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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07105/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26481/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro DiVito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - nonchécontro StromboloCristina, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorren te – nonché contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1992/2022depositata in data 11 a go sto 2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: avverso sentenza n. 1992/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSocietà dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; si sono difesi con rispettivo controricorsoCristina Strombolo - che lo ha illustrato anche con memoria - e Società dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , quest’ultima presentando pure ricorso incidentale; in data 29 novembre 2022 la ricorrente principale ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c. e conduce quindi a dichiarare l’estinzione del giudizio relativo al ricorso principale; Società dell’[OSCURATO:PERSONA] non ha invece rinunciato al proprio ricorso incidentale, che pertanto deve essere vagliato, rinvenendo che il suo contenuto corrisponde a quello del ricorso principale, come emerge anche, ad abundantiam, dalla istanza di rinuncia relativa al ricorso principale depositata da [OSCURATO:PERSONA] (non a caso difesa dallo stesso difensore della ricorrente incidentale); il ricorso incidentale, infatti, ha presentato motivi -che come vi sono presentati, per sintesi, si intendano qui trascritti - del tutto conformi a quelli del ricorso principale; e, sempre per sintesi, è sufficiente per dimostrarne l’infondatezza richiamare (intendendo anch’essa qui trascritta nella parte motivazionale) Cass. ord. 20361/2023, che ha vagliato un ricorso veicolante i medesimi, tutti disattendendoli con un’ampia motivazione pienamente condivisibile, che è stata in toto seguita dalle successive ordinanze di questa Suprema Corte nn. 25258, 25259, 25260, 25261 e 25262 del 2023, onde il ricorso incidentale deve essere rigettato; in ordine infine alle spese processuali, ai sensi dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente principale, deve essere condannata a rifonderle - liquidate come da dispositivo – alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], e precisamente al suo avvocato antistatario come richiesto nella memoria, potendosi invece compensare tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in quanto il ricorso di quest’ultima, per il contenuto sopra evidenziato, è in sostanza adesivo a quello della principale; e riguardo alle spese processuali relative al ricorso incidentale, per quanto si è appena osservato sulla sua natura adesiva, la ricorrente incidentale sarà tenuta in solido alla ricorrente principale verso la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], e precisamente verso l’avvocato antistatario della suddetta; nella fattispecie non è dovuto alla ricorrente principale in quanto rinunciante, il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); al contrario, per la ricorrente incidentale, non essendo rinunciante, seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il suo versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione per rinuncia del giudizio relativo al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese tra i ricorrenti, che condanna a rifondere,in solido, a l la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo avvocato antistatario, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26481/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro DiVito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - nonchécontro StromboloCristina, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorren te – nonché contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1992/2022depositata in data 11 a go sto 2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: avverso sentenza n. 1992/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSocietà dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; si sono difesi con rispettivo controricorsoCristina Strombolo - che lo ha illustrato anche con memoria - e Società dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , quest’ultima presentando pure ricorso incidentale; in data 29 novembre 2022 la ricorrente principale ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c. e conduce quindi a dichiarare l’estinzione del giudizio relativo al ricorso principale; Società dell’[OSCURATO:PERSONA] non ha invece rinunciato al proprio ricorso incidentale, che pertanto deve essere vagliato, rinvenendo che il suo contenuto corrisponde a quello del ricorso principale, come emerge anche, ad abundantiam, dalla istanza di rinuncia relativa al ricorso principale depositata da [OSCURATO:PERSONA] (non a caso difesa dallo stesso difensore della ricorrente incidentale); il ricorso incidentale, infatti, ha presentato motivi -che come vi sono presentati, per sintesi, si intendano qui trascritti - del tutto conformi a quelli del ricorso principale; e, sempre per sintesi, è sufficiente per dimostrarne l’infondatezza richiamare (intendendo anch’essa qui trascritta nella parte motivazionale) Cass. ord. 20361/2023, che ha vagliato un ricorso veicolante i medesimi, tutti disattendendoli con un’ampia motivazione pienamente condivisibile, che è stata in toto seguita dalle successive ordinanze di questa Suprema Corte nn. 25258, 25259, 25260, 25261 e 25262 del 2023, onde il ricorso incidentale deve essere rigettato; in ordine infine alle spese processuali, ai sensi dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente principale, deve essere condannata a rifonderle - liquidate come da dispositivo – alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], e precisamente al suo avvocato antistatario come richiesto nella memoria, potendosi invece compensare tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in quanto il ricorso di quest’ultima, per il contenuto sopra evidenziato, è in sostanza adesivo a quello della principale; e riguardo alle spese processuali relative al ricorso incidentale, per quanto si è appena osservato sulla sua natura adesiva, la ricorrente incidentale sarà tenuta in solido alla ricorrente principale verso la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], e precisamente verso l’avvocato antistatario della suddetta; nella fattispecie non è dovuto alla ricorrente principale in quanto rinunciante, il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); al contrario, per la ricorrente incidentale, non essendo rinunciante, seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il suo versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara l’estinzione per rinuncia del giudizio relativo al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese tra i ricorrenti, che condanna a rifondere,in solido, a l la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo avvocato antistatario, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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