CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 34720/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16903/25 [OSCURATO:PERSONA] (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che oggetto di ricorso per cassazione è l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen, a seguito di opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero; [OSCURATO:PERSONA] che il mezzo di impugnazione proposto non è quello consentito per impugnare l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione della persona offesa; che in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell'art. 410-bis cod. pen. anche l'arresto secondo cui «l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec