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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2022

Cassazione n. 01716/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 15/06/2020 n. 33/2018 della Corte di appello di Caltanissetta, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della rituale richiesta difensiva di discussione in presenza; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Enna in data 27/06/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di truffa aggravato dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue.

Primo motivo: violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art.99 cod. pen.

Nel fascicolo del dibattimento sono presenti due certificati del casellario: uno a nome di [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a nome di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo risulta incensurato, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi soggetto diverso dall'odierno imputato.

Da qui l'impossibilità di tener conto della recidiva qualificata, quale erroneamente contestata e ritenuta.

Secondo motivo: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della recidiva.

Di fronte alla motivazione apparente della sentenza di primo grado ed allo specifico motivo di appello, la Corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare l'inesistenza di elementi per escludere la sussistenza della recidiva ma avrebbe dovuto procedere alla verifica della sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti penali ed il reato per cui è stata emessa la condanna, verifica già omessa dal primo giudice.

Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art.161 cod. pen.

Nell'impugnata decisione, la Corte territoriale ha determinato il termine massimo di prescrizione del reato in dieci anni, fissandone il dies ad quem al 23/01/2022: tale termine, però, è stato calcolato presupponendo la prova, quindi la sussistenza, delle condizioni legittimanti la recidiva contestata e la conseguente applicazione degli effetti dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen.; in assenza di tale presupposto, però, il termine massimo di prescrizione rientrerebbe negli ordinari sette anni e mezzo e sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza di appello.

Quarto motivo: violazione di legge in relazione all'erronea applicazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen.

La Corte territoriale ha omesso di fornire esaustiva motivazione in ordine alle concrete ragioni alla base del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il denunziato vizio in ordine all'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della recidiva qualificata ha spiegato effetti anche in ordine al trattamento sanzionatorio e alle condizioni che prevedono il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] A 2 )

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo.

La difesa aveva censurato in appello l'operato del primo giudice in considerazione del fatto che nel fascicolo del dibattimento erano presenti due certificati del casellario giudiziale, uno dei quali a nome di [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a nome di [OSCURATO:PERSONA], entrambi con la medesima data ed il medesimo luogo di nascita (16/03/1964, Leonforte-EN).

Uno dei due certificati, e precisamente quello a nome di [OSCURATO:PERSONA], non riporta indicazione di condanna alcuna; quello a nome di [OSCURATO:PERSONA], riporta precedenti condanne.

Sul punto il giudice di primo grado non aveva effettuato alcuna indagine né aveva fornito motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità dell'aumento di pena previsto per la recidiva contestata: tale doglianza aveva costituito specifico motivi di appello.

2. La Corte territoriale, confutando i rilievi e le censure difensive, ha ritenuto di superare il "dubbio" derivante dalla predetta duplice iscrizione, affermando che "dai moduli contenenti gli ordini ai quali si è già fatto cenno, lo stesso (ndr., l'imputato) era solito qualificarsi con il solo primo nome (Paolo), di tal che è del tutto ragionevole ritenere che vi sia identità tra i soggetti - rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi nati a Leon forte, il 16 marzo 1964 - di cui ai due certificati del casellario giudiziale acquisiti agli atti, con la conseguenza che all'odierno prevenuto devono essere attribuiti anche i precedenti penali - reiterati, specifici ed infraquinquennali - riportati nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a nome di [OSCURATO:PERSONA] che non compaiono, invece, in quello rilasciato a nome [OSCURATO:PERSONA], lì dove, a riscontro ulteriore della unicità della persona, vi è, tuttavia, annotata una successiva pronuncia di proscioglimento resa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento iscritto ancora una volta per il reato di truffa".

3. Il ragionamento di logica deduttiva compiuto dalla Corte territoriale non consente il superamento del dubbio sull'identità dell'imputato ed impone un annullamento con rinvio per il compimento di mirati accertamenti tesi a chiarire preliminarmente: -se [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] siano o meno la stessa persona; -se l'imputato, una volta correttamente identificato con i suoi esatti dati anagrafici, sia gravato o meno dai precedenti penali che figurano in uno solo dei due certificati del casellario giudiziale in atti.Detti accertamenti di carattere anagrafico-amministrativo, a cui non può assolvere il giudice di legittimità, si rivelano come ineludibili e prioritari rispetto ad ogni altra questione o doglianza dedotta P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma il 12/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 15/06/2020 n. 33/2018 della Corte di appello di Caltanissetta, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della rituale richiesta difensiva di discussione in presenza; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Enna in data 27/06/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di truffa aggravato dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art.99 cod. pen. Nel fascicolo del dibattimento sono presenti due certificati del casellario: uno a nome di [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a nome di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo risulta incensurato, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi soggetto diverso dall'odierno imputato. Da qui l'impossibilità di tener conto della recidiva qualificata, quale erroneamente contestata e ritenuta. Secondo motivo: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della recidiva. Di fronte alla motivazione apparente della sentenza di primo grado ed allo specifico motivo di appello, la Corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare l'inesistenza di elementi per escludere la sussistenza della recidiva ma avrebbe dovuto procedere alla verifica della sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti penali ed il reato per cui è stata emessa la condanna, verifica già omessa dal primo giudice. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art.161 cod. pen. Nell'impugnata decisione, la Corte territoriale ha determinato il termine massimo di prescrizione del reato in dieci anni, fissandone il dies ad quem al 23/01/2022: tale termine, però, è stato calcolato presupponendo la prova, quindi la sussistenza, delle condizioni legittimanti la recidiva contestata e la conseguente applicazione degli effetti dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen.; in assenza di tale presupposto, però, il termine massimo di prescrizione rientrerebbe negli ordinari sette anni e mezzo e sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza di appello. Quarto motivo: violazione di legge in relazione all'erronea applicazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen. La Corte territoriale ha omesso di fornire esaustiva motivazione in ordine alle concrete ragioni alla base del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il denunziato vizio in ordine all'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della recidiva qualificata ha spiegato effetti anche in ordine al trattamento sanzionatorio e alle condizioni che prevedono il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] A 2 ) 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo. La difesa aveva censurato in appello l'operato del primo giudice in considerazione del fatto che nel fascicolo del dibattimento erano presenti due certificati del casellario giudiziale, uno dei quali a nome di [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a nome di [OSCURATO:PERSONA], entrambi con la medesima data ed il medesimo luogo di nascita (16/03/1964, Leonforte-EN). Uno dei due certificati, e precisamente quello a nome di [OSCURATO:PERSONA], non riporta indicazione di condanna alcuna; quello a nome di [OSCURATO:PERSONA], riporta precedenti condanne. Sul punto il giudice di primo grado non aveva effettuato alcuna indagine né aveva fornito motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità dell'aumento di pena previsto per la recidiva contestata: tale doglianza aveva costituito specifico motivi di appello. 2. La Corte territoriale, confutando i rilievi e le censure difensive, ha ritenuto di superare il "dubbio" derivante dalla predetta duplice iscrizione, affermando che "dai moduli contenenti gli ordini ai quali si è già fatto cenno, lo stesso (ndr., l'imputato) era solito qualificarsi con il solo primo nome (Paolo), di tal che è del tutto ragionevole ritenere che vi sia identità tra i soggetti - rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi nati a Leon forte, il 16 marzo 1964 - di cui ai due certificati del casellario giudiziale acquisiti agli atti, con la conseguenza che all'odierno prevenuto devono essere attribuiti anche i precedenti penali - reiterati, specifici ed infraquinquennali - riportati nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a nome di [OSCURATO:PERSONA] che non compaiono, invece, in quello rilasciato a nome [OSCURATO:PERSONA], lì dove, a riscontro ulteriore della unicità della persona, vi è, tuttavia, annotata una successiva pronuncia di proscioglimento resa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento iscritto ancora una volta per il reato di truffa". 3. Il ragionamento di logica deduttiva compiuto dalla Corte territoriale non consente il superamento del dubbio sull'identità dell'imputato ed impone un annullamento con rinvio per il compimento di mirati accertamenti tesi a chiarire preliminarmente: -se [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] siano o meno la stessa persona; -se l'imputato, una volta correttamente identificato con i suoi esatti dati anagrafici, sia gravato o meno dai precedenti penali che figurano in uno solo dei due certificati del casellario giudiziale in atti.Detti accertamenti di carattere anagrafico-amministrativo, a cui non può assolvere il giudice di legittimità, si rivelano come ineludibili e prioritari rispetto ad ogni altra questione o doglianza dedotta P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 12/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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