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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 30691/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17098-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 17098 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 254/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 17 (notificata il 19) aprile 2021, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione (per quanto qui interessa) della sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., previo l’accertamento del suo recesso tacito dal contratto di collaborazione tra le parti del 23 agosto 2018, al pagamento, in proprio favore a titolo risarcitorio, della somma di € 55.119,87 o di giustizia;

2. come già il Tribunale, essa ha ritenuto non provato il recesso, dedotto dal collaboratore, della società committente dal contratto professionale (di assistenza tecnica per la verifica del marmo fornito dalla medesima ad una propria cliente in Senegal) stipulato, piuttosto ravvisando l’inadempimento del primo: e pertanto l’inesistenza dei presupposti, in particolare, per il risarcimento del danno da lui richiesto;

3. la Corte territoriale ha evidenziato l’univoca dimostrazione, alla luce delle risultanze istruttorie, dell’interruzione del rapporto di collaborazione fra le parti per il tacito recesso del collaboratore, che dal mese di febbraio 2014 ha smesso di prestare la propria consulenza presso il cantiere di Touba (in Senegal); non essendo invece emersa alcuna volontà di recedere dalla società committente;

4. con atto notificato il 18 giugno 2021, il collaboratore ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, cui la committente ha resistito con controricorso; Ric. 2021 n. 17098 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -3-

5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. in via preliminare deve essere disattesa l’istanza, formulata dal ricorrente con la memoria finale, di rimessione alla pubblica udienza, per inesistenza dei presupposti, implicando la risoluzione della controversia, non esente dal rilievo di profili di inammissibilità, l’applicazione di principi consolidati di diritto;

2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per il malgoverno dalla Corte territoriale delle regole del ragionamento presuntivo, nella lettura dei dati probatori acquisiti (scambio di mailstra le parti, deposizione del teste Bombardieri) fondante il l’esito decisorio nell’accertamento del recesso tacito del professionista senegalese (primo motivo);

2. esso è manifestamente infondato;

3. la valutazione della prova esorbita dagli errores in iudicando solo apparentemente denunciati, non configurandosi vizi di violazione di legge, sotto il profilo di una non corretta sussunzione della fattispecie concreta nelle norme denunciate (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass.25 settembre 2019, n. 23851), trattandosi piuttosto di allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all'esatta interpretazione della norma, inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: qui non ricorrente, per l’argomentatoapprezzamento della prova, riservato al Ric. 2021 n. 17098 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -4- giudice di merito, congruamente argomentato dalla Corte territoriale in base al complessivo contesto probatorio (dal penultimo capoverso di pg. 5 al terzo di pg. 10 della sentenza);

3.1. in particolare, deve essere esclusa la violazione: a) sia dell’art. 2697 c.c., correttamente deducibile per inesatta ripartizione dell’onere probatorio tra le parti, ma non, come invece nel caso di specie, qualora sia censurata la valutazione delle prove da parte del giudice (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395); b) sia degli artt. 2727 e 2729 c.c., in assenza di censura di un’erronea sussunzione, da parte del giudice di merito, sotto i tre caratteri individuatori di gravità, precisione e concordanza, di fatti concreti non rispondenti a quei requisiti (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635), ovvero di una ravvisata inidoneità degli indizi raccolti, pur qualificati gravi, precisi e concordanti, afornire la prova presuntiva oppure qualora reputati, benché considerati privi di tali caratteri, tuttavia sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541); né il ragionamento decisorio risulta non correttamente articolato nella selezione degli elementi indizianti e nell’analisi complessiva di quelli individuati (Cass. 21 marzo 2022, n. 9054), essendo piuttosto oggetto di censura soltanto la complessiva valutazione probatoria di dati puntualmente indicati;

3.2. neanche si configura l’omissione di esame denunciata, riguardante non già un fatto storico, tanto meno decisivo, ma la valutazione di risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), nella ricorrenza nel caso di specie di un’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 348ter, quarto e quinto comma c.p.c., (Cass. 9 marzo 2022, n 7724); Ric. 2021 n. 17098 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -5-

3.3. in conclusione, il ricorrente prospetta una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e di ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), spettanti esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico- giuridico alla base della decisione;

4. il ricorrente deduce inoltre nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul primo motivo di appello, con il quale egli aveva esposto le ragioni di censura dell’errata valutazione delle presunzioni da parte del Tribunale (secondo motivo); 5.anch’esso è manifestamente infondato;

6. in via preliminare, occorre rilevare il profilo di inammissibilità della censura di omessa pronuncia sul primo motivo d’appello (in linea di diritto configurabile: Cass. 16 marzo 2017, n. 6835; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23930; sia pure soltanto nel caso in cui sia stata completamenteomessa una decisione s u un punto indispensabile per la soluzione del caso concreto: Cass. 4 giugno 2019, n. 15255), per difetto di specificità, in assenza della sua trascrizione, in violazione del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. operante anche nell’ipotesi di error in procedendo(Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; Cass.8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 25 settembre 2019, n. 23834);

6.1. in ogni caso, non sussiste il vizio denunciato di omessa pronuncia (ricorrente quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, questa intesa come ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto: Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass.27 novembre 2017, n. 28308; 16 luglio 2018, n. 18797; Cass. 13 gennaio Ric. 2021 n. 17098 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -6- 2022, n. 933); essa è stata, infatti, resa dalla Corte subalpina (anche) sul primo motivo, sinteticamente ma adeguatamente enunciato ( al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza: “Con il primo motivo … ” ), con la decisione di rigetto, in esito ad argomentato e attento scrutinio delle ragioni della doglianza (dal penultimo capoverso di pg. 5 al terzo di pg. 10 della sentenza);

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17098-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 17098 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 254/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 17 (notificata il 19) aprile 2021, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione (per quanto qui interessa) della sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., previo l’accertamento del suo recesso tacito dal contratto di collaborazione tra le parti del 23 agosto 2018, al pagamento, in proprio favore a titolo risarcitorio, della somma di € 55.119,87 o di giustizia; 2. come già il Tribunale, essa ha ritenuto non provato il recesso, dedotto dal collaboratore, della società committente dal contratto professionale (di assistenza tecnica per la verifica del marmo fornito dalla medesima ad una propria cliente in Senegal) stipulato, piuttosto ravvisando l’inadempimento del primo: e pertanto l’inesistenza dei presupposti, in particolare, per il risarcimento del danno da lui richiesto; 3. la Corte territoriale ha evidenziato l’univoca dimostrazione, alla luce delle risultanze istruttorie, dell’interruzione del rapporto di collaborazione fra le parti per il tacito recesso del collaboratore, che dal mese di febbraio 2014 ha smesso di prestare la propria consulenza presso il cantiere di Touba (in Senegal); non essendo invece emersa alcuna volontà di recedere dalla società committente; 4. con atto notificato il 18 giugno 2021, il collaboratore ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, cui la committente ha resistito con controricorso; Ric. 2021 n. 17098 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- 5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. in via preliminare deve essere disattesa l’istanza, formulata dal ricorrente con la memoria finale, di rimessione alla pubblica udienza, per inesistenza dei presupposti, implicando la risoluzione della controversia, non esente dal rilievo di profili di inammissibilità, l’applicazione di principi consolidati di diritto; 2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per il malgoverno dalla Corte territoriale delle regole del ragionamento presuntivo, nella lettura dei dati probatori acquisiti (scambio di mailstra le parti, deposizione del teste Bombardieri) fondante il l’esito decisorio nell’accertamento del recesso tacito del professionista senegalese (primo motivo); 2. esso è manifestamente infondato; 3. la valutazione della prova esorbita dagli errores in iudicando solo apparentemente denunciati, non configurandosi vizi di violazione di legge, sotto il profilo di una non corretta sussunzione della fattispecie concreta nelle norme denunciate (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass.25 settembre 2019, n. 23851), trattandosi piuttosto di allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all'esatta interpretazione della norma, inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: qui non ricorrente, per l’argomentatoapprezzamento della prova, riservato al Ric. 2021 n. 17098 sez. ML -ud. 14-09-2022 -4- giudice di merito, congruamente argomentato dalla Corte territoriale in base al complessivo contesto probatorio (dal penultimo capoverso di pg. 5 al terzo di pg. 10 della sentenza); 3.1. in particolare, deve essere esclusa la violazione: a) sia dell’art. 2697 c.c., correttamente deducibile per inesatta ripartizione dell’onere probatorio tra le parti, ma non, come invece nel caso di specie, qualora sia censurata la valutazione delle prove da parte del giudice (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395); b) sia degli artt. 2727 e 2729 c.c., in assenza di censura di un’erronea sussunzione, da parte del giudice di merito, sotto i tre caratteri individuatori di gravità, precisione e concordanza, di fatti concreti non rispondenti a quei requisiti (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635), ovvero di una ravvisata inidoneità degli indizi raccolti, pur qualificati gravi, precisi e concordanti, afornire la prova presuntiva oppure qualora reputati, benché considerati privi di tali caratteri, tuttavia sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541); né il ragionamento decisorio risulta non correttamente articolato nella selezione degli elementi indizianti e nell’analisi complessiva di quelli individuati (Cass. 21 marzo 2022, n. 9054), essendo piuttosto oggetto di censura soltanto la complessiva valutazione probatoria di dati puntualmente indicati; 3.2. neanche si configura l’omissione di esame denunciata, riguardante non già un fatto storico, tanto meno decisivo, ma la valutazione di risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), nella ricorrenza nel caso di specie di un’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 348ter, quarto e quinto comma c.p.c., (Cass. 9 marzo 2022, n 7724); Ric. 2021 n. 17098 sez. ML -ud. 14-09-2022 -5- 3.3. in conclusione, il ricorrente prospetta una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e di ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), spettanti esclusivamente al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico- giuridico alla base della decisione; 4. il ricorrente deduce inoltre nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul primo motivo di appello, con il quale egli aveva esposto le ragioni di censura dell’errata valutazione delle presunzioni da parte del Tribunale (secondo motivo); 5.anch’esso è manifestamente infondato; 6. in via preliminare, occorre rilevare il profilo di inammissibilità della censura di omessa pronuncia sul primo motivo d’appello (in linea di diritto configurabile: Cass. 16 marzo 2017, n. 6835; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23930; sia pure soltanto nel caso in cui sia stata completamenteomessa una decisione s u un punto indispensabile per la soluzione del caso concreto: Cass. 4 giugno 2019, n. 15255), per difetto di specificità, in assenza della sua trascrizione, in violazione del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. operante anche nell’ipotesi di error in procedendo(Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; Cass.8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 25 settembre 2019, n. 23834); 6.1. in ogni caso, non sussiste il vizio denunciato di omessa pronuncia (ricorrente quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, questa intesa come ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto: Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass.27 novembre 2017, n. 28308; 16 luglio 2018, n. 18797; Cass. 13 gennaio Ric. 2021 n. 17098 sez. ML -ud. 14-09-2022 -6- 2022, n. 933); essa è stata, infatti, resa dalla Corte subalpina (anche) sul primo motivo, sinteticamente ma adeguatamente enunciato ( al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza: “Con il primo motivo … ” ), con la decisione di rigetto, in esito ad argomentato e attento scrutinio delle ragioni della doglianza (dal penultimo capoverso di pg. 5 al terzo di pg. 10 della sentenza); 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titol
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