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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43844/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che in replica alle conclusioni del PG, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del 5 marzo 2021 del Tribunale della medesima città in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la quale, previa affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art.625 n.2 cod. pen., disapplicata la contesta recidiva, lo aveva condannato alla pena detentiva di anni 4 di reclusione.

L'accusa attiene ad un furto in concorso, all'interno di un appartamento, in danno di [OSCURATO:PERSONA], di un cofanetto portagioie consumato con l'effrazione di una porta finestra, in [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2019, con la recidiva specifica ed i nfraq u inq uen na le. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo unico è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente.

In particolare, evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha fondato la penale responsabilità sulla base del riconoscimento fotografico ad opera di due testimoni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che lo hanno riconosciuto qualche giorno dopo l'arresto del suo complice, nonché dalle dichiarazioni del teste di PG Russo che aveva proceduto all'arresto del complice, riconoscimento fotografico confermato in udienza, senza però che dal rilievo fotografico emergessero le caratteristiche peculiari del ricorrente quale il dente rotto e il labbro storto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo difetta di specificità.

Lo stesso, invero, ripropone il medesimo motivo dedotto avverso la sentenza di primo grado e in relazione al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione chiarendo analiticamente le ragioni per le quali il motivo di appello non meritava accoglimento (p. 3 della impugnata sentenza).

La difesa lamenta che l'attribuzione del fatto all'imputato discenderebbe da un riconoscimento fotografico cui è stata riconosciuta valenza probatoria in modo illogico, ad onta dei plurimi rilievi difensivi.

La difesa, tuttavia, non contesta che l'imputato avesse effettivamente denti mancanti e il labbro storto, vale a dire presentasse i due "segni particolari" descritti nell'immediatezza dalle persone offese, le quali ebbero ad osservare molto bene l'autore del furto patito nella loro abitazione.

Il carattere pacifico di tali connotati rende evidentemente irrilevante, ai fini di escludere valenza probatoria al riconoscimento fotografico eseguito, la circostanza dell'avvenuto utilizzo di fotografie che non riportavano tali caratteristiche, certa essendo l'identificazione della persona autrice del furto che realmente è portatrice di quelle caratteristiche che ben si possono essere prodotte in epoca successiva al rilievo fotografico.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che in replica alle conclusioni del PG, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del 5 marzo 2021 del Tribunale della medesima città in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la quale, previa affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art.625 n.2 cod. pen., disapplicata la contesta recidiva, lo aveva condannato alla pena detentiva di anni 4 di reclusione. L'accusa attiene ad un furto in concorso, all'interno di un appartamento, in danno di [OSCURATO:PERSONA], di un cofanetto portagioie consumato con l'effrazione di una porta finestra, in [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2019, con la recidiva specifica ed i nfraq u inq uen na le. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo unico è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. In particolare, evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha fondato la penale responsabilità sulla base del riconoscimento fotografico ad opera di due testimoni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che lo hanno riconosciuto qualche giorno dopo l'arresto del suo complice, nonché dalle dichiarazioni del teste di PG Russo che aveva proceduto all'arresto del complice, riconoscimento fotografico confermato in udienza, senza però che dal rilievo fotografico emergessero le caratteristiche peculiari del ricorrente quale il dente rotto e il labbro storto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo difetta di specificità. Lo stesso, invero, ripropone il medesimo motivo dedotto avverso la sentenza di primo grado e in relazione al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione chiarendo analiticamente le ragioni per le quali il motivo di appello non meritava accoglimento (p. 3 della impugnata sentenza). La difesa lamenta che l'attribuzione del fatto all'imputato discenderebbe da un riconoscimento fotografico cui è stata riconosciuta valenza probatoria in modo illogico, ad onta dei plurimi rilievi difensivi. La difesa, tuttavia, non contesta che l'imputato avesse effettivamente denti mancanti e il labbro storto, vale a dire presentasse i due "segni particolari" descritti nell'immediatezza dalle persone offese, le quali ebbero ad osservare molto bene l'autore del furto patito nella loro abitazione. Il carattere pacifico di tali connotati rende evidentemente irrilevante, ai fini di escludere valenza probatoria al riconoscimento fotografico eseguito, la circostanza dell'avvenuto utilizzo di fotografie che non riportavano tali caratteristiche, certa essendo l'identificazione della persona autrice del furto che realmente è portatrice di quelle caratteristiche che ben si possono essere prodotte in epoca successiva al rilievo fotografico.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in da
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