CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 08729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20904/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso proposto nel giudizio iscritto al n. 5715/2012 R.G., dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, al coso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio legale GREZ; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; — intimata — avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 20649 del 2020, depositata in data 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016,, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. La società ricorrente propone ricorso per correzione di errore materiale della sentenza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il provvedimento prot. n. 4998/2020, del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, di diniego della definizione agevolata della controversia di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. n. 136 del 2018. La ricorrente, sul presupposto che questa Corte non avesse applicato la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, e dell'art. 36 del dl. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, ha chiesto la correzione dell'errore materiale di calcolo dei termini processuali di impugnazione del provvedimento del COP di Pescara dell'Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da essa società contribuente, perché tardivo. La ricorrente ha proposto l'istanza di correzione ai sensi dell'art.288 cod. proc. civ., chiedendo a questa Corte di emettere il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine perentorio per la notifica dell'istanza e del decreto all'Agenzia delle entrate. Successivamente la ricorrente ha depositato istanza con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla correzione richiesta con il ricorso.Orbene, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «Requisito indispensabile per l'esame dell'istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che al riscontrato difetto possa porsi rimedio attraverso l'istituto della rinnovazione, ex art.291 cod. proc. civ., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima» (Cass. n. 17453 del 2010; conf. Cass. n. 6813 del 2015; Cass. n. 27196 del 2018). Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento anche in virtù dei principi affermati da Cass., Sez. U, ord., 27/06/2002, n. 9438, Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203 e Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 12/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]