CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio relativamente alla bancarotta patrimoniale; rinvio quanto alla bancarotta documentale. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania riformava limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, in data 2.5.2014, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in rubrica ascrittigli, in relazione al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 522, co. 2, c.p.p., in quanto la corte territoriale, nell'attribuire allo Scialino la violazione degli obblighi di cui agli artt. 2448 e 2449, c.c., in tema di convocazione dell'assemblea dei soci perché deliberasse l'aumento del capitale sociale in misura corrispondente alle perdite ovvero la messa in liquidazione della società, consentendo che l'attività sociale continuasse pur in presenza di una grave situazione di difficoltà economica, concorrendo in tal modo a determinarne il dissesto, ha attribuito all'imputato un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello contestato, riconducibile alla previsione di cui all'art. 223, co. 2, n. 2, I. fall., con conseguente nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 522, co. 2, c.p.p.; 2) vizio di motivazione in quanto la corte territoriale ha fornito una risposta del tutto insoddisfacente ai rilievi difensivi in punto di affermazione della responsabilità, che, lungi dall'essere generici, come affermato dal giudice di secondo grado, erano specificamente rivolti a mettere in discussione il valore probatorio dei dati dell'ultimo bilancio disponibile della società fallita, risalente al 31.12.2007, in cui si dava atto dell'esistenza di un attivo patrimoniale, documento contabile, ad avviso del ricorrente, non sufficiente per affermare che la società avesse avuto la disponibilità dei beni aziendali distratti dall'imputato, secondo l'assunto accusatorio, posto che lo stesso curatore fallimentare, nella relazione a sua firma, aveva sottolineato come non avesse potuto accertare nulla in ordine all'effettivo stato patrimoniale della società. Il ricorrente, inoltre, evidenzia la circostanza che lo Scialino divenne amministratore della società fallita solo il 14.11.2008, mentre nel giro di pochi mesi l'amministrazione della società era passata il 27.11.2007 da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per tornare al Pellegrino in data 1.3.2008, per essere infine attribuita allo Scialino solo il 14.11.2008, sicché non è possibile affermare con assoluta certezza che le condotte distrattive e la mancata consegna dei libri contabili siano ascrivibili a quest'ultimo e non ai soggetti che lo avevano preceduto nella carica di amministratore, né il reato di bancarotta fraudolenta documentale può ritenersi integrato dalla semplice mancata consegna delle scritture contabili al curatore, posto che la relativa contestazione attiene alla sottrazione ovvero alla distruzione delle stesse e richiede la dimostrazione del dolo specifico. 3. Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini, in essi assorbita ogni ulteriore doglianza. 4. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto dai giudici di merito responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ovvero distruzione delle scritture contabili obbligatorie per legge, nella sua qualità di "amministratore unico e legale rappresentante" della "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal tribunale di Catania con sentenza del 12.3.2010, come si evince dalla lettura del capo d'imputazione e della motivazione della sentenza della corte territoriale. Ad avviso del giudice di secondo grado, premesso che dal bilancio di esercizio per l'anno 2007 e dalla relativa nota allegata si evince che la società fallita, al 31.12.2007, era dotata di un'apprezzabile consistenza patrimoniale, costituita da beni materiali, crediti e disponibilità liquide, "il mancato reperimento al momento della dichiarazione di fallimento dei beni che avrebbero dovuto essere ricompresi nel patrimonio della società dichiarata fallita, unitamente alla mancanza di alcuna giustificazione da parte dell'imprenditore" sulla loro destinazione, "non può che far ritenere provata la distrazione di tali beni in danno della massa dei creditori", con conseguente responsabilità in capo allo Scialino per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in ragione della sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società a far data dal 14.11.2008. In tale veste, osservava la corte territoriale, competeva al ricorrente anche l'onere, rimasto inadempiuto, di tenere la regolare contabilità della società e di redigere il bilancio di esercizio per gli anni 2008 e 2009, sicché la responsabilità penale dello Scialino andava affermata anche per il concorrente delitto di bancarotta fraudolenta documentale, "atteso che risulta accertata la mancata consegna al curatore fallimentare del libro degli inventari, dei verbali di assemblea, del libro dei soci, nonché le scritture contabili successive al 31 dicembre 2007", in modo da impedire la ricostruzione della vita societaria e, in particolare, della "situazione economico-patrimoniale". 4.1. Orbene, non ignora certo il Collegio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla corte territoriale, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, ne' sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio. Come è stato osservato, infatti, la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87, co. 3, I. fall. sul fallito o, se si tratta di società, sugli amministratori, interpellati dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Rv. 213636; Cass., Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385, Cass., Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710). Tuttavia tale inversione dell'onere della prova non può esonerare il giudice dall'obbligo di fornire adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di un presupposto fondamentale per potere affermare la responsabilità dell'amministratore della società fallita nel caso di mancato reperimento di beni all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare, consistente nella effettiva possibilità per l'amministratore, attraverso l'esercizio dei poteri connessi alla sua carica ovvero la violazione dei suoi doveri di controllo, di incidere concretamente sulla destinazione dei beni aziendali. Per ritenere l'amministratore responsabile in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in altri termini, occorre pur sempre la dimostrazione che gli atti distrattivi siano stati posti in essere nel corso della gestione della società fallita a lui riconducibile, trasformandosi, altrimenti, la sua posizione in una fonte di responsabilità oggettiva. In questa prospettiva, come è stato opportunamente affermato, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento - all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore - di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, Rv. 236031). In applicazione dello stesso principio sarà del pari illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento - all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore - dei beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora, nello stesso periodo, la gestione dell'impresa sia stata affidata a precedenti amministratori, cui sia subentrato un nuovo amministratore, con estromissione dei precedenti amministratori dalla gestione dell'impresa, sino alla data della dichiarazione di fallimento, posto che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore subentrato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione. Tale profilo risulta negletto dalla corte territoriale, nonostante con l'atto di appello il ricorrente avesse evidenziato che solo il 14.11.2008 lo Scialino fosse stato investito della carica di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", subentrando alle precedenti gestioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, come si evince dalla lettura della visura rilasciata dalla Camera di commercio di Catania, [OSCURATO:PERSONA] delle Imprese, allegata al ricorso in conformità al principio della cd. autosufficienza, in data 2.11.2007 era cessato dalla sua carica di amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], venendo sostituito in tale ruolo da [OSCURATO:PERSONA], cui, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era subentrato come nuovo amministratore unico ancora una volta [OSCURATO:PERSONA], che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva nuovamente e questa volta definitivamente sostituito fino alla dichiarazione di fallimento dallo Scialino. Né va taciuto che la corte territoriale, a sostegno dell'impostazione accusatoria, ha yià.,:bkt) allo Scialino una condotta, che non appare riconducibile prima facie alla struttura tipica del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. In particolare il giudice di secondo grado, confermando sul punto la sentenza del tribunale di Catania, ha evidenziato come lo Scialino "abbia eluso consapevolmente gli obblighi previsti dalla legge agli artt. 2448 e 2449, c.c., ossia quelli di convocare l'assemblea dei soci perché deliberasse l'aumento del capitale sociale in misura corrispondente alle perdite ovvero la messa in liquidazione della società, lasciando che, per anni, la sua società proseguisse nella attività", pur nella consapevolezza delle perdite societarie, che l'imputato aveva omesso di rilevare, non redigendo il bilancio di esercizio per gli anni 2008 e 2009. Eventuali omissioni nei bilanci e, in ultima analisi, la stessa mancata redazione del bilancio, possono, tuttavia, integrare, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, solo la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, quando, come ritenuto dalla corte territoriale, siano finalizzate a occultare l'esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Rv. 261759; Cass., Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Rv. 255575; Cass., Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Rv. 260:394; Cass., Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Rv. 268503). In conclusione, con riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata risulta, da un lato, lacunoso sul fronte della riconducibilità allo Scialino di uno o più atti distrattivi di beni del patrimonio della società fallita; dall'altro, segnata da un'evidente incongruenza nella parte in cui, senza spiegarne compiutamente le ragioni, la corte territoriale pretende di attribuire rilievo, ai fini di dimostrare la sussistenza del delitto de quo, a una condotta dell'imputato, che appare sussumibile nella diversa fattispecie di bancarotta impropria da reato societario. 4.2. Identica incompiutezza motivazionale si riscontra anche in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, configurabile, come è noto, in capo all'amministratore di una società fallita, sussistendo a carico di quest'ultimo, nel momento in cui riveste tale qualifica formale, il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture contabili obbligatorie per legge (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754).Ed invero, premesso che tale delitto, a differenza di quanto affermato dalla corte di appello (cfr. p. 11), non può avere ad oggetto la mancata redazione del bilancio di esercizio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Rv. 268503), quel che rileva è la mancanza di una specifica motivazione sull'elemento soggettivo del reato, che, nel caso in esame, avendo ad oggetto la sottrazione ovvero la distruzione dei libri e delle altre scritture contabili obbligatorie per legge, si atteggia in termini di dolo specifico. Al riguardo si osserva che, come affermato in una serie di condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Si è, altresì, precisato, che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa (come, ad esempio, la dimostrata riconducibilità di atti distrattivi in capo all'amministratore della società fallita). Nel caso in esame la corte territoriale ha reso una motivazione non in linea con siffatti principi, perché, in definitiva, ha desunto apoditticamente la sussistenza del dolo specifico solo sulla base della mancata consegna dei libri e delle scritture contabili da parte dell'imputato. 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Catania, che provvederà a colmare le evidenziate lacune ed aporie motivazionali, uniformandosi a