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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 34396/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 24 marzo 2023 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, decidendo quale giudice del rinvio, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui era stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.

La Seconda Sezione di questa Corte, infatti, con sentenza n. 1904/2023, aveva accolto il motivo di ricorso relativo alla mancanza di motivazione sul periculum in mora ed annullato con rinvio l'ordinanza impugnata.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi che possono essere esposti congiuntamente, in quanto entrambi relativi all'erroneo esercizio dei «poteri integrativi» da parte del Tribunale del riesame.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il Tribunale non avrebbe potuto colmare la lacuna presente nell'ordinanza genetica, che non aveva in alcun modo motivato in ordine al periculum in mora.

Sotto altro profilo, con il secondo motivo di ricorso si deduce il carattere, comunque, apodittico, congetturale ed astratto, della motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata che non ha tenuto conto del tempo di circa tre anni decorso dalla commissione del reato, in quanto sintomatico dell'assenza di pericolo di dispersione dei beni.

3. Il ricorrente ha depositato memoria conclusiva e con nota del 12 giugno scorso ha rappresentato che in data 6 giugno 2023 questa Corte, nel procedimento n. 16438/23 R.G.N., ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce emessa nei confronti di altro indagato per le medesime ragioni addotte nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono manifestamente infondati.

Il provvedimento impugnato, infatti, attenendosi al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ha argomentato, con motivazione immune da vizi, in ordine al periculum in mora, desunto dalla fungibilità del denaro e dal pericolo di dispersione ad esso connaturato.

Ha, inoltre, valutato la propensione mostrata dall'indagato a far ricorso ad artifici, raggiri ed atti falsamente creati e formati, volti ad ottenere dall'A.G.E.A. la erogazione di contributi indebiti.

Trattasi di motivazione coerente con l'insegnamento di questa Corte (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) che, in quanto non apparente né affetta da vizi di violazione di legge, non è censurabile in questa Sede.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 24 marzo 2023 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, decidendo quale giudice del rinvio, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui era stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. La Seconda Sezione di questa Corte, infatti, con sentenza n. 1904/2023, aveva accolto il motivo di ricorso relativo alla mancanza di motivazione sul periculum in mora ed annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi che possono essere esposti congiuntamente, in quanto entrambi relativi all'erroneo esercizio dei «poteri integrativi» da parte del Tribunale del riesame. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il Tribunale non avrebbe potuto colmare la lacuna presente nell'ordinanza genetica, che non aveva in alcun modo motivato in ordine al periculum in mora. Sotto altro profilo, con il secondo motivo di ricorso si deduce il carattere, comunque, apodittico, congetturale ed astratto, della motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata che non ha tenuto conto del tempo di circa tre anni decorso dalla commissione del reato, in quanto sintomatico dell'assenza di pericolo di dispersione dei beni. 3. Il ricorrente ha depositato memoria conclusiva e con nota del 12 giugno scorso ha rappresentato che in data 6 giugno 2023 questa Corte, nel procedimento n. 16438/23 R.G.N., ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce emessa nei confronti di altro indagato per le medesime ragioni addotte nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono manifestamente infondati. Il provvedimento impugnato, infatti, attenendosi al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ha argomentato, con motivazione immune da vizi, in ordine al periculum in mora, desunto dalla fungibilità del denaro e dal pericolo di dispersione ad esso connaturato. Ha, inoltre, valutato la propensione mostrata dall'indagato a far ricorso ad artifici, raggiri ed atti falsamente creati e formati, volti ad ottenere dall'A.G.E.A. la erogazione di contributi indebiti. Trattasi di motivazione coerente con l'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) che, in quanto non apparente né affetta da vizi di violazione di legge, non è censurabile in questa Sede. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34396/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris