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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 26988/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10796/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli Avv.tiVincenza Liguori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale in calce ricorso, domiciliat a elettivamente in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 2 /A , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: vincenza.liguori @ uslnordovest.toscana . it , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - Oggetto: Responsabilità sanitaria–Rinuncia - Estinzione.

CC 12.07.2024 Ric. n. 10796/2021 Pres A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimate – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di FIRENZEn. 269/2021 pubblicatain data 3/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 /0 7/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenuto che 1.l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 269/2021,pubblicata in data 3.02.2021, articolato in quattro motivi; sebbene intimate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno ritenuto si svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; 2.ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; laparte ricorrente ha depositato in data 2 7 giugno 2024 att o di rinuncia al ricorso.

Considerato che 1.superfluo risulta l’esame dei motivi del ricorso, tenuto conto che è stata depositata in data 27 giugno 2024 la dichiarazione di rinunciaal ricorso da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] ; va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio e, stante l’indefensio delle parti intimate, nulla va disposto per le spese; non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015n. 19560 e Cass.

S ez. 3, 5/12/2023 n. 34025 ).

Per questi motivi la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al presente ricorso.

CC 12.07.2024 Ric. n. 10796/2021 Pres A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10796/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli Avv.tiVincenza Liguori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale in calce ricorso, domiciliat a elettivamente in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 2 /A , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: vincenza.liguori @ uslnordovest.toscana . it , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - Oggetto: Responsabilità sanitaria–Rinuncia - Estinzione. CC 12.07.2024 Ric. n. 10796/2021 Pres A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimate – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di FIRENZEn. 269/2021 pubblicatain data 3/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 /0 7/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1.l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 269/2021,pubblicata in data 3.02.2021, articolato in quattro motivi; sebbene intimate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno ritenuto si svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; 2.ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; laparte ricorrente ha depositato in data 2 7 giugno 2024 att o di rinuncia al ricorso. Considerato che 1.superfluo risulta l’esame dei motivi del ricorso, tenuto conto che è stata depositata in data 27 giugno 2024 la dichiarazione di rinunciaal ricorso da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] ; va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio e, stante l’indefensio delle parti intimate, nulla va disposto per le spese; non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015n. 19560 e Cass. S ez. 3, 5/12/2023 n. 34025 ). Per questi motivi la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al presente ricorso. CC 12.07.2024 Ric. n. 10796/2021 Pres A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nell
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