CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18736/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 1961del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da A.I.A.S. ([OSCURATO:PERSONA]) Sezione di Gela, con sede in Gela (CL) C.da [OSCURATO:PERSONA] s.n., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente-[OSCURATO:PERSONA] pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed iviresidente in [OSCURATO:PERSONA] n° 49, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 48P48 D960Y, eletti- vamente domiciliata in Gela in [OSCURATO:PERSONA] n° 1 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fiscaleCND GNG 65HO1 D960V, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso,e che dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo fax al seguente numero: 0933-1960428 ed mezzo posta elettronica alla seguente P.E.C.en- [OSCURATO:EMAIL]. Ricorrente contro Comune di Gela([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Sindaco e le- gale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arma, del foro di Gela ( cf: DRMGTN 63R30 D960G – PEC: gaetano.darma@ legalmail.it), per procura speciale allegata al controricorso, come da delibera di G.M. 4/2023 e determina di- rigenziale n. 360 del 14.02.2023, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di cassazione e che dichiara di volere ricevere le notificazioni al seguente indirizzo pec: gaetano.darma@ legal- mail.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n° 313 depositata il 21 settembre 2022. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; rilevato che la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso; che non vi è prova della adesione delle altre parti; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che le spese di lite possono essere compensate, in ragione della prestazione effettiva del servizio anche in mancanza di contratto (circostanza sussumibile nelle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui a Corte cost. n° 77/2018); P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa