Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2022
ECLI:EU:T:2022:380
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0356_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 giugno 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (HYPERCORE)
(Causa T‑356/21) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo HYPERCORE – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore HIPERCOR – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 21‑23)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 25‑28)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativo HYPERCORE e figurativo HIPERCOR
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 32, 37, 38, 43, 45‑47)
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 aprile 2021 (procedimento R 1229/2020-1) è annullata.
2)
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA], Inc.
3)
[OSCURATO:PERSONA], SA sopporterà le proprie spese.
(
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GU C 329 del 16.8.2021
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