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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 30008/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letti i motivi nuovi e la documentazione allegata del difensore avv.to Pasqua. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30 gennaio 2024, il Tribunale della libertà di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della ordinanza del G.I.P. del tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], annullava il predetto provvedimento quanto al ritenuto concorso del predetto in alcuni fatti estorsivi, confermando, invece, il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e concorso in furto aggravato ex art. 416-bis. 1 cod. pen. (capi n. 1 e 102).

2. Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Pasqua, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. in relazione al capo n. 102 non avendo il giudice del riesame indagato sulla funzionalizzazione della condotta all'agevolazione della consorteria; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. posto che era stato evidenziato nei motivi di riesame come la figura dell'indagato emergesse soltanto quale saltuario collaboratore del Galati senza che fosse possibile attribuirg'i forme di partecipazione associativa, mancando elementi per affermare la partecipazione del Bartone agli incontri cui aveva accompagnato Galati o che lo stesso fosse coinvolto in episodi di traffico di stupefacenti, così che la mera contiguità compiacente non poteva valere quale elemento indiziante dell'art. 416-bis cod. pen.; il ricorrente aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con il cugino (Galati) e mancava pertanto l'affectio socíetatis, senza che potesse essere utilizzata quale circostanza decisiva la partecipazione ad un pranzo ove erano presenti soggetti pregiudicati, arbitrariamente individuata quale summit mafioso; mancava, quindi, qualsiasi forma di messa a disposizione in favore dell'ente criminale che potesse fare ritenere anche solo a livello di gravità indiziaria avvenuto un effettivo inserimento stabile nell'organismo criminale; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari posto che, a fronte di condotte accertate sino al 2018, doveva farsi applicazione dei principi in materia di rilevanza del tempo silente quale circostanza idonea a vincere la presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo, il tribunale del riesame di Catanzaro non ha omesso la motivazione in punto aggravante di mafia contestata al capo n. 102, avendo sottolineato, a pagina 4 della motivazione dell'ordinanza, quegli elementi sulla base dei quali affermare che il furto delle carte d'identità all'interno degli uffici comunali "fosse funzionale a garantire l'operato delle cosche vibonesi fornendo agli accoliti gli strumenti necessari per predisporre falsi documenti d'identità".

Trattasi di motivazione che in quanto strettamente collegata alla ritenuta partecipazione associativa del Bartone alla locale cosca e richiamando la particolare natura del delitto commesso, può ritenersi sufficiente sotto il profilo del chiaro dolo intenzionale riscontrabile nelle modalità dell'azione criminosa e nell'oggetto della sottrazione.

2. Anche il secondo motivo non è fondato atteso che in alcun vizio appare essere incorso il tribunale del riesame chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio in relazione alla partecipazione punibile; ed invero, il medesimo tribunale, ricostruiva distinti episodi di partecipazione del ricorrente ad incontri con altri associati mafiosi e la sua ripetuta condotta di autista in favore del capo cosca Galati (vedi pagine 2 e 4 dell'ordinanza impugnata ove vengono descritti detti episodi) oltre che la partecipazione ad una serie di conversazioni aventi ad oggetto fatti estorsivi che, seppure non ne permettevano l'attribuzione del, concorso nei singoli episodi a titolo di gravità indiziaria, comunque apparivano significativi del coinvolgimento del ricorrente in dinamiche criminali delle quali era ripetutamente messo a conoscenza.

Nella valutazione del quadro dotato di complessiva gravità indiziaria, pertanto, il giudice del riesame appare avere fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite Modaffari (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416-bis cod. pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità.

Partecipazione alla vita associativa che senza incorrere in alcuna delle censure proposte veniva desunta da attività di collaborazione con i capi cosca e dal coinvolgimento in tematiche associative.

3. Quanto al terzo motivo va ricordato come in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889 - 01).

Nel caso in esame il tribunale ha già evidenziato come risultino assenti gli indici della interruzione del legame associativo così da giustificare la presunzione di attuale pericolosità stabilita dal citato terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. che impone l'applicazione della misura custodiale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleda per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Roma, 19 luglio 2024 I [OSCURATO:PERSONA] Andra PeAlegrino /t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letti i motivi nuovi e la documentazione allegata del difensore avv.to Pasqua. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 gennaio 2024, il Tribunale della libertà di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della ordinanza del G.I.P. del tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], annullava il predetto provvedimento quanto al ritenuto concorso del predetto in alcuni fatti estorsivi, confermando, invece, il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e concorso in furto aggravato ex art. 416-bis. 1 cod. pen. (capi n. 1 e 102). 2. Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Pasqua, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. in relazione al capo n. 102 non avendo il giudice del riesame indagato sulla funzionalizzazione della condotta all'agevolazione della consorteria; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. posto che era stato evidenziato nei motivi di riesame come la figura dell'indagato emergesse soltanto quale saltuario collaboratore del Galati senza che fosse possibile attribuirg'i forme di partecipazione associativa, mancando elementi per affermare la partecipazione del Bartone agli incontri cui aveva accompagnato Galati o che lo stesso fosse coinvolto in episodi di traffico di stupefacenti, così che la mera contiguità compiacente non poteva valere quale elemento indiziante dell'art. 416-bis cod. pen.; il ricorrente aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con il cugino (Galati) e mancava pertanto l'affectio socíetatis, senza che potesse essere utilizzata quale circostanza decisiva la partecipazione ad un pranzo ove erano presenti soggetti pregiudicati, arbitrariamente individuata quale summit mafioso; mancava, quindi, qualsiasi forma di messa a disposizione in favore dell'ente criminale che potesse fare ritenere anche solo a livello di gravità indiziaria avvenuto un effettivo inserimento stabile nell'organismo criminale; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari posto che, a fronte di condotte accertate sino al 2018, doveva farsi applicazione dei principi in materia di rilevanza del tempo silente quale circostanza idonea a vincere la presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, il tribunale del riesame di Catanzaro non ha omesso la motivazione in punto aggravante di mafia contestata al capo n. 102, avendo sottolineato, a pagina 4 della motivazione dell'ordinanza, quegli elementi sulla base dei quali affermare che il furto delle carte d'identità all'interno degli uffici comunali "fosse funzionale a garantire l'operato delle cosche vibonesi fornendo agli accoliti gli strumenti necessari per predisporre falsi documenti d'identità". Trattasi di motivazione che in quanto strettamente collegata alla ritenuta partecipazione associativa del Bartone alla locale cosca e richiamando la particolare natura del delitto commesso, può ritenersi sufficiente sotto il profilo del chiaro dolo intenzionale riscontrabile nelle modalità dell'azione criminosa e nell'oggetto della sottrazione. 2. Anche il secondo motivo non è fondato atteso che in alcun vizio appare essere incorso il tribunale del riesame chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio in relazione alla partecipazione punibile; ed invero, il medesimo tribunale, ricostruiva distinti episodi di partecipazione del ricorrente ad incontri con altri associati mafiosi e la sua ripetuta condotta di autista in favore del capo cosca Galati (vedi pagine 2 e 4 dell'ordinanza impugnata ove vengono descritti detti episodi) oltre che la partecipazione ad una serie di conversazioni aventi ad oggetto fatti estorsivi che, seppure non ne permettevano l'attribuzione del, concorso nei singoli episodi a titolo di gravità indiziaria, comunque apparivano significativi del coinvolgimento del ricorrente in dinamiche criminali delle quali era ripetutamente messo a conoscenza. Nella valutazione del quadro dotato di complessiva gravità indiziaria, pertanto, il giudice del riesame appare avere fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416-bis cod. pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità. Partecipazione alla vita associativa che senza incorrere in alcuna delle censure proposte veniva desunta da attività di collaborazione con i capi cosca e dal coinvolgimento in tematiche associative. 3. Quanto al terzo motivo va ricordato come in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889 - 01). Nel caso in esame il tribunale ha già evidenziato come risultino assenti gli indici della interruzione del legame associativo così da giustificare la presunzione di attuale pericolosità stabilita dal citato terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. che impone l'applicazione della misura custodiale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleda per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Roma, 19 luglio 2024 I [OSCURATO:PERSONA] Andra PeAlegrino /t [OSCURATO:PERSONA]
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