CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 21514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27211/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via XXIV Maggio n. 43, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliat a in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbrian. 109/03/2018, depositata il 16.02.2018. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Tributi –Accisa su consumo di energia elettrica Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero del 16.02.2023, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Perugia rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – società operante quale cliente grossist a di energia elettrica , obbligata al pagamento dell’accisa ai sensi dell’art. 53, comma 1,del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) - avverso l’avviso di p agamento notificatole dall’Ufficio delle Dogane di Perugia, per l’anno d’imposta 2010, relativo all’accertamento di maggioreaccisa dovuta , e avverso il conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione di cui agli artt. 59, comma 1, lett. c) TUA e 1 3 del d.lgs. n. 471 del 1997, notificatole in pari data. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla contribuente, annullando la sola sanzione ed evidenziandoche: - le maggiori cessioni accertate e non di chiarate non sono state contestate dalla societàcontribuente; - la procedura di rettifica effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle fornitur e nei confronti della cliente [OSCURATO:SOCIETA]. era illegittima, in quanto doveva essere effettuata mediante istanza di rimborso; - gli errori di compilazione della dichiarazione non erano formali, avendo comportato l’abbassamento della base imponibili e ostacolato l’accertamento; - ai fini della determinazione del debito di acci sa rilevava unicamente la dichiarazione dei consumi da presentare entro il 31 marzo di ogni anno e non l’esame dei bilanci societari;- la censura sull’insussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo era nuova e, quindi, inammissibile; -l’appello andava accolto limitatamente alla misura della sanzione irrogata, in quanto sproporzionata rispetto all’imposta evasa, sicché l’Ufficio dovrà rideterminare la sanzione, “avendo a riferimento l’imposta accertata ridotta della metà”. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,affidato a sei motivi . L’Agenzia delle Doganee dei Monopoli resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale per il capo della sentenza in ordine al quale era risultata soccombente, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al ricorso incidentale con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , la [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e /o falsaapplicazione degli artt. 14 e 52, comma 3, lett. f) del TUA e del principio di proporzionalità,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la C TR erroneamente confermato il disconoscimento operato dall’Ufficio con riferimento alle rettifiche delle fatture emesse negli anni 2008 e 2009 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], affermando che l’imposta non dovuta, versata negli anni precedenti, non poteva essere portato in diminuzione del debito risultante dalle fatture emesse nel 2010, ma doveva essere chiestaa rimborso con la procedura prevista dall’art. 14 TUA. 2. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare la censura riguardante il mancato riconoscimento delle ulteriori rettifiche di fatturazione, esposte nella dichiarazione integrativa presentatain data 12.07.2012 e correttamente considerate nel calcolo dell’imposta versata.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 53, comma 8-bis del TUA, 53 Cost. e del principio di proporzionalità, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. p roc. civ., riproponendo sotto altro profilo la stessa censura mossa con il secondo motivo. 4. Con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di verificarese ricorrevano i presupposti per procedere in via induttiva , limitandosi a rilevareche si trattava di nuova censura, non proposta con il ricorso introduttivo. 5. Con il quinto, subordinato motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 cod. civ. e 22 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare l’infondatezza della pretesa, in ragione dell’utilizzo delmetodo di accertamento analitico - induttivo, adottato facendo uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, previsione e concordanzae senza contestare la mancanza di correttezza e di attendibilità della contabilità. 6. Con il sesto, subordinato motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.59, comma 1, lett. c), TUA, 6, comma 5-bis, del d.lgs n. 472 del 1997, 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e del principio di proporzionalità,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che si dovesse procedere ad una riduzione al 50% delle sanzioni irrogate, in applicazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, anziché disapplicarle per mancanza di danno erariale, stante la natura meramente formale della contestazione. 7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc.civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., nella parte riguardante la statuizione sulle sanzioni, per avere la CTR omesso di motivare in ordine alla ritenuta sproporzionalità delle sanzioni irrogate, affid ando all’Ufficio la loro rideterminazione. 8. In via preliminare, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 20.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali. -l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; -l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - i n presenza d ei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicché il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospen