CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 26437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16550-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta [OSCURATO:PERSONA] fondatore R.G.N. 16550/2021 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 215/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 57/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Perugia, per quello ch e interessa in questa sede, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni che aveva escluso, dalla quantificazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per gli anni dal 2009 al 2011 dall’odierno controricorrente, già iscritto alla G estione C ommercianti per altra attività, i redditi derivanti dalla partecipazione, quale socio fondatore, alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, nella quale non svolgeva alcuna attività di lavoro; 2. avverso la decisione, l’ I nps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 3. l a parte privata , indicata in epigrafe, ha resistito con controricorso, illustrato con memoria; 4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 5. c on l'unico articolato motivo, l'INPS denuncia - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e falsa applicazione della legge nr. 438 del 1992, art. 3 bis , di conv. con modifiche del D.L. nr. 384 del 1992, in connessione con la leggenr. 223 del 1990; del D.P.R. n r . 917, art. 53, comma 2, lett. d) e del D.Lgs. nr. 241 del 1997, art. 10, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, relativamente alla posizione contributiva del controricorrente, i redditi percepiti da quest'ultimo quale partecipazione agli utili di una società di capitale non dovessero essere inseriti nella base imponibile sulla quale parametrare l'obbligo contributivo, benché socio fondatore della stessa e, nonostante, in quanto tale, il relativo reddito fosse da qualificarsi come di lavoro autonomo; 6. il motivo è infondato ; 7. c on orientamento ormai consolidato, questa Corte (cfr. per tutteCass. n. 21540 del 2019) ha affermato che «Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivantidalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44,lett. e)»; 8. il principio di diritto richiamato è stato correttamente applicato dalla Corte d'appello, la quale si è altresì confrontata con la prospettazione dell'Inps circa l'asserita peculiare rilevanza della posizione del «socio fondatore» ai fini dell'obbligo contri butivo, ritenendola ininfluente ai fini della qualificazione degli utili allo stesso spettanti quali redditi di capitale o di lavoro autonomo; 9. in proposito , questa Corte ha di recente osservato come «se è pur vero che la legge (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53,comma 2 lett. d) - TUIR ) distingue la natura della partecipazione agli utili del socio fondatore da quella del socio non fondatore, definendo la prima reddito di lavoro autonomo e la seconda reddito di capitale, non di meno, tale distinzione non giova alla posizione dell'Inps nella fattispecie in esame, atteso che quella operata dalTUIR è una fictio iuris destinata a spiegare effetti a fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi»(Cass.nr. 16814 del 2023 , in fattispecie sovr a pponibile alla presente); 10.correttamente, dunque, la Corte d'appello ha affermato che gli utili conseguiti dal controricorrente, per la sua partecipazione alla società di capitali, di cui è socio fondatore, in quanto « non rientranti tra i redditi di impresa», non rilevano ai fini dell'imponibile contributivo afferente alla gestione artigiani e commercianti; 11.in conclusione, la pretesa dell'Inps è priva di fondamento anche sotto l'ulteriore profilo relativo alla qualifica del socio come fondatore della società; 12. t ale questione , che trovava risposta già nella giurisprudenza sopra richiamata, è stata affrontata da quella successiva (Cass. nr. 18765 del 2022 ; Cass. n r . 10969del 2022 ; Cass. nr. 16814 del 2023 cit. ) proprio in relazione alla figura del socio-fondatore. Si è affermato che il reddito per la partecipazione a società di capitali va incluso nella base imponibile contributiva qualora tale quota parte rientri tra i redditi d'impresa, nell'accezione contenuta nelD.L. nr. 384 del 1992, art. 3 bis, comma 1, conv. inL. n. 438 del 1992; 13. a lla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato; 14. quanto alla regolazio ne delle spese, in considerazione del recente consolidarsi dei principi esposti, devono ritenersi esistenti i presupposti per la loro compensazione. PQM La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il