CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 21394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36241/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASTRIGNANO ’ MARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CHITE’CLAUDIA, [OSCURATO:PERSONA], DONA’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]: Contratti a termine scuola – stabilizzazione – risarcimento R.G.N. 36241/2018 Pag.MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 47/2018 depositata il 31/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza pubblicata in data 31 maggio 2018, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe (appartenenti al personale precario della scuola quali docenti) intesa ad ottenere l’indennità exart. 32 della l. n. 183/2010; rilevava che tutti gli appellanti erano stati stabilizzati attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell’art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo; 2. contro la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di dodici motivi; 3. il Ministero ha resistito con controricorso; 4. iricorrenti hanno depositato memoria. Consideratoche: 1. con i primi tre motivi (violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., art. 111 Cost., art. 1 l. n. 107/2015) si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che tutti i ricorrenti erano stati stabilizzati, mentre ciò non era avvenuto per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2. i motivi sono fondati; R.G.N. 36241/2018 Pag.dal ricorso (che, nel rispetto del principio di specificità richiama puntualmente e riproduce nelle parti rilevanti gli atti posti a sostegno delle censure) si evince che le prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono state immesse in ruolo (cfr. comunicazione dell’US. di Treviso allegata alla memoria dell’avvocatura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -alleg. sub n. 1 al fascicoletto predisposto ex art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.); non poteva, pertanto, valere anche per tali docenti l’affermata avvenuta riparazione del danno; 3. con i motivi dal quarto al nono (violazione dell’art. 1 della l. n. 107/2015 e dell’art. 11 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 12 e 14 delle preleggi -con specifico riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Granzotto e Ballan, appartenenti al personale ATA -, della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18 marzo 1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE del consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 400 del T.U. n. 297/1994, dell’art. 32 della l. n. 183/2010, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 117 della Cost., degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea ed ancora dell’art. 32 della l. n. 183/2010) i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver esclusoil diritto al risarcimento dei danni per reiterata abusiva assunzione a termine a fronte della ritenuta stabilizzazione (evidenziando anche che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Granzotto e Ballan non sono stati stabilizzati per effetto della L. n. 107/2015 ma per effetto dello scorrimento delle graduatorie GAE); sostengono che le assunzioni a tempo indeterminato non sono state determinate dall’abusiva assunzione a tempo determinato, per cui le immissioni in ruolo avvenute diversi anni dopo l’abusiva reiterata assunzione a termine nei medesimi istituti e nelle medesime classi di concorso non poteva ritenersi un’efficace forma dissuasiva, alternativa al risarcimento dei danni per abusiva reiterata assunzione a termine, che avrebbe potuto essere verosimilmente evitata se il MIUR avesse indetto i concorsi ogni 3 anni, in conformità a quanto statuito dall’art. 400 del TU. n. 297/94; 4. i suddetti motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono inammissibili exart 360 bis, n. 1 cod. proc. civ.; la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia; R.G.N. 36241/2018 Pag.4.1. al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 28981/2022, Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 183 44/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneridi allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta alla pag. 32 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell ’ esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 4.2. nella memoria i ricorrenti, richiamando quanto da questa Corte affermato in Cass. n. 14815/2021, assumono che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente; rilevano che deve esserci un rapporto di stretta correlazione (causa-effetto) fra abuso ed assunzione, il quale richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata “determinata” e non semplicemente “agevolata” dalla successione dei contratti a termine; 4.3. anche tale rilievo non è idoneo a mutare l’orientamento già espresso; R.G.N. 36241/2018 Pag.i richiamati principi sono stati affermati con riguardo a settori diversi da quello scolastico nell’ambito del quale è stata la stessa legge n. 107/2015 a prevedere un piano straordinario di assunzione per immettere nei ruoli i docenti precari e così offrire una misura - al contempo puntualmente attuativa del dictum UE ma espressiva dell’ampio margine di autonomia che tale dictumha lasciato - idonea a sanare l ’ illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo; peraltro, questa Corte, con la già citata Cass. n. 3474/2020 (conf. Cass. n. 37270/2021), richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone; 5. con il decimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 437, cod. proc. civ., e la mancata applicazione principio di non contestazione e dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ.; lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di considerare che i lavoratori erano stati assunti per più di 36 mesi negli stessi istituti e nella medesima classe di concorso, su posti vacanti e disponibili; rilevano che il Tribunale non aveva disposto istruttoria ritenendo incontestabili tali circostanze in applicazione del principio di non contestazione ed invece la Corte d’appello aveva rimesso in discussione tali circostanze violando le suddette disposizioni; R.G.N. 36241/2018 Pag.pertanto, erroneamente il giudice di appello aveva rigettato la domanda di risarcimento in quanto risultava pacifico l’impiego dei lavoratori per oltre 36 mesi senza ragioni sostitutive, alle suddette condizioni; 6. il motivo è inammissibile in quanto la domanda dei lavoratori è stata rigettata in ragione dell’intervenuta stabilizzazione con statuizione correttamente adottata dalla Corte d’appello come esposto nella trattazione dei motivi che precedono; 7. con l’undicesimo motivoè denunciata violazione o falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ., dell’art. 24 Cost., degli artt. 115, 416, 421 e 437, cod. proc. civ.; dopo aver ribadito che la sentenza è erronea nella parte in cui non considera che i lavoratori erano stati assunti per più di 36 mesi negli stessi istituti e nella medesima classe di concorso, su posti vacanti e disponibili e riproposto lemedesime censure di cui al motivo che precede, i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver considerato che era stato dedotto sin dal primo grado l’uso distorto e improprio del potere di organizzazione del servizio scolastico; 8. il motivo è inammissibile; oltre a quanto già evidenziato al punto sub6., va aggiunto che non è censurato il passaggio motivazionale nel quale è evidenziato che non aveva formato oggetto di appello incidentale la statuizione del Tribunale che aveva escluso che parte ricorrente avesse subito un danno ulteriore rispetto a quello risarcito ex art. 32; 9. con il dodicesimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost.; censurano la sentenza impugnata per avere compensato le spese attribuendo alla L. n. 107/2015 una illegittima efficacia sanante retroattiva; 10. il motivo è inammissibile; in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, èlimitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., n. 24502 del 2017): nel caso in esame, la Corte d’appello non è incorsa in alcun errore di diritto, avendo peraltro congruamente motivato la scelta di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio sia in ragione della parziale e reciproca soccombenza determinata dal rigetto della domanda di risarcimento del danno sia delle modifiche del quadro normativo di riferimento e della particolarità delle questioni risolte da questo giudice di legittimità solo dopo la doppia pregiudiziale costituzionale e comunitaria intervenuta nel corso del giudizio; R.G.N. 36241/2018 Pag.11. conclusivamente vanno accolti i primi tre motivi di ricorso con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e vanno respinti gli altri; 12. la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le relative spese, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione; la complessità della questione giuridica, risolta sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia intervenuta in corso di causa, giustifica, quanto agli altri ricorrenti, la integrale compensazione delle spesedel giudizio di legittimità; 13. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e respinge gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti,con rinvio, anche per le relative spese, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione; compensa le spese quanto agli altri ricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per