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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 44099/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza del presso il tribunale della stessa città, di applicazione nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] VEZZOLI, della pena di 10 giorni di arresto e C. 1.200 di ammenda, sostituita nel corrispondente periodo di lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui agli artt. 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, seconda ipotesi, 186 comma, 2-sexies, cod. strada. 1.2 Con un unico motivo il ricorrente deduce la illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto il giudice, recependo l'accordo tra le parti, avrebbe: - aumentato la pena pecuniaria a €.2.700 per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, operando quindi un aumento dell'ammenda in misura inferiore ad almeno un terzo; - diminuito la pena a 20 giorni e C. 1.800 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; - disposto la riduzione per la scelta del rito abbattendo la pena detentiva della metà anziché di un terzo, da 20 a 10 giorni di arresto.

La pena così determinata sarebbe quindi illegalet in quanto errata per difetto.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazioneicon requisitoria scritta del 23 luglio 2021/ ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

3. Ed invero, va preliminarmente ribadito che, in tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità della pena applicata (ex multis Sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, Elmezleni, Rv. 257152) rilevabile - anche di ufficio - ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. 2.

Nel caso di specie, i criteri di determinazione della pena applicati sono certamente errati in quanto il giudice ha aumentato la pena pecuniaria in misura inferiore ad almeno un terzo, in violazione dell'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, ma soprattutto ha diminuito la pena detentiva per la scelta del rito in misura superiore ad un terzo, in violazione dell'art. 444 cod. proc. pen, sicchè la pena finale non risulta legale.3.

La rilevata illegalità della pena applicata all'esito del patteggiamento rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale (Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011 (dep. 18/01/2012), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia, per l'ulteriore corso.

Così deciso, il 13 ottobre 2021 Il =le stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]M. •stan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza del presso il tribunale della stessa città, di applicazione nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] VEZZOLI, della pena di 10 giorni di arresto e C. 1.200 di ammenda, sostituita nel corrispondente periodo di lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui agli artt. 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, seconda ipotesi, 186 comma, 2-sexies, cod. strada. 1.2 Con un unico motivo il ricorrente deduce la illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto il giudice, recependo l'accordo tra le parti, avrebbe: - aumentato la pena pecuniaria a €.2.700 per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, operando quindi un aumento dell'ammenda in misura inferiore ad almeno un terzo; - diminuito la pena a 20 giorni e C. 1.800 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; - disposto la riduzione per la scelta del rito abbattendo la pena detentiva della metà anziché di un terzo, da 20 a 10 giorni di arresto. La pena così determinata sarebbe quindi illegalet in quanto errata per difetto. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazioneicon requisitoria scritta del 23 luglio 2021/ ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 3. Ed invero, va preliminarmente ribadito che, in tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità della pena applicata (ex multis Sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, Elmezleni, Rv. 257152) rilevabile - anche di ufficio - ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. 2. Nel caso di specie, i criteri di determinazione della pena applicati sono certamente errati in quanto il giudice ha aumentato la pena pecuniaria in misura inferiore ad almeno un terzo, in violazione dell'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, ma soprattutto ha diminuito la pena detentiva per la scelta del rito in misura superiore ad un terzo, in violazione dell'art. 444 cod. proc. pen, sicchè la pena finale non risulta legale.3. La rilevata illegalità della pena applicata all'esito del patteggiamento rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale (Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011 (dep. 18/01/2012), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia, per l'ulteriore corso. Così deciso, il 13 ottobre 2021 Il =le stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]M. •stan
Sentenza Cassazione n. 44099/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris