CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21812/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 1~4>CVTORIA- sul ricorso iscritto al n. 17600/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] & C. S.S. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona delle socie e legali rappresentanti, signore [OSCURATO:PERSONA], CONTI 2A8t, ROBERTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio quali eredi dell'allora socio accomanclatario sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale allegata all'atto di integrazione del contraddittorio, con elezione di domicilio in Roma presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] delle Medaglie d'Oro n. 72; ricorrenti f 7 contro 0 6 7 5 6 8 c KA-4,AutelKng AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesz§ dall'Avvocatura d 2 e 6 c Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi b 6 1 d 6 n. 12; f 1 1 9 8 d 5 e f 3 a - controricorrenté - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] BERGAMO - intimata - e con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma via Luciani 1 è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - - ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 92/45/11 depositata il 23.08.2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.04.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: A seguito di verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] (entrambe partecipate per l'intero da [OSCURATO:PERSONA] e dal coniuge [OSCURATO:PERSONA]), l'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 recanti maggiori imposte IRES, IRAP e IVA impugnati dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. sas, società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. La CTP di Bergamo accoglieva i ricorsi riuniti. Proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate,, la CTR Lombardia con sentenza n. 92/48/11 riformava la decisione e rigettava i ricorsi. L'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. sas, in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] anche in proprio, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Questa Corte, con ordinanza depositata in data 29.10.2021, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], costituita anche in appello, socia accomandante della [OSCURATO:PERSONA] sas. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.s. (a seguito della trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s.), in persona delle socie e legali rappresentanti, signore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], in data 17.2022 hanno proceduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che si è costituita con controricorso notificato il 26.3.2022 proponendo a sua volta ricorso incidentale avverso la citata sentenza affidato a sei motivi; [OSCURATO:PERSONA]: La causa non può essere decisa in quanto alla data dell'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era decorso il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. per la proposizione di controricorso avverso il ricorso incidentale proposto dalla I itisconsorte; Il giudizio, quindi, deve essere rinviato a nuovo ruolo; p.q.m. dispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 21 aprile 2022 e, a seguito di riconvocazion dO