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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2022

ECLI:EU:T:2022:380
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0356_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 giugno 2022 –

[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (HYPERCORE)

(Causa T‑356/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo HYPERCORE – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore HIPERCOR – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21‑23)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25‑28)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativo HYPERCORE e figurativo HIPERCOR [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 32, 37, 38, 43, 45‑47) Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 aprile 2021 (procedimento R 1229/2020-1) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA], Inc. 3) [OSCURATO:PERSONA], SA sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 329 del 16.8.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0356_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (HYPERCORE) (Causa T‑356/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo HYPERCORE – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore HIPERCOR – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21‑23) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25‑28) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativo HYPERCORE e figurativo HIPERCOR [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 32, 37, 38, 43, 45‑47) Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 aprile 2021 (procedimento R 1229/2020-1) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA], Inc. 3) [OSCURATO:PERSONA], SA sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 329 del 16.8.2021 .
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