CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma rigettava l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma del 30.3.2017, confermata dalla Corte d'appello in data 29.4.2019, definitiva il 14.10.2019, in relazione alla quale gli era stato notificato l'ordine di esecuzione per espiazione della pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione. La Corte d'appello ha ritenuto che la mancata conoscenza del processo penale a suo carico fosse attribuibile al ricorrente il quale, in occasione della perquisizione personale e del sequestro, aveva dichiarato domicilio presso la sua abitazione e 11, aveva nominato un difensore di fiducia. Benché questi avesse poi rinunciato al mandato, aveva dichiarato di aver informato il proprio cliente, sicché la difesa di fiducia era stata attiva durante la fase preliminare del procedimento, garantendo la piena conoscenza del medesimo. Inoltre, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era avvenuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen presso il difensore d'ufficio. In ordine alla adeguatezza del domicilio dichiarato, la Corte territoriale ha rilevato che esso era tale solo in relazione alle notifiche e comunicazioni effettuate a mezzo della polizia giudiziaria, ma non per quelle effettuate a mezzo posta. Ha altresì evidenziato che il difensore d'ufficio aveva proposto appello senza dedurre alcuna nullità. In definitiva, il Fersi doveva ritenersi a conoscenza dei fatti e delle indagini a suo carico, sia in ragione dei plurimi verbali di accertamento iniziali sia tramite il difensore di fiducia. Per il periodo successivo vi sarebbe una sua colpevole trascuratezza. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Fersi deducendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. Il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del processo solo al momento della notifica dell'ordine di carcerazione. Infatti, il verbale di nomina del difensore e di dichiarazione di domicilio non conteneva alcuna indicazione del procedimento né delle ipotesi di reato accertate, sicché non era sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza dello stesso, tanto più che secondo la giurisprudenza di legittimità è necessaria l'effettiva conoscenza del procedimento riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Inoltre, mancherebbe in atti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. e le relate di notifica del medesimo, circostanza che avrebbe contribuito a rendere ancor più incolpevole la mancata conoscenza del processo e sulla quale la Corte d'appello non aveva svolto alcuna motivazione, nonostante che a questione fosse stata dedotta dalla difesa. Nessuna conseguenza in ordine alla consapevolezza della celebrazione del processo potrebbe desumersi dalla mancata prospettazione di eccezioni in ordine alla dichiarazione di assenza del Fersi nei due gradi di giudizio svoltisi. Ancora, la conoscenza del processo sarebbe stata resa impossibile dalla circostanza che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era stato "incomprensibilmente" notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. presso il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva già rinunciato al mandato due mesi prima, anziché presso il domicilio dichiarato. Né poteva desumersi l'effettiva conoscenza del processo a seguito della comunicazione da parte del difensore di fiducia della rinuncia al mandato, posto che tale rinuncia era stata comunicata al Fersi tramite posta ordinaria e non vi era certezza che egli l'avesse ricevuta. L'incolpevolezza della mancata conoscenza del processo emergerebbe, altresì, dalla circostanza che il ricorrente non aveva ricevuto alcuna comunicazione del giudizio presso il ciomicilio dichiarato, nonostante questo fosse adeguato, come emerge dal fatto che egli si trovasse ivi posto agli arresti domiciliari, nonché dal fatto che presso quel domicilio gli è stato notificato l'ordine di esecuzione della sentenza cui si riferisce l'istanza di rescissione. In definitiva, la Corte territoriale si sarebbe attenuta a dati meramente formali, senza accertare se il Fersi avesse avuto effettiva conoscenza del processo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione. La Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in relazione alla circostanza, evidenziata dalla difesa, che il Fersi nel verbale di dichiarazione di domicilio aveva fornito il numero della propria utenza cellulare consentendo in tal modo di reperirlo. Avrebbe altresì omesso di considerare l'assenza dell'avviso di conclusione delle indagini, pure sottolineata dalla difesa. L'ordinanza impugnata, inoltre, sarebbe contraddittoria nella parte in cui sostiene l'inidoneità del domicilio dichiarato nonostante l'avvenuta notifica presso il medesimo dell'ordine di carcerazione. Illogica sarebbe, infine, la distinzione da essa operata tra notifica a mezzo posta e notifica a mezzo polizia giudiziaria in relazione alla adeguatezza del domicilio dichiarate. 2.3. Con successiva memoria ex art. 611 cod. proc. pen. la difesa ha ribadito come il domicilio dichiarato dal Fersi fosse senz'altro idoneo, tant'è vero che durante l'arco temporale nel quale si è svolto il procedimento, egli si trovava ivi ristretto in regime di arresti domiciliari e poi di detenzione domiciliare, e tutte le notifiche effettuate presso lo stesso in quel periodo erano andate a buon fine. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il tema posto attiene alla sussistenza dei presupposti del rimedio della rescissione del giudicato riconosciuto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. in favore del soggetto che sia stato condannato in assenza, allorché questa sia dovuta alla incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.2.1. Nel caso in esame risulta che il Fersi, sottoposto a perquisizione la notte del 9.3.2015, aveva in quell'occasione dichiarato domicilio presso la propria abitazione ed aveva nominato un difensore di fiducia. Questi aveva successivamente rinunciato al mandato. In data 25.7.2016 era stato notificato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d'ufficio e in data 7.11.2016 era stato notificato il decreto di rinvio a giudizio presso il domicilio dichiarato, dove il ricorrente era risultato irreperibile. 2.2. Occorre, dunque, stabilire se la dichiarazione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia intervenute nella fase iniziale del procedimento, cui sia seguita la rinuncia al mandato del difensore, siano situazioni tali da escludere che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che questa sia incolpevole, ovvero, piuttosto, che egli si sia volontariamente sottratto a detta conoscenza. Conviene muovere, innanzitutto, dalla considerazione che in tema del processo in assenza - il quale è stato oggetto di un'evoluzione sia legislativa che giurisprudenziale volta ad adeguarne la disciplina ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea - centrale è il ruolo della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato che sola legittima lo svolgimento del processo in assenza. Le Sezioni unite di questa Corte - pronunciandosi in relazione alla previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale - hanno affermato che in tanto tale processo può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza europea, in quanto l'imputato ne abbia avuto conoscenza effettiva, tale dovendosi intendere solo la conoscenza di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, il quale contiene l'indicazione dell'accusa formulata, nonché del giorno e del luogo di svolgimento del giudizio. Per tale ragione si è escluso che possa ritenersi sufficiente la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e si è del pari esclusa la rilevanza della conoscenza legale o presunta conseguente a notifiche regolari (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01). Pertanto, il processo può ritenersi legittimamente celebrato in assenza soltanto nel caso in cui l'imputato, consapevole dello svolgimento del medesimo, abbia rinunciato a comparire, oppure si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso. 2.3. Con la successiva sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Isamil, Rv. 279420 - 01, le Sezioni unite sono intervenute ad interpretare il sistema del processo in assenza conseguente alle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e alla definitiva abrogazione del giudizio contumaciale, nel cui disegno la previsione dell'art. 629-bis si pone quale rimedio ripristinatorio per il caso in cui si sia proceduto in assenza sino alla condanna definitiva e il condannato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La richiamata pronuncia ha chiarito il rilievo degli indici di conoscenza introdotti nell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. escludendo che essi possano considerarsi come presunzioni, dal momento che una tale interpretazione «non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU». Ed infatti si è ribadito che il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e che, quindi, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato. Conclusione, questa, che trova conferma nella previsione recata dall'art. 420-quater cod. proc. pen. il quale dispone che quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria». In tale sistema, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., al fine di facilitare il compito del giudice, «ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato». Pertanto, l'elezione di domicilio, ovvero la nomina di un difensore di fiducia consentono di equiparare la notifica regolare ma non eseguita a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Ove invece una notifica regolare sia impossibile, dette situazioni non avranno alcun effetto, sicché l'eventuale irreperibilità del destinatario non consentirà che la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., seppur valida, prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza. In definitiva, dunque, l'art. 420-bis cod. proc. pen. estende la possibilità di procedere in assenza ai casi in cui, ricorrendo le situazioni da esso tipizzate, tali da giustificare una esigibile diligenza dell'interessato, la notifica sia stata effettuata a mani di soggetti diversi. Tale interpretazione risulta conforme alla ratio ispiratrice della riforma del processo in assenza, fondata sul principio per cui è possibile procedere solo ove sussista la certezza della conoscenza del processo, ovvero della volontaria sottrazione a tale conoscenza. Coerentemente, il rimedio della rescissione del giudicato viene riconosciuto in ragione della indicazione di vicende concrete che, non conosciute dal giudice, abbiano impedito la partecipazione dell'interessato al processo. 2.4. Con successiva pronuncia (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01), le Sezioni unite di questa Corte, hanno altresì affermato che, anche ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 420-bis, il giudice della rescissione è comunque tenuto a valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato r;masto assente nel corso dell'intero processo. Sicché, ove l'imputato alleghi di non aver avuto conoscenza del processo, il giudice deve valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel rispetto delle norme processuali. Tanto il dato letterale dell'art. 629-bis, quanto la considerazione della finalità dell'istituto della rescissione, che assegna centralità alla mancanza di prova della reale conoscenza del processo da parte dell'imputato che non vi abbia presenziato e di approntare tutela a chi sia stato involontariamente assente, inducono ad affermare che il rimedio rescissorio opera in tutti i casi in cui la mancata partecipazione «non sia stata addebitabile a libera determinazione e non abbiano operato i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell'irrevocabilità del provvedimento di condanna, evenienza verificabile, sia a fronte della legittima dichiarazione di assenza, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., che però non sia assistita dalla effettiva conoscenza del processo, sia quando l'assenza sia stata ritenuta dal giudice per effetto di erronea considerazione degli atti processuali e del mancato rilievo di eventuali nullità realmente occorse». In sostanza, il meccanismo rescissorio opera anche nelle ipotesi in cui la dichiarazione di assenza sia stata preceduta da notifiche affette da nullità assoluta, non rilevata dal giudice della cognizione, e che abbia precluso all'imputato la conoscenza del processo e dell'udienza, sicché la sua assenza non sia stata frutto di una scelta volontaria. 3. Applicando tali principi al caso in esame, si rileva come la Corte territoriale non ha dato conto deile ragioni in forza delle quali ha ritenuto che il Fersi fosse a conoscenza del processo a suo carico, nonostante che: - la dichiarazione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia fossero avvenute nella fase iniziale del procedimento; - vi sia stata successiva rinuncia al mandato difensivo, non avendo la Corte altresì dato conto del se il ricorrente fosse in concreto venuto a conoscenza di tale rinuncia; - non gli sia stato personalmente notificato alcun provvedimento formale di vocatio in iudicium. 4. Il provvedimento censurato va, pertanto, annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, onde verificare se tutte le vicende che emergono dagli atti e che sono state denunciate dal ricorrente, effettivamente incidano sulla non colpevole assenza di conoscenza del procedimento da parte del condannato. PQM Annulla l'ordinanza impugnat