CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 1011 /20 25 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, pressoi cui uffici è domiciliata in Roma , via d ei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – Oggetto:Iva –rimborso – legittimazione contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , anche disgiuntamente, dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio e letto presso lo studio tax Wise – [OSCURATO:PERSONA], via Crescenzio n. 2 ; –controricorrente – avversola sentenza n. 174 1 / 22 / 20 24 della Co rte di giustizia tributaria disecondo grado d el l a Lombardia , depositata il 1 7 / 6 /20 24 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Co rte di giustizia tributariadi primo grado di Milano il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle entrateformatosi in relazione ad una sua istanza di rimborso dell’Iva versata nel periodo d’imposta 2019, istanza proposta nell’asserito presupposto di un indebito versamento dovuto all’erronea ricomprensione,nella base imponibile dell’Iva da essa pagata in via di rivalsa a i propri fornitor i di energia elettrica [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (cd. Ogse). 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i l ricorso ritenendo la ricorrente non legittimataa chiedere direttamente all’Erario il rimborso Iva . 3. [OSCURATO:PERSONA] rte di giustizia tributaria di secondo grado d ella Lombardia , investitadell’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , accolse il gravame , evidenziando, da un lato, che gli Ogse non rappresentano il corrispettivo della fornitura di energia elettrica e perciò non vanno inclusinella base imponibile cui commisura re l’Iva, dall’altro, che anche alcessionario deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire verso l’Erarioper il rimborso dell’Iva indebitamente versata a titolo di rivalsa ogniqualvolta, come nel caso di specie, esso resti inciso per intero dall’imposta versata al cedente a causa del compimento in via prevalentedi operazioni esenti che non gli danno titolo di detrarre l’Iva assoltain rivalsa . 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi , cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haresistito con controricorso . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633/1972» poiché il Giudice di seconde cure si è posto in contrasto con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimit à che nega al cessionario/committente il diritto di agire direttamente nei confronti dell’amministrazionefinanziaria per ottenere il rimborso dell’Iva che esso ritienedi aver erroneamente versato in rivalsa verso i propri fornitori, salvi icasi in cui l ’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del cedente/prestatorerisulti impossibile o eccessivamente difficile. 2.Il motivo è fondato. 2.1. Come più volte affermato da questa Corte, i n tema di rimborso dell’Iva di rivalsa indebitamente pagata, deve escludersi in capo al cessionariodel bene o servizio la legittimazione all ’ istanza di rimborso, postoche egli non vanta una relazione diretta con il F isco ma unicamente nei confronti del cedente per l ’Iva di rivalsa, rispetto al quale deve, eventualmente, esercitare un ’ azione di ripetizione d ’ indebito di natura civilistica per le somme versate in eccesso a titolo di rivalsa (v., per un’analiticaricostruzione dei rapporti in temi di Iva e con ampi richiami al dirittounionale, Cass. n. 13338/2025, nonché Cass. n. 23288 / 2018 , e, ancora,Cass. n. 17169 / 2015 ). 2.2. I n applicazione del consolidato principio appena richiamato , va esclusoche possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini Iva tra la societàcontroricorrente e l’Ufficio finanziari o , in quanto l’Iva è stata dalla stessaversata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell’imposta, cioè delsuo fornitore, ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l’amministrazionefinanziaria. 2.3.Né può assumere rilievo la considerazione espressa in ordine al fatto che, nella fattispecie, la società, in quanto opera in esenzione, non potrebbe detrarre l’ Iva e che precedenti pronunce di questa Corte avrebberoprecisato che il cessionario che acquista beni nell’esercizio di unaimpresa è egli stesso un soggetto attivo nel rapporto Iva , sicché può chiederedirettamente all’ E rario il rimborso delle somme indebitamente versateinnanzi al giudice tributario . Tale principio trova infatti applicazione soltanto allorché l’Iva indebitamente versata in rivalsa sull ’ acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio dell ’ attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, esposta nella dichiarazione annuale del contribuente, e il Fiscocontesti, in tutto o in parte, che l’Iva assolta in rivalsa non potesse essereportata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta acredito). In altri termini, il rapporto tributario ha modo di riemergere solo laddove venga in contestazione il diritto alla detrazione dell’Iva esposta in dichiarazione, poiché il cessionario, esercitando quel diritto, ristabiliscecon l’amministrazione finanziaria il rapporto diretto finalizzato afar valere un proprio credito che la prima non riconosce (v. la già citata Cass.n. 23288/2018 ). La fattispecie qui in esame, invece , si pone al di fuori della situazione appenadescritta: l’avere versato in via di rivalsa al proprio fornitore l’Iva , eventualmentenon dovuta in base alla non corretta determinazione della baseimponibile, non pone il cessionario dinanzi ad un rapporto diretto con l’amministrazione finanziaria, non essendo lo stesso il soggetto passivo dell’imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzatoil presupposto impositivo (per un caso in tutto analogo, peraltro vertentetra le stesse parti, v. Cass. n. 8819/2025) . 2.4.Solo in casi eccezionali la giurisprudenza unionale riconosce il diritto del cessionario al rimborso Iva direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui il rimborso dell’ Iva nei confrontidel prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, come nelcaso di fallimento del venditore (v. Corte giust. in causa C564/15, Farkas, cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C - 660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66), esito che discende dalla corretta applicazione del principiodi effettività per l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di agire nei confrontidel prestatore/cedente. La sussistenza di tali circostanze, che il giudice unionale ha frequentemente identificato, in ispecie, nella condizione d i insolvenza, devono essere concrete ed effettive e corrispondere ad una certa non recuperabilità del credito da parte del cessionario, sicché non sono riconducibili ad esse le prospettazioni espresse dalla ricorrente che si pongono, invece, su di un piano meramente astratto e ipotetico quale la possibilità che il cedente/prestatorepossa essere investito di richieste di rimborso da una pluralità di richiedenti; si tratta, invero, di una prospettiva diversa da quellacui ha fatto riferimento la giurisprudenza unionale, che ha limitato l’ipotesi di azione diretta solo quando è certa la non recuperabilità del credito nei confronti del cedente, nel cui ambito non è riconducibile il rischiomeramente astratto di un pregiudizio per l’economia del cedente i cuiinteressi, peraltro, non sono tute labili in questa sede. Quel che rileva è il fatto che il sistema interno è orientato nel senso che il rapporto obbligatorio in materia di Iva è incentrato sulla esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra l’amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore,sicché è quest’ultimo il debitore dell’imposta e solo questi,salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso. La Corte di giustizia (causa C - 35/2005) ha precisato, con riferimento all’ordinamento interno, che i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale secondo cui soltantoil prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di Iva , mentre il destinatario dei servizi può esercitare un ’ azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore; l’ordinamento interno,invero, è strutturato proprio nel senso di consentire l’attivazione della generale azione di indebito oggettivo salvo che, come osservato, sussistano i presupposti per attribuire la legittimazione straordinaria in favore di un soggetto che non è p arte del rapporto obbligatorio, configurabile,in linea generale, solo tra il soggetto passivo (cioè colui che cedeil bene o presta il servizio) e l’amministrazione finanziaria . Leconsiderazioni svolte rendono superfluo il richiesto rinvio pregiudiziale diinterpretazione ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 2.5. La sentenza impugnata, nel riconoscere anche al cessionario che operiin regime di esenzione il diritto di agire direttamente nei confronti dell’amministrazionefinanziaria per il rimborso dell’Iva per l’ammontare dell’impostanon ammessa in detrazione , si è dunque posta in contrasto congli esposti principi. 3.L’affermazione del difetto di legittimazione a richiedere il rimborso, nei termini sopra ampiamente argomentati, implica la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso principale . 4.Il secondo motivo di ricorso – con il quale si è dedotta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 633 del1972 per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la non imponibilitàai fini Iva degli oneri generali afferenti al sistema elettrico – è pertantoassorbito. 5.L’accoglimentodel primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata senza necessità di rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa con la declaratoriadi inammissibilità dell’originario ricorso della società. 6. Le spese del giudizio, per ogni fase e grado, vanno integralmente compensate attesa la novità e complessità delle questioni investite dalla controversia. P.Q.M LaCorte accoglie i l primo motivo