CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elli dal quale èrappresentato e difeso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura amargine del ricorso e allegata alla comparsa di costituzione di nuovodifensore, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via LivioAndronico 24, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale èNumero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026rappresentata e difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura incalce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 122/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO,pubblicata il 16/5/2019 e notificata il 23/6/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del5/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, reiterando leconclusioni della requisitoria scritta ex art. 378 cod. proc. civ.;sentiti in discussione orale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (per delega dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]) per parte ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per lacontroricorrente.1. Con atto di citazione notificato i 27/11/2013, GianninaTabarelli convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trento,[OSCURATO:PERSONA] e, premesso che, a seguito della separazionepersonale dal convenuto si era sciolta la comunione legale tra lorovigente, chiese la divisione dei beni immobili e mobili asseritamenteappartenenti ad entrambi e, per quel che qui ancora rileva,dell’immobile identificato in P.T. 1343 con la p.ed. 618 sub 1, adibito asede dell’azienda agrituristica [OSCURATO:PERSONA], identificato con lap.ed. 618 sub. 1, in C.C. Mezzocorona, nonché i terreni identificati nellaPT 17 II p.f. 1295, in PT 21, p.f. 1296/1, in PT 11 II p.f. 1296/2 in CCMezzolombardo, in [OSCURATO:TARGA], pf 533 in CC Mezzocorona, in [OSCURATO:TARGA],p.f. 508/3 in CC Zambana e, infine, lo scioglimento della comunioneordinaria e la conseguente divisione dell’immobile identificato in PT 896171/1 in CC Mezzocorona, appartenente a lei per 2/6 e al convenutoper 4/6, in parte espropriato nel 2008; indicò, altresì, quali beni dellaRic. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -2-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026comunione legale libretti e certificati di deposito, macchine efamiglia con il marito, essendo iscritta, come la figlia, all’albo degliimprenditori agricoli coltivatori diretti, sicché ne era derivata lacomunione di tutti i terreni agricoli.1.1. Il convenuto [OSCURATO:PERSONA], dopo aver sottolineato chel’avvocata difensore di parte attrice era coniuge di un magistrato deltribunale adito e avere eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 18della legge n. 247/2012, nella parte in cui non vieta, in tale ipotesi,l’assunzione del mandato, eccepì che il fabbricato destinato all’impresaagrituristica, insistente sulla p.e. 618 sub 1, non era bene comune inquanto il terreno su cui era stato edificato gli era pervenuto persuccessione ereditaria ed era, perciò, bene personale ex art. 179,comma 1, lettera b) e 934 cod. civ., così come non erano comuni iterreni agricoli acquistati in costanza di matrimonio perché destinatiall’esercizio della sua attività professionale; negò la collaborazionedella moglie nell’esercizio dell’impresa agricola; eccepì, infine, che ilbene in comunione ordinaria era stato soltanto simulatamente vendutodai fratelli all’attrice, ma in realtà era stato da lui a lei donato, con attonullo per difetto di forma; infine, in riconvenzionale, chiese la divisionedei risparmi della moglie.2. Con sentenza non definitiva n. 38/2016, il Tribunale, respintal’eccezione preliminare concernente la legittimità del mandato aldifensore di parte attrice, per quel che qui ancora rileva, dichiarò cheavrebbero dovuto essere divisi perché compresi nella comunione deresiduo i terreni identificati nella PT 17 II p.f. 1295, in PT 21, p.f.1296/1, in PT 11 II p.f. 1296/2 in CC Mezzolombardo, in [OSCURATO:TARGA], pf533 in CC Mezzocorona, in [OSCURATO:TARGA], p.f. 508/3 in CC Zambana e ilfabbricato adibito a esercizio dell’azienda agrituristica TrapinPiergiorgio, identificato con la p.ed. 618 sub. 1.Ric. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -3-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/20263. Con sentenza definitiva n. 372/2017, il Tribunale di Trento,dichiarato lo scioglimento della comunione, assegnò a ciascuno degliex coniugi, per quel che qui rileva, i beni già compresi nella comunionelegale secondo la proposta divisionale di cui alla relazione della c.t.u.Tranquillini, assegnando a [OSCURATO:PERSONA] i beni del lotto 1 e cioèl'edificio p.ed. 618 sub 1 CC Mezzocorona ivi inclusi gli arredi e a TrapinPiergiorgio i beni del lotto 2 e, cioè, i terreni p.f. 1295, 1296/1, 1296/2(7 pergole) in CC Mezzolombardo, nonché p.f. 533 (Zablani) CCMezzocorona, p.f. 508/3 (Ischiello) CC Zambana.3. Avverso entrambe le sentenze [OSCURATO:PERSONA] proposeappello, lamentando, tra l’altro, l’erroneo rigetto della eccezione diillegittimità costituzionale dell’art. 18 l. n. 247/2012, l’erroneaconsiderazione del fabbricato destinato all’esercizio della sua impresaagrituristica, identificato con la p.e. 618 sub 1 quale bene in comunionelegale de residuo ex art. 178 cod. civ. invece che bene personale exart. 179 cod. civ. e, in ogni caso, l’assegnazione di questo bene alla exmoglie, con conseguente preclusione della sua possibilità di continuarel’esercizio dell’impresa.4. Con sentenza n. 122/2019, la Corte d’appello di Trento rigettòintegralmente l’appello. In particolare, ritenne l’eccezione diillegittimità costituzionale non rilevante e infondata; confermò chel’unità adibita a struttura agrituristica costituiva bene della comunionede residuo ex art. 178 cod. civ., in quanto bene in concreto destinatoall’esercizio dell’impresa sussistente all’epoca dello scioglimento dellacomunione, ma, tuttavia, ne confermò l’assegnazione alla moglie;ricondusse pure alla comunione de residuo i terreni acquistati tra il1989 e il 1992 coltivati a vigneto perché componenti l’azienda con cuiTrapin svolgeva la sua attività di imprenditore agricolo.Ric. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -4-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/20265. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, PiergiorgioTrapin ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a cinque motivi,cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusionitrascritte in epigrafe.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 18 l. n. 247/2012 nellaparte in cui non vi è previsto che l’esercizio della professione diavvocato è incompatibile con lo stato di coniuge di magistratogiudicante e/o requirente, limitatamente al foro nel quale sonocompresi gli uffici giudiziari ove sono esercitate le funzioni; in tal sensola Corte territoriale avrebbe immotivatamente escluso la non manifestainfondatezza della questione, nonostante l’evidente necessità disalvaguardare le condizioni di parità nello svolgimento delcontraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 111, comma 2 Cost. e digarantire il diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado delprocedimento, a norma dell’art. 24, comma 2 e dell’art. 3, comma 1Cost. Per altro verso, la questione inciderebbe sulla libera concorrenzanell’esercizio della professione forense, da intendersi quale attivitàeconomica ai sensi dell’art. 101 TFUE.Infine, il ricorrente ha censurato la sentenza per avere la Corted'appello di Trento escluso la rilevanza della relazione di coniugioevidenziata tra il difensore e un magistrato del Tribunale, perché ilmagistrato coniuge della procuratrice dell’appellata aveva in realtàcessato il suo servizio quando ormai era concluso il primo grado: cosìdecidendo, non avrebbe considerato che la cessazione dal servizio delRic. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -5-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026magistrato coniuge era comunque avvenuta dopo la costituzione inappello dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ancora rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] base alla stessa procura del primo grado; ciò avrebbe implicato chela prospettata nullità della procura al momento del rilascio conseguenteal difetto di terzietà del difensore, in quanto insanabile e avrebbecausato la nullità dell’atto di citazione e degli atti derivati, rilevabiled’ufficio in ogni fase e grado del giudizio.1.1. La questione di incostituzionalità è manifestamenteinfondata. Il diritto di difesa – e, prima ancora, il diritto a un ricorsoeffettivo – che si traducono nel diritto a essere giudicati da un giudiceterzo e imparziale trovano la tutela diretta della loro attuazione nell’art.51 cod. proc. civ. che prevede, al n. 2, l’obbligo di astensione delGiudice– e così anche il suo coniuge - che sia parente fino al quartogrado o legato da vincoli di affiliazione o sia convivente o commensaleabituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; all’obbligo diastensione del Giudice corrisponde il potere della parte di chiedere laricusazione in caso di violazione di quest’obbligo.A ciò si aggiunga che, su diverso piano, come rilevato dalla Corted’appello, l’art. 18 del regio decreto n. 12 del 30/01/1941, recantel’Ordinamento giudiziario, prevedeva già nella formulazione introdottadall’art. 29 del d.lgs. n. 109 del 23/02/2006 l’incompatibilità di sedeper rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense,comunque considerando la rilevanza della professione forense svoltadai soggetti di cui al primo comma, l’organizzazione tabellaredell’Ufficio, la materia trattata sia dal magistrato che dal professionistae, in particolare, la distinzione dei settori del diritto civile, del dirittopenale e del diritto del lavoro e della previdenza e, ancora, all'internodei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriorespecializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazionetabellare.Ric. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -6-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il legislatore ordinario, pertanto, ha già garantito la pienariproposto la sua questione senza confrontarsi con le norme del codicegià evidenziate nella sentenza impugnata.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 177, 178, 179 e 934 cod. civ.,per avere la Corte incluso nella comunione legale de residuo la porzionedi edificio ottenuta dalla ristrutturazione del preesistente rustico efienile adibita a sede della sua azienda Agritur, laddove invece taleporzione costituirebbe suo bene personale ai sensi dell’art. 179, comma1 lettera b) cod. civ., in quanto acquistato a titolo di successione percausa di morte. La Corte avrebbe correttamente affermato che lacostruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime dicomunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietàpersonale ed esclusiva dell’odierno ricorrente appartiene alla proprietàpersonale ed esclusiva di quest’ultimo, in applicazione dell’art. 834 cod.civ., ma avrebbe poi erroneamente ritenuto che la successivadestinazione di detta costruzione all’esercizio di impresa costituita dopoil matrimonio ne abbia determinato l’inclusione nella comunione deresiduo ai sensi dell’art. 178 cod. civ. Secondo il ricorrente, invece, ladestinazione rileverebbe soltanto quando al suo scopo sia statospecificamente finalizzato l’acquisto dei beni; altrimenti, la soladestinazione non sarebbe sufficiente, per sé sola, a escludere la naturapersonale del bene, anche in ipotesi di acquisto per accessione; la Corteterritoriale avrebbe invocato a sostegno della decisione unagiurisprudenza inconferente in quanto relativa a beni acquistati duranteil matrimonio a titolo oneroso; ha concluso, in tal senso, che nellacomunione de residuo ex art. 178 cod. civ. possono essere unicamentericompresi i beni «acquistati» dal coniuge a titolo oneroso per essereRic. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -7-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026destinati all’esercizio dell’impresa, ma non certamente quelli acquistatiper successione o accessione perché personali.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazionedell’art. 179, comma 1 lettera d), per avere il Giudice di secondo gradocompreso nella comunione de residuo gli appezzamenti di terrenoacquistati dal ricorrente in costanza di matrimonio e da lui coltivati avigneto nell’esercizio della sua professione di agricoltore, sebbene, neicontratti di acquisto, la controricorrente avesse dichiarato trattarsi diacquisto di beni destinati all’esercizio della sua professione;erroneamente, inoltre, la Corte d’appello avrebbe qualificato l’attivitàdi coltivatore diretto da lui esercitata come attività imprenditorialeinvece che professione intellettuale in difetto di un’esplicitamotivazione sul punto, sebbene egli fosse iscritto all’albo dei lavoratoriagricoli, come previsto dall’art. 2229 cod. civ. e fosse stata l’unicapersona costantemente addetta alla coltivazione dei terreni e alladirezione dell’impresa agricola con personale esclusiva responsabilità;in tal senso, sarebbe stata giustificata l’attribuzione personale di questibeni.3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione perché involgenti entrambil’individuazione dei beni ritenuti dai Giudici del merito in comunione deresiduo ex art. 178 cod. civ., sono infondati.La Corte d’appello - e il Tribunale prima - hanno rilevatoinnanzitutto che la costruzione identificata con la p.ed. 618 sub 1 CCMezzocorona è stata realizzata da Trapin sull’immobile ricevuto insuccessione dal padre; in applicazione dell’art. 934 cod. civ., l’hannoperciò, correttamente, esclusa dalla comunione. Per giurisprudenzaormai consolidata di questa Corte, infatti, il principio generaledell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., in base al quale ilRic. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -8-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazionela proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroganella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquistodella proprietà per accessione avviene a titolo originario senza lanecessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquistiai quali è applicabile l'art. 177, comma 1 cod. civ. hanno caratterederivativo, essendone espressamente prevista una genesi di naturanegoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanzadi matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugisul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua voltaproprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge nonproprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta,previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il propriosostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniugele somme spese a tal fine (in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 28258 del04/11/2019; Cass. Sez. 2, n. 27412 del 29/10/2018; Cass., Sez. Un.,n. 651 del 27/01/1996).3.2. La Corte d’appello ha quindi confermato (sia pure con unincerto riferimento alla gestione dell’impresa da parte di entrambi iconiugi) che, in quanto bene destinato all’esercizio dell’impresa,«l’immobile adibito ad agriturismo rientra nell’esclusiva sferaapplicativa dell’art. 178, per cui sussistendo all’epoca delloscioglimento della comunione tra i coniugi, è bene facente parte dellac.d. comunione de residuo» (pag. 29 della sentenza, secondocapoverso).La stessa controricorrente ha poi specificamente affermato, nelsuo controricorso (pag. 21, ultimo capoverso), di non avere piùinteresse a riproporre la sua «tesi principale» secondo cui ella avrebbepartecipato alla conduzione dell’azienda e, in conseguenza, nella specieavrebbe dovuto operare l’art. 177 cod. civ. e non l’art. 178 cod. civ.Ric. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -9-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026Certamente, pertanto, nel presente giudizio ancora si controverteunicamente della riconducibilità del fabbricato identificato alla p.ed.618 sub 1 e dei terreni alla disciplina dell’art. 178 cod. civ. o dell’art.179 cod. civ. (non più dell’art. 177 cod. civ.) e alle modalità discioglimento della sola comunione de residuo.3.2.1. Ciò puntualizzato, la Corte territoriale, confermando anchesul punto la decisione del Tribunale, ha pure chiarito che sia l’edificiosuddetto che i terreni p.f. 1295, 1296/1, 1296/2 (7 pergole) in CCMezzolombardo, nonché p.f. 533 (Zablani) CC Mezzocorona, p.f. 508/3(Ischiello) CC Zambana, acquistati questi ultimi in costanza dimatrimonio e certamente destinati all’esercizio dell’impresa agricola,non possono essere considerati quali beni personali, esclusi dallacomunione de residuo, perché il legislatore ha operato una nettadistinzione tra beni destinati all'esercizio di impresa e beni professionali– personali, strumentali alle professioni cd. liberali, così come distintisono nel codice l’attività imprenditoriale e la professione.La decisione è immune da censure: diversamente da quantoargomentato con i due motivi di ricorso, l’attività di imprenditore,anche agricolo, non può coincidere con la professione intellettuale: ilprofessionista svolge un lavoro caratterizzato da una struttura moltoagile o addirittura assente, laddove l’imprenditore necessita, oltre lasua competenza specifica, di un’organizzazione strutturata, di capitalecircolante e di una complessa rete di rapporti di dare e avereindispensabile allo sviluppo della sua attività.Queste fondamentali differenze si riflettono nella soluzione dellacomunione differita codificata nell’art. 178 cod. civ.: il legislatore haprivilegiato l'esercizio dell'impresa e gli interessi dei creditori a essacollegati, nel senso che essi hanno esclusiva potestà di rivalersi su dettibeni sino al momento dello scioglimento della comunione; allo stessotempo, tuttavia, ha conciliato, con questa soluzione, la tutela dell'altroRic. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -10-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026coniuge, conseguendo la finalità di garantire l’uguaglianza delle sortieconomiche dei coniugi in relazione agli eventi verificatisi dopo ilmatrimonio, a riconoscimento della pari contribuzione allo sviluppoeconomico e al sostentamento della famiglia, sia pure con differentimezzi; per altro verso, è stato così assicurato al singolo coniuge unadeguato spazio di autonomia nell’esercizio delle proprie attivitàimprenditoriali e, in generale, nella gestione dei propri redditi da lavorocome pure dei frutti ricavati dai beni personali.3.3. Ciò posto, è evidente che la natura personale dei benisuindicati e la loro destinazione all’esercizio dell’impresa, nella specieincontestata perché l’immobile è stato adibito a sede dell’agriturismo ei terreni sono stati acquistati per l’esercizio dell’attività di coltivazione,non sono affatto incompatibili né tanto meno lo è il loro essere confluitinella comunione de residuo ex art. 178 cod. civ. allo scioglimento dellacomunione legale.Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, precisato chel’obiettivo di tutta la disciplina ex art. 178 cod. civ. è stato quello diconseguire un necessario ed equilibrato bilanciamento fra alcuniprincipi, tutti di rango costituzionale e, come tali, meritevoli in ugualmodo di tutela, quali la tutela della famiglia (art. 29 Cost.), il principiodi pari uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.), la libertà di iniziativaeconomica (art. 41 Cost.), la remunerazione del lavoro (art. 35): ne èseguita la previsione, accanto ai beni che ricadono in comunioneimmediata, e che entrano cioè nel patrimonio comune al momento delloro acquisto, di una serie di beni che restano personali durante lavigenza del regime patrimoniale legale, ma che sono attratti alladisciplina della comunione legale nella misura in cui essi sianosussistenti al momento dello scioglimento del rapporto e dellacomunione legale; la natura «personale» di questi beni durante lavigenza della comunione, garantisce al coniuge imprenditore il potereRic. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -11-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026di gestione dell'impresa, investendo a suo piacimento gli utili, edisponendo nel modo più libero dei beni e degli incrementi aziendali.Ne deriva che i beni oggetto della comunione de residuo, e inparticolare quelli di cui all’art. 178 cod. civ. che rilevano nella vicendain esame, non possano considerarsi comuni, almeno fin tanto che nonsia intervenuta una causa di scioglimento del regime legale (e nonrilevando a tal fine la sola cessazione della destinazione dei beniall’impresa ovvero il venir meno della qualità di imprenditore in capo alconiuge) (Cass., Sez. Un., n. 15889 del 17/05/2022).3.4. Diversamente non può rilevare alcuna dichiarazione delconiuge in sede di atto di acquisto di questa tipologia di beni, comeinvece sostenuto nella terza censura in riferimento ai terreni.Questa Corte, infatti, ha chiarito che nel regime della comunione legalei beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugie destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo ilmatrimonio, fanno parte della comunione de residuo e rinvengono laloro compiuta disciplina nell'art. 178 cod. civ.; non si applica, pertanto,la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 179 cod. civ.laddove consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dallacomunione, purché all'atto di acquisto abbia «partecipato» anche ilconiuge non acquirente rilasciando una dichiarazione di assenso ai finidell'esclusione, giacché detta previsione si riferisce soltanto alle diverseipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui ècompresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all'eserciziodella professione, non equiparabili ai beni destinati all'eserciziodell'attività imprenditoriale.Il regime patrimoniale della comunione fra coniugi, infatti,definita legale in quanto trova applicazione, sulla base delle disposizionidel legislatore, in assenza di una diversa volontà dei coniugi stessi,prevede, tra l'altro, a fronte della regola generale di cui all'art. 177 cod.Ric. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -12-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026civ. che individua i beni «oggetto della comunione», le due rilevantieccezioni di cui agli artt. 178 e 179 cod. civ. e, cioè, i beni destinati inconcreto all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi e i cosiddetti benipersonali: i beni di cui all'art. 178 cod. civ. devono, allora, qualificarsisulla base dell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopoil matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non dientrambi i coniugi, nel qual caso si applica l'art. 177 d) cod. civ.,mentre i beni ex art. 179 cod. civ. si caratterizzano per la loro strettaappartenenza alla sfera «personale» di un coniuge, strumentali rispettoall'estrinsecazione della sua personalità, come nell'ipotesi in cuiservano «all'esercizio della professione», intendendosi una professioneliberale.Nel primo caso ogni bene acquistato dal coniuge-imprenditoreper l'esercizio della propria attività imprenditoriale, per quanto dispostodal richiamato art. 178 cod. civ., entra comunque nella comunionelegale in modo differito; nel secondo caso, invece, detti beni personalinon sono oggetto della comunione, fatta salva l'eccezione di cui alsecondo comma dell'art. 179 cod. civ. che, con riferimento alle ipotesidi cui alle lettere e), cioè i beni che servono all'esercizio dellaprofessione ed f), prevede, quale ulteriore presupposto della loroesclusione dalla comunione, la «partecipazione» all'atto di acquistoanche dell'altro coniuge e la relativa dichiarazione di assenso a tal fine.È stato perciò affermato e deve qui ribadirsi, proprio in virtù diquesta netta distinzione operata dal legislatore, che con l'art. 178 cod.civ. (che riguarda sia beni immobili che mobili) il legislatore haprivilegiato l'esercizio dell'impresa (conciliandolo al tempo stesso conla tutela dell'altro coniuge, proprio nello stabilire la particolare ipotesidella comunione differita) e gli interessi dei creditori ad essa collegati(nel senso che hanno esclusiva potestà di rivalersi su detti beni sino almomento dello scioglimento della comunione), mentre con la disciplinaRic. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -13-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026dei beni personali ha inteso tutelare in assoluto la sfera individuale-soggettiva del coniuge, eccettuate le ipotesi dell’ultimo comma dell'art.179 cod. civ. (solo per i beni immobili e per i beni mobili per i quali èdisposta la pubblicità) in virtù del potenziale incremento patrimonialeche detti beni oggettivamente apportano alla comunione.L’inciso dell'art. 179 lett. d) cod. civ., «tranne quelli destinati allaconduzione di un'azienda facente parte della comunione» non significaperò che anche i beni dell’impresa gestita da un sol coniuge possanorientrare in quelli personali, con l'ulteriore conseguenzadell'applicabilità ad essi dell'ultimo comma dello stesso art. 179: illegislatore, nonostante la tecnica legislativa impropria, non ha intesocerto sovvertire la distinzione posta agli artt. 178 e 179 cod. civ., maha voluto unicamente raccordarsi alla diversa e precedente previsionedell'art. 177 lett. d), secondo cui costituiscono oggetto della comunionele aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.Per queste considerazioni è stato ritenuto non «adattabile» albene funzionale all'esercizio dell'attività imprenditoriale il requisitodell'assenso dell'altro coniuge, al momento dell’acquisto, all'esclusionedalla comunione (così, Cass. Sez. 1, n. 18456 del 19/09/2005; Cass.Sez. 3, n. 25448 del 06/12/2007; Cass. Sez. 6 - 2, n. 19204 del28/09/2015, in motivazione) e perciò la terza censura risulta infondatapure sul punto.4. Con il quarto motivo, intestato al n. 5 del comma 1 dell’art.360 cod. proc. civ. e subordinato al rigetto dei due motiviprecedentemente riportati, il ricorrente ha sostenuto, l’omesso esameda parte della Corte d’appello di un fatto decisivo per il giudizio,consistente nel non avere valutato, come da lui evidenziato nel suoottavo motivo d’appello – riportato testualmente in ricorso e comunquerisultante in dettaglio dalla sentenza impugnata a pag. 22 - chel'assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] e non a lui della porzione del fabbricato doveRic. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -14-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026era esercitata l’impresa avrebbe certamente precluso la prosecuzionedella sua attività, sicché la sua attività agrituristica sarebbe cessata «lostesso giorno in cui la sentenza che ne assegna la sede alla signoraTabarelli passerà in giudicato».2. Il motivo è ammissibile e fondato. È necessario premettereche, con la sua censura, il ricorrente ha posto in rilievo un vizio delprogetto divisionale, come recepito nella sentenza definitiva n.372/2017 e confermato dalla Corte d’appello, con cui, nelloscioglimento della comunione de residuo è stato attribuito all’exconiuge [OSCURATO:PERSONA] il diritto di proprietà su un bene che ne era oggetto,la particella edificiale 618 sub 1, in cui egli esercitava la sua impresa diagriturismo, così precludendo la sopravvivenza della sua attività congrave pregiudizio economico suo e della famiglia.La Corte di Trento ha, infatti, confermato l’assegnazione allacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile adibito a sede dell’attività diazienda agrituristica [OSCURATO:PERSONA] per garantire, come chiarito dalTribunale, l’attribuzione dell’unico fabbricato alla moglie e scongiurarei costi di divisione degli impianti del fabbricato e la «polverizzazionedella proprietà rurale», sebbene Trapin avesse ben rappresentato cheil fabbricato costituiva un bene per l’esercizio dell’impresa da lui avviatain costanza di matrimonio e la perdita gli avrebbe precluso laprosecuzione della sua attività.È evidente, allora, che, di là dell'intestazione del motivo al n. 5dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostanzialmente denunciatoun vizio di violazione di legge ex n. 3, in particolare dell’art. 178 cod.civ., per avere la Corte d’appello del tutto trascurato di considerare laratio della previsione di una comunione soltanto differita e lo scopo cuitende la disciplina del suo scioglimento: in tal senso, il motivo deveessere riqualificato, perché la configurazione formale della rubrica delmotivo non ha contenuto vincolante per la individuazione del vizioRic. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -15-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di dirittodell'impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenutodella censura (Cass. Sez. 1, n. 7981 del 30/03/2007; Cass. Sez. 2 n.10862 del 07/05/2018; Cass. Sez. 5, n. 12690 del 23/05/2018).Così riqualificato, il motivo è ammissibile e il vizio di leggedenunciato è certamente sussistente.Con la decisione suesposta, invero, la Corte territoriale non si èconformata ai principi stabiliti da questa Corte a Sezioni Unite con lasentenza n. 15882 del 2022 già qui richiamata, secondo cui, in ipotesidi impresa riconducibile a uno solo dei coniugi e costituita dopo ilmatrimonio, ricadente nella cd. comunione de residuo, al momentodello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta undiritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complessoorganizzato, determinato al momento della cessazione del regimepatrimoniale legale, al netto delle eventuali passività esistenti allamedesima data.In particolare, le Sezioni Unite hanno proprio rimarcato che, conlo scioglimento della comunione de residuo, l’attribuzione di un dirittoreale sui beni che la compongono, provocando lo smembramentodell’azienda, potrebbe certamente arrecare un potenziale attentato allastessa sopravvivenza dell’impresa del coniuge che la esercitava, inevidente controtendenza con l’esigenza, fortemente sostenuta a livellosovranazionale, e in particolare unionale, di approntare validistrumenti, anche dal punto di vista legislativo, per assicurare lasopravvivenza delle imprese a fronte di vicende potenzialmentedestabilizzanti (riprova ne è la previsione, in vista dell’evento mortedell’imprenditore, del cd. patto di famiglia ex art. 768 bis e ss.,introdotti dalla legge n. 55/2006) (così in Cass., Sez. Un., n.15882/2022 cit.).Ric. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -16-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026Con l’art. 178 cod. civ., il legislatore ha voluto bilanciarel'autonomia individuale e professionale di un coniuge con l'esigenza ditutelare la parità dell’altro coniuge e garantire il sostentamento dellafamiglia; i beni, gli utili e gli incrementi dell'attività d'impresa chedurante il matrimonio sono rimasti nella sola disponibilità del o dellaconiuge imprenditore per garantirgli/le una libera gestione, alla finedel rapporto di coniugio e al momento di scioglimento della comunionelegale sono considerati valori di un patrimonio condiviso e devonoessere distribuiti.Pertanto, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato chenel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopoil matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momentodello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta undiritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complessoorganizzato, determinato al momento della cessazione del regimepatrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti allamedesima data.Il motivo è perciò fondato e la sentenza deve essere cassata.5. Il quinto motivo è inammissibile perché non contiene alcunaeffettiva censura, ma ha invocato unicamente una nuovaregolamentazione delle spese in ipotesi di accoglimento del ricorso.3. Per queste ragioni il ricorso è accolto nel quarto motivo,rigettati il secondo e il terzo e dichiarati inammissibili il primo e ilquinto.La sentenza impugnata deve, in conseguenza, essere cassata,con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione,perché provveda allo scioglimento della comunione de residuo inapplicazione dei principi di diritto richiamati e dei rilievi in fatto svolti.Statuendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese dilegittimità.Ric. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -17-Numero registro generale 22741/2019Numero sezionale 1678/2025Numero di raccolta generale 21412/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati il secondoe il terzo e dichiarati inammissibili il primo e il quinto; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diTrento, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 5 giugno 2025.Il Consigliere rel. est. La PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2019 n. 22741 sez. 2 - ud. 5-6-2025 -18-