CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32469/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/01/2026 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva e la nota spesepresentate nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, riguardanti lasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, sono inammissibiliper difetto di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesimedoglianze già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corteterritoriale;[OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima ha fatto corretta applicazione dei principi affermatida questa Corte secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del delitto diricettazione può essere desunta anche dall'omessa o inattendibile indicazionedella provenienza della cosa ricevuta, circostanza idonea a evidenziare la volontàdi occultamento compatibile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 29198 del25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265-01);[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso non si confrontano con le argomentazionisviluppate nella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una criticasoltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso percassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisionecensurata, con conseguente sanzione di inammissibilità ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;Rilevato che il quarto motivo di ricorso è inammissibile per genericità perchéprivo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. inquanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Rilevato, altresì, che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civileAnna [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttivadel giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del gradodi complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo indispositivo meglio enunciato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]