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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 20648/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 1° marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], richiesto di consegna estradizionale dall'Autorità giudiziaria della Svizzera, ha chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelate in carcere applicatagli in relazione a detta procedura, con quella degli arresti domiciliari. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motvazione.

Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla mancanza o apparenza della motivazione sul pericolo di fuga, tenuto conto del radicamento del ricorrente nel territorio italiano.

Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di omessa motivazione in merito alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico, a soddisfare le esigenze cautelari.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: i) la non deducibilità del vizio di motivazione; ii) la valenza assorbente della insussistenza di elementi sopravvenuti rispetto alla valutazione della inidoneità della misura degli arresti domiciliari che, peraltro, non risulta invocata con il presidio del cd. braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Va, innanzitutto, premesso che, ai sensi dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Il giudice è, pertanto, tenuto a valutare in concreto l'esistenza di un pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, ivi compresa la personalità dell'estradando (Sez. 6, n. 32770 del 13/8/2012, Cucu, Rv. 253005).

Secondo la costante interpretazione di questa Corte, il pericolo di fuga può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente.

Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondato, su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 278057; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322; Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007, Roman, Rv. 235554).

In particolare, è stata esclusa la rilevanza della sola circostanza concernente: la severità della pena cui l'estradando dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 278057); la dichiarazione di non acconsentire alla consegna (Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007, Ronnan, Rv. 235554); l'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 1223 del 28/03/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 201144); il mero possesso di un passaporto valido non accompagnato da ulteriori circostanze sintomatiche di un effettivo e reale intento di sottrarsi alla misura (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Daci, Rv. 267061).

Di contro, sono stati reputati rilevanti: il possesso di un falso documento d'identità, valido ai fini dell'espatrio, (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016 , Daci, Rv. 267061) e di false banconote (Sez. 6, n. 41033 del 06/10/2009, Vernica, Rv. 245031); la mancata presentazione dell'estradando all'udienza fissata per la sua identificazione (Sez. 6, n. 1751 del 05/11/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242752). 1.1 L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche, essendo fondata su una motivazione meramente apparente in ordine alla sussistenza di detto pericolo, desunto sulla base di argomentazioni, in parte, generiche ed apodittiche - attinenti alla mancata allegazione di nuovi elementi rispetto a quelli esaminati con l'ordinanza cautelare del 9 febbraio 2022 ed alla irrilevanza del quadro relazione e familiare dell'estradando - e, in parte, fondate su circostanze irrilevanti o, comunque, non decisive, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di un reale intento dell'estradando di sottrarsi alla misura o di allontanarsi dal territorio dello Stato, quali l'allontanamento dal territorio svizzero, la gravità del reato ipotizzato ed il fatto che non sia stato prestato il consenso all'estradizione.

Va, peraltro, rimarcato che è stato completamente omesso l'esame della documentazione depositata dal ricorrente volta a dimostrarne il radicamento nel territorio italiano (la residenza in Italia dal 2017, l'attività lavorativa, la presenza di una famiglia, il contratto di locazione).

Siffatto percorso argomentativo non soddisfa, dunque, in alcun modo il dovere di specificità sotteso alla previsione di cui all'art. 715, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.2.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha un valore assorbente rispetto all'esame del secondo motivo.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame (Sez. 6, n. 31373 del 09/07/2015, Eddonnairi, Rv. 264336).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 1° marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], richiesto di consegna estradizionale dall'Autorità giudiziaria della Svizzera, ha chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelate in carcere applicatagli in relazione a detta procedura, con quella degli arresti domiciliari. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motvazione. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla mancanza o apparenza della motivazione sul pericolo di fuga, tenuto conto del radicamento del ricorrente nel territorio italiano. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di omessa motivazione in merito alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico, a soddisfare le esigenze cautelari. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: i) la non deducibilità del vizio di motivazione; ii) la valenza assorbente della insussistenza di elementi sopravvenuti rispetto alla valutazione della inidoneità della misura degli arresti domiciliari che, peraltro, non risulta invocata con il presidio del cd. braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Va, innanzitutto, premesso che, ai sensi dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il giudice è, pertanto, tenuto a valutare in concreto l'esistenza di un pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, ivi compresa la personalità dell'estradando (Sez. 6, n. 32770 del 13/8/2012, Cucu, Rv. 253005). Secondo la costante interpretazione di questa Corte, il pericolo di fuga può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondato, su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 278057; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322; Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007, Roman, Rv. 235554). In particolare, è stata esclusa la rilevanza della sola circostanza concernente: la severità della pena cui l'estradando dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 278057); la dichiarazione di non acconsentire alla consegna (Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007, Ronnan, Rv. 235554); l'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 1223 del 28/03/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 201144); il mero possesso di un passaporto valido non accompagnato da ulteriori circostanze sintomatiche di un effettivo e reale intento di sottrarsi alla misura (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Daci, Rv. 267061). Di contro, sono stati reputati rilevanti: il possesso di un falso documento d'identità, valido ai fini dell'espatrio, (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016 , Daci, Rv. 267061) e di false banconote (Sez. 6, n. 41033 del 06/10/2009, Vernica, Rv. 245031); la mancata presentazione dell'estradando all'udienza fissata per la sua identificazione (Sez. 6, n. 1751 del 05/11/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242752). 1.1 L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche, essendo fondata su una motivazione meramente apparente in ordine alla sussistenza di detto pericolo, desunto sulla base di argomentazioni, in parte, generiche ed apodittiche - attinenti alla mancata allegazione di nuovi elementi rispetto a quelli esaminati con l'ordinanza cautelare del 9 febbraio 2022 ed alla irrilevanza del quadro relazione e familiare dell'estradando - e, in parte, fondate su circostanze irrilevanti o, comunque, non decisive, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di un reale intento dell'estradando di sottrarsi alla misura o di allontanarsi dal territorio dello Stato, quali l'allontanamento dal territorio svizzero, la gravità del reato ipotizzato ed il fatto che non sia stato prestato il consenso all'estradizione. Va, peraltro, rimarcato che è stato completamente omesso l'esame della documentazione depositata dal ricorrente volta a dimostrarne il radicamento nel territorio italiano (la residenza in Italia dal 2017, l'attività lavorativa, la presenza di una famiglia, il contratto di locazione). Siffatto percorso argomentativo non soddisfa, dunque, in alcun modo il dovere di specificità sotteso alla previsione di cui all'art. 715, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha un valore assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame (Sez. 6, n. 31373 del 09/07/2015, Eddonnairi, Rv. 264336). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14
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