettersi che, per questa Corte, al proprietarioespropriato sono concesse due azioni, secondo la disciplina di cuiall'art. 54 del d.P.R. n. 327 2001: la prima di determinazione dell'in-dennità di esproprio, in assenza di determinazione dell'indennizzodefinitivo; la seconda di opposizione alla stima, qualora sia stato de-terminato l'indennizzo definitivo.Il discrimine tra le due azioni, dunque, si rinviene nella assenzao meno della determinazione dell'indennizzo definitivo, demandataalla commissione provinciale e, in alternativa, al collegio dei tecnicidi cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 (Cass., sez. 1, 8/2/2018,n. 3074; Cass., sez. 1, 6/3/2017, n. 5517).Si è chiarito che la pronuncia del decreto di esproprio segue diregola la sola offerta dell'indennità provvisoria, che, a norma dell'art.6 RG n. 14266/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/202623, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere in-dicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazionedell'indennità definitiva.Nell'ipotesi eccezionale, invece, in cui il decreto tardi ad essereemesso e tuttavia nelle more sia ugualmente determinata l'indennitàdefinitiva (ad opera della commissione provinciale ovvero del collegiodei tecnici) insorge la sola necessità che nel decreto di esproprio siaindicata anche la determinazione dell'indennità suddetta (articoli 27e 23 lettera d, ove significativamente la nomina dei tecnici è consi-derata solo “eventuale”).Pertanto, proprio in base a tali due fattispecie - quella fisiologicae quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima de-finitiva - si spiega il disposto dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150del 2001, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre oppo-sizione decorre dalla notifica del decreto di esproprio, ovvero dallanotifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva decretodi esproprio.3.

Nella specie, è pacifico che la stima definitiva non era stata inalcun modo determinata, sicché il Comune ha agito per la determi-nazione giudiziale della stima definitiva, in presenza di stima soloprovvisoria, non dovendo rispettare dunque il termine di 30 giorni dicui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001.Infatti, in data 24/6/2019 era stato notificato il decreto di espro-prio, emesso ai sensi dell'articolo 22-bis del d.p.r. numero 327 del2001, nel quale veniva contestualmente offerta la relativa indennitàprovvisoria determinata in euro 32.186,00, corrispondente a quantogià stabilito dalla Regione Piemonte con la determinazione numero118 del 8/4/2019.Di ciò era perfettamente consapevole la Corte d'appello che, nellaordinanza impugnata, respingendo l'eccezione di tardività della do-7 RG n. 14266/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026manda sollevata da AIPO ha chiarito che «il termine di decadenza di30 giorni per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 29,comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, postulando che l'indennità de-finitiva sia stata determinata, in seno al decreto di esproprio o conl'eventuale stima peritale a questo successiva, non può operare perla diversa ipotesi di azione giudiziale per la determinazione dell'in-dennità ove, come nel caso di specie, non sia intervenuta invece,alcuna stima definitiva […] sicché ove tanto non sia avvenuto, l'a-zione di determinazione giudiziale dell'indennità resta proponibilefinché non decorre il termine di prescrizione decennale, a far tempodall'emanazione del provvedimento ablatorio».proposta dal Comune era di determinazione giudiziale dell'indennità,in presenza di indennizzo provvisorio, la Corte territoriale ha poi con-diviso in toto le conclusioni del CTU, in base alle quali si trattava diterreni agricoli, valutati per la somma di euro 3,50 mq, mentre ladestinazione urbanistica (zona AP2, aree per spazi pubblici a parco,per il gioco e lo sport) era superata, perché in contrasto, dalle cate-gorie agricole assegnate con il decreto commissariale del 12/12/1934.Si trattava, dunque, di terreni risultati collocati in «area geolo-gica IIIa, o in area geologica IIIB3b, ovvero le classi più pericolosedal punto di vista geomorfologico, la cui idoneità all'utilizzazione ur-banistica è nulla (classe IIIa) e ciò risulta anche in coerenza con iltipo di opera pubblica realizzata sulle aree oggetto di causa, trattan-dosi di un nuovo argine che definisce il limite tra la fascia fluviale Be la fascia fluviale C definite dall'Autorità di Bacino».La Corte d'appello ha dunque aderito, non solo alle conclusionidei CTU, ma anche ai «criteri osservati dalla AIPO», sicché «il più8 RG n. 14266/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026probabile valore di mercato dovrà riferirsi alla condizione di area nonedificabile quindi in base al criterio del valore agricolo».La Corte territoriale ha ancora chiarito che tale conclusione inordine all'inedificabilità dei beni «prende le mosse dalla necessariaconsiderazione di doversi svincolare dalla qualificazione dei beni daparte dello strumento urbanistico che ha impresso, come detto, unavalutazione in spregio alla originaria vocazione agricola dei fondistessi e alla diretta incidenza sugli stessi dell'uso civico».È stato sconfessato il criterio proposto dal Comune «incentratosu una ricerca del valore dei beni che si avvalga di comparazioni conbeni già oggetto di altri procedimenti amministrativi di alienazioneho concessione, come quelli menzionati ricorso; di tali procedimentinon sono state rese note né le premesse né le specifiche peculiarità».Insomma, la Corte d'appello ha reputato infondata la domandapresentata dal Comune (cfr. pagina 7 dell'ordinanza «Passando almerito, la domanda è infondata»).Il valore delle aree non era quello chiesto dal Comune di euro51,30 mq e, quindi, di euro 476.382,65, ma quello di euro 3,50 mq,che conduceva alla somma complessiva di euro 32.186,00, come dadelibera n. 118 del 8/4/2019 della direzione regionale del Piemontee da decreto di esproprio emesso ai sensi dell'art. 22-bis del d.P.R.n. 327 del 2001 il 24/6/2019 «nel quale veniva contestualmente of-ferta la relativa indennità determinata in euro 32.186,00».Da ciò si desume che la Corte d'appello abbia qualificato corret-tamente la richiesta del Comune come domanda di determinazionegiudiziale dell'indennità di esproprio e che l'abbia determinata nellasomma già quantificata nel decreto di esproprio emesso ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con riferimento all'indennizzo provvi-sorio.9 RG n. 14266/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ciò, a prescindere dal contenuto del dispositivo, che si è limitatoal rigetto della domanda.4.

Sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra leparti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MDichiara inammissibile ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 14266/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale dichi2a ra di voler riceverele comunicazioni e notifiche all'indirizzo di post a2 2e8l7e7tt2r8o7n/ic2a0 1c9e rtifi-cata indicato. R.G.N. 11368/2017- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] (AIPO), in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia del Demanio, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Av-vocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso isuoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12- controricorrenti-1 RG n. 14266/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino n. 1778/2023,depositata in data 29/12/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. La Corte d'appello di Torino, con ordinanza n. 1778/2023, de-positata il 29/12/2023, nel dispositivo rigettava la domanda propo-sta dal Comune di Ornavasso, tesa alla determinazione giudizialedell'indennizzo espropriativo con riguardo a terreni oggetto di sde-manializzazione da parte della Regione, mentre in motivazione con-divideva la misura dell'indennizzo provvisorio, determinato ex art.22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.La Corte territoriale rilevava che l'Agenzia AIPO, sede di Alessan-dria, aveva presentato alla Regione Piemonte istanza per il rilasciodell'autorizzazione preliminare ai sensi dell'art. 4, comma 1, letterab, legge regionale n. 29 del 2009, in relazione al «mutamento tem-poraneo di destinazione d'uso di aree di uso civico», per complessivimq 9196 con la concessione di ulteriore superficie di mq 1468, du-rante la cantierizzazione, per 2 anni, per consentire l'esecuzione dilavori di sistemazione idraulica, lungo il fiume Toce, previa sdema-nializzazione delle aree coinvolte.Il Comune di Ornavasso, depositando le proprie controdeduzioni,aveva formalizzato il proprio parere sulla stima, proponendo lasomma di euro 473.765,25, pari ad euro 51,30 al mq.Con la determinazione n. 118 del 8/4/2019 la direzione regionaledel Piemonte autorizzava il mutamento temporaneo di destinazioned'uso, con sdemanializzazione in favore della Agenzia AIPO, di aree2 RG n. 14266/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026di complessivi mq 9196, oltre a mq 1468, per le occupazioni tempo-ranee durante la cantierizzazione.Venivano sdemanializzati e, quindi, resi beni allodiali, sia le areedi complessivi mq 9196, necessarie per le occupazioni definitive ine-renti alla realizzazione dell'argine, sia le aree di ulteriore superficiedi complessivi mq 1468, per consentire le occupazioni temporanee.Si prevedeva anche l'acquisizione, in virtù di procedimento am-ministrativo di cui al d.P.R. n. 327 del 2001, previa sdemanializza-zione, di tali aree, a condizioni economiche non inferiori a quelle ri-tenute di sicura convenienza, per il ristoro della popolazione che uti-lizzava gli usi civici, dall'ufficio usi civici della Regione Piemonte, inmisura dunque non inferiore ad euro 32.186,00 e, quanto alla con-cessione, di euro 4.992,61.Per quel che ancora qui rileva, la Corte d'appello evidenziava cheil 24/6/2019 era stato notificato decreto di esproprio, emesso aisensi dell'art. 22-bis, d.P.R. n. 327 del 2001, nel quale veniva offertal'indennità determinata in euro 32.186,00 corrispondente proprio aquanto già dalla Regione Piemonte indicato con la determinazione n.118 del 8/4/2019.La Corte di merito osservava che il Comune di Ornavasso avevarichiesto giudizialmente la determinazione dell'indennità di espropriodovuta da AIPO, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 327 del 2001.Per il Comune, infatti, l'indennità di espropriazione doveva esseredi importo maggiore, e in particolare chiedeva la somma di €476.382,65, di cui euro 471.754,80 per le terre oggetto di aliena-zione (euro 51,30 mq per complessivi 9196 mq di terreno) ed euro1.896,65 per la concessione derivante dal cambio di destinazione perla strada comunale di mq 1468.La Corte d'appello rigettava l'eccezione di tardività della do-manda in quanto il termine di decadenza di 30 giorni per proporre3 RG n. 14266/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026l'opposizione alla stima di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150del 2011, richiedeva che l'indennità definitiva fosse stata determi-nata.Si chiariva che il termine di 30 giorni sopra indicato non potevaoperare «per la diversa ipotesi di azione giudiziale per la determina-zione dell'indennità ove, come nel caso di specie, non sia interve-nuta, invece, alcuna stima definitiva (Cass. 6.3.2017 n. 5517 e ord.8.2.2018, n. 3074)».Precisava la Corte di merito che i terreni ricadevano nella zonaurbanistica AP” «Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e losport», ma che, tuttavia, trattavasi di terreni collocati in «area geo-logica IIIa, o in area geologica IIIB3b», ovvero «le classi più perico-lose dal punto di vista geomorfologico la cui idoneità all'utilizzazioneurbanistica è nulla (classe IIIa)», e ciò, del resto, «anche in coerenzacon il tipo di opera pubblica realizzata sulle aree oggetto di causa,trattandosi di un nuovo argine che definisce il limite tra la fascia flu-viale B e la fascia fluviale C definite dall'Autorità di Bacino».Per la Corte d'appello, dunque, doveva pervenirsi necessaria-mente alla conclusione di un'attitudine certamente non edificatoriadei beni oggetto di esproprio, sicché, in adesione ai criteri osservatidall'AIPO, il più probabile valore di mercato doveva riferirsi alla con-dizione di area non edificabile e quindi in base al criterio di valoreagricolo.Doveva muoversi dalla necessaria considerazione di doversi svin-colare dalla qualificazione dei beni da parte dello strumento urbani-stico, «che ha impresso, come detto, una valutazione in spregio allaoriginaria vocazione agricola dei fondi stessi e alla diretta incidenzasugli stessi dell'uso civico».Non risultava dunque attendibile il criterio proposto dal Comune,incentrato su una ricerca del valore dei beni, avvalendosi di compa-4 RG n. 14266/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026razione con beni già oggetto di altri procedimenti amministrativi dialienazione concessione; del resto «di tali procedimenti non sonostate rese note nelle premesse le specifiche peculiarità al fine di con-sentire […] di ritenerne la piena assimilabilità al criterio previsto dallalegge».2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Ornavasso.3. Ha resistito con controricorso l'Agenzia [OSCURATO:PERSONA] per ilfiume Po (AIPO).[OSCURATO:PERSONA]:1. Con un unico motivo di impugnazione si deduce la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».Per il Comune ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato nelloapplicare l'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, in quanto, in realtà,l'espropriata ha facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinariacon una duplice modalità: ai fini della determinazione giudizialedell'indennità di esproprio, in assenza di indennizzo definitivo, ovveroin sede di opposizione alla stima, in presenza di indennizzo definitivooperato dalla commissione provinciale o dal collegio dei tecnici di cuiall'art. 21 del d.P.R. n. 327 2001.Pertanto, nell'ipotesi in cui l'indennità di esproprio sia stata de-terminata solo in via provvisoria - come nella specie - l'azione pre-sentata dall'espropriato è finalizzata alla determinazione giudizialedel giusto indennizzo che, quindi, a partire dal provvedimento giuri-sdizionale, acquisisce efficacia definitiva.Nella specie, l'azione promossa dal Comune di Ornavasso è statasin dall'origine avanzata al fine di ottenere dall'autorità giudiziariaordinaria la determinazione dell'indennizzo, per cui l'autorità giuri-5 RG n. 14266/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026sdizionale avrebbe dovuto liquidarlo in via definitiva, sulla scortadelle conclusioni del CTU, «il tutto in sostituzione della determina-zione provvisoria pervenuta dall'ente espropriante attraverso il de-creto di esproprio».Nella specie, invece, la Corte d'appello, dopo aver rigettato l'ec-cezione di tardività della domanda sollevata da AIPO, proprio inquanto, nella specie, non era intervenuta alcuna stima definitiva, sic-ché l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità restava pro-ponibile finché non decorreva il termine decennale di prescrizione,tuttavia aveva respinto la domanda «del tutto inopinatamente, mo-tivando la propria determinazione ritenendo non condivisibili i criteriestimativi offerti dall'istante, di fatto ponendo in essere un provve-dimento che ben avrebbe potuto essere reso nella diversa ipotesi diopposizione alla stima, anziché in quella promossa dal ricorrente,come detto diretta ad ottenere la determinazione giudiziale dell'in-dennizzo dovuto».2. Il motivo è inammissibile.2.1. Deve premettersi che, per questa Corte, al proprietarioespropriato sono concesse due azioni, secondo la disciplina di cuiall'art. 54 del d.P.R. n. 327 2001: la prima di determinazione dell'in-dennità di esproprio, in assenza di determinazione dell'indennizzodefinitivo; la seconda di opposizione alla stima, qualora sia stato de-terminato l'indennizzo definitivo.Il discrimine tra le due azioni, dunque, si rinviene nella assenzao meno della determinazione dell'indennizzo definitivo, demandataalla commissione provinciale e, in alternativa, al collegio dei tecnicidi cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 (Cass., sez. 1, 8/2/2018,n. 3074; Cass., sez. 1, 6/3/2017, n. 5517).Si è chiarito che la pronuncia del decreto di esproprio segue diregola la sola offerta dell'indennità provvisoria, che, a norma dell'art.6 RG n. 14266/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/202623, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere in-dicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazionedell'indennità definitiva.Nell'ipotesi eccezionale, invece, in cui il decreto tardi ad essereemesso e tuttavia nelle more sia ugualmente determinata l'indennitàdefinitiva (ad opera della commissione provinciale ovvero del collegiodei tecnici) insorge la sola necessità che nel decreto di esproprio siaindicata anche la determinazione dell'indennità suddetta (articoli 27e 23 lettera d, ove significativamente la nomina dei tecnici è consi-derata solo “eventuale”).Pertanto, proprio in base a tali due fattispecie - quella fisiologicae quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima de-finitiva - si spiega il disposto dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150del 2001, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre oppo-sizione decorre dalla notifica del decreto di esproprio, ovvero dallanotifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva decretodi esproprio.3. Nella specie, è pacifico che la stima definitiva non era stata inalcun modo determinata, sicché il Comune ha agito per la determi-nazione giudiziale della stima definitiva, in presenza di stima soloprovvisoria, non dovendo rispettare dunque il termine di 30 giorni dicui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001.Infatti, in data 24/6/2019 era stato notificato il decreto di espro-prio, emesso ai sensi dell'articolo 22-bis del d.p.r. numero 327 del2001, nel quale veniva contestualmente offerta la relativa indennitàprovvisoria determinata in euro 32.186,00, corrispondente a quantogià stabilito dalla Regione Piemonte con la determinazione numero118 del 8/4/2019.Di ciò era perfettamente consapevole la Corte d'appello che, nellaordinanza impugnata, respingendo l'eccezione di tardività della do-7 RG n. 14266/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026manda sollevata da AIPO ha chiarito che «il termine di decadenza di30 giorni per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 29,comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, postulando che l'indennità de-finitiva sia stata determinata, in seno al decreto di esproprio o conl'eventuale stima peritale a questo successiva, non può operare perla diversa ipotesi di azione giudiziale per la determinazione dell'in-dennità ove, come nel caso di specie, non sia intervenuta invece,alcuna stima definitiva […] sicché ove tanto non sia avvenuto, l'a-zione di determinazione giudiziale dell'indennità resta proponibilefinché non decorre il termine di prescrizione decennale, a far tempodall'emanazione del provvedimento ablatorio».proposta dal Comune era di determinazione giudiziale dell'indennità,in presenza di indennizzo provvisorio, la Corte territoriale ha poi con-diviso in toto le conclusioni del CTU, in base alle quali si trattava diterreni agricoli, valutati per la somma di euro 3,50 mq, mentre ladestinazione urbanistica (zona AP2, aree per spazi pubblici a parco,per il gioco e lo sport) era superata, perché in contrasto, dalle cate-gorie agricole assegnate con il decreto commissariale del 12/12/1934.Si trattava, dunque, di terreni risultati collocati in «area geolo-gica IIIa, o in area geologica IIIB3b, ovvero le classi più pericolosedal punto di vista geomorfologico, la cui idoneità all'utilizzazione ur-banistica è nulla (classe IIIa) e ciò risulta anche in coerenza con iltipo di opera pubblica realizzata sulle aree oggetto di causa, trattan-dosi di un nuovo argine che definisce il limite tra la fascia fluviale Be la fascia fluviale C definite dall'Autorità di Bacino».La Corte d'appello ha dunque aderito, non solo alle conclusionidei CTU, ma anche ai «criteri osservati dalla AIPO», sicché «il più8 RG n. 14266/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026probabile valore di mercato dovrà riferirsi alla condizione di area nonedificabile quindi in base al criterio del valore agricolo».La Corte territoriale ha ancora chiarito che tale conclusione inordine all'inedificabilità dei beni «prende le mosse dalla necessariaconsiderazione di doversi svincolare dalla qualificazione dei beni daparte dello strumento urbanistico che ha impresso, come detto, unavalutazione in spregio alla originaria vocazione agricola dei fondistessi e alla diretta incidenza sugli stessi dell'uso civico».È stato sconfessato il criterio proposto dal Comune «incentratosu una ricerca del valore dei beni che si avvalga di comparazioni conbeni già oggetto di altri procedimenti amministrativi di alienazioneho concessione, come quelli menzionati ricorso; di tali procedimentinon sono state rese note né le premesse né le specifiche peculiarità».Insomma, la Corte d'appello ha reputato infondata la domandapresentata dal Comune (cfr. pagina 7 dell'ordinanza «Passando almerito, la domanda è infondata»).Il valore delle aree non era quello chiesto dal Comune di euro51,30 mq e, quindi, di euro 476.382,65, ma quello di euro 3,50 mq,che conduceva alla somma complessiva di euro 32.186,00, come dadelibera n. 118 del 8/4/2019 della direzione regionale del Piemontee da decreto di esproprio emesso ai sensi dell'art. 22-bis del d.P.R.n. 327 del 2001 il 24/6/2019 «nel quale veniva contestualmente of-ferta la relativa indennità determinata in euro 32.186,00».Da ciò si desume che la Corte d'appello abbia qualificato corret-tamente la richiesta del Comune come domanda di determinazionegiudiziale dell'indennità di esproprio e che l'abbia determinata nellasomma già quantificata nel decreto di esproprio emesso ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con riferimento all'indennizzo provvi-sorio.9 RG n. 14266/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14266/2024Numero sezionale 417/2026Numero di raccolta generale 14860/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ciò, a prescindere dal contenuto del dispositivo, che si è limitatoal rigetto della domanda.4. Sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra leparti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MDichiara inammissibile ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 14266/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 14860/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris