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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12766/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, 1.go [OSCURATO:PERSONA] n.6 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell'Avvocatura Generale di Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d'Oro n.285 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -contro ricorrente- per la cassazione della sentenza n.3/2/13 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 18 gennaio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la Stile s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso avverso la cartella, notificatale dal Concessionario per la riscossione per la Provincia di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto cessionaria di un ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di I.V.A., ritenute alla fonte, addizionali comunale e regionale, interessi e sanzioni da quest'ultima dovute per l'annualità 2001. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ancona respinse il ricorso e la decisione, appellata dalla Società, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale delle Marche (d'ora in poi C.T.R.).

In particolare, il Giudice di appello rilevava che il contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. era stato chiamato a rispondere solidariamente degli addebiti, in qualità di cessionaria della società [OSCURATO:PERSONA] ...e che l'opposizione per carenza degli elementi in base agli artt.25 e 26 del d.P.R. 602/73 doveva proporsi nei 20 giorni dalla notifica presso il giudice ordinario.

In ordine all'invocata limitazione della responsabilità solidale rilevava che il contribuente non aveva richiesto all'Amministrazione finanziaria alcuna certificazione sulla esistenza di contestazioni in corso e di contestazioni già definite su debiti non soddifatti dal cedente.

Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso su tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistono con autonomi controricorsi.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale, la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione ai n.ri 3, 4 e 5 dell'art.360 cod.proc.civ., 112 cod.proc.civ. e 36 D.Igs. n.546/92, omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente si duole dell'assoluta carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello, relativi alla carenza assoluta di motivazione della cartella impugnata, rispetto ai quali la C.T.R. si era limitata a illustrare le difese delle parti, senza prendere posizione sul punto, e sul dedotto bene ficium excussionis rispetto al quale la C.T.R. si era limitata a confermare la sentenza impugnata. 1.1 La censura è, all'evidenza, inammissibile in quanto al ricorso è applicabile, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 18 gennaio 2013, la nuova disposizione di cui al numero 5 del primo comma dell'art.360 cod.proc.civ. che prevede quale vizio denunciabile il solo omesso esame di un fatto decisivo e che ha espunto qualsiasi altro vizio di carenza motivazionale.

Né può ravvisarsi, nel caso in esame, la nullità della sentenza per essere la motivazione apparente.

La C.T.R., infatti, seppur in forma sintetica, ha esplicitato, anche attraverso la legittima condivisione a una delle tesi difensive, l'iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione adottata. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione agli artt.360, primo comma, numeri 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.14 del d.lgs. 472 del 1997 nonché un'omessa ed insufficiente motivazione.

In sintesi, la ricorrente si duole che la C.T.R. abbia apoditticamente affermato che non avesse fondamento la pretesa limitazione di responsabilità laddove questa soggiaceva a limitazioni tra cui il beneficium excussionis e la delimitazione della responsabilità solidale alle sole violazioni commesse dal cedente entro i limiti degli effetti economici che si sono prodotti sul patrimonio da lui acquisito, e, agli atti degli Uffici, prosegue la ricorrente, alla data del trasferimento del ramo di azienda tale debito non esisteva, come riportato dalla certificazione all'uopo richiesta e prodotta innanzi alla C.T.R. 3.La mancata valutazione, da parte della C.T.R., delle risultanze di detta certificazione concreta la censura articolata con il terzo motivo di ricorso rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cpc, mancata valutazione della prova documentale offerta, omessa motivazione, sotto il profilo dell'art.360 c.p.c., c.1, n.4 e 5.

4. Le censure, connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono infondate. 4.1 Premesso che la cartella impugnata risultava sufficientemente e idoneamente motivata recando, per come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la causale della pretesa (ovvero la qualità di cessionaria del ramo di azienda da potere della contribuente cedente per tributi non corrisposti nell'annualità 2001) va rilevato che non era necessario -come, invece, preteso dalla ricorrente- che la cartella contenesse anche l'indicazione dell'insufficienza del patrimonio della cedente e della preventiva escussione nei suoi confronti.

Questa Corte, infatti, sulla scia della sentenza n.29709 del 16.12.2020 delle Sezioni Unite (citata dalla ricorrente in memoria) ha già avuto modo di statuire il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui «in tema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la violazione del beneficium excussionis non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma causa petendi impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992».(v.Cass.Sez.5, n.14736 del 27/05/2021). 4.2.Nel caso in esame, peraltro, non si pone neppure un problema in ordine al profilo probatorio ed al conseguente onere, emergendo incontestato, dagli scritti difensivi delle parti, che nei confronti della società cedente il ramo di azienda era stato tentato infruttuosamente un pignoramento. 4.3 In ordine all'ulteriore violazione di legge, dedotta con specifico riguardo alla limitazione di responsabilità del cessionario, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 14/03/2014, n. 5979 richiamata, di recente, da Cass.sez.5, n.29722 del 29.12.2020), che «Le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 introducono misure antielusive a tutela dei crediti tributari, di natura speciale rispetto alla ordinaria disciplina dell'art. 2560co.2 c.c., evitando che, attraverso il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, od anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, l'originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell'interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziare.

Tali misure, che trovano giustificazione nella particolare rilevanza che il complesso dei beni destinati all'esercizio di una attività economica organizzata assume rispetto alla generale responsabilità patrimoniale cui il debitore è tenuto ai sensi dell'art. 2741 c.c., si risolvono nella previsione di una responsabilità solidale e sussidiaria del soggetto cessionario per i debiti tributari gravanti sul soggetto cedente, modulata secondo una diversa estensione correlata al legittimo affidamento ingenerato dalle informazioni fornite dalla Amministrazione finanziaria al soggetto cessionario, venendo la norma a distinguere nettamente la ipotesi di cessione d'azienda conforme a legge (art. 14 commi 1, 2 e 3) dal negozio di cessione d'azienda in frode al Fisco (art. 14 commi 4 e 5), nel primo caso conformando la responsabilità del soggetto cessionario come sussidiaria (beneficium excussionis) e limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione della azienda o del ramo di azienda) e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal soggetto cedente nel triennio anteriore il trasferimento dell'azienda o del ramo, ovvero relative a violazioni commesse anche anteriormente, per sanzioni od imposte "già irrogate o contestate - nel triennio - comma 1 -, ovvero entro i limiti del "debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi." - commi 2 e 3-) secondo un criterio incentivante volto a premiare la diligenza del soggetto cessionario nell'acquisire dagli Uffici finanziari, prima della conclusione del negozio traslativo, le informazioni sulla posizione debitoria del soggetto cedente nei confronti del Fisco». 4.4.Nel caso in esame, la sentenza impugnata, nel richiedere l'anteriorità, rispetto alla data di trasferimento di azienda della richiesta di informazioni agli Uffici finanziari, è conforme ai superiori principi e rimane esente da censura, emergendo inequivocabilmente dagli atti che la certificazione, in esame, venne richiesta, rilasciata ed esibita solo nella pendenza del secondo grado di giudizio.

5. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato. 6.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore delle controricorrenti come in dispositivo sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate in favore di Agenzia delle entrate in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito e in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in euro 2.300, oltre euro 200 per esborsi, 15 % a titolo di spese forfetarie, i.v.a, e c.p.a.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, 1.go [OSCURATO:PERSONA] n.6 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell'Avvocatura Generale di Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d'Oro n.285 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -contro ricorrente- per la cassazione della sentenza n.3/2/13 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 18 gennaio 2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Stile s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso avverso la cartella, notificatale dal Concessionario per la riscossione per la Provincia di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto cessionaria di un ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di I.V.A., ritenute alla fonte, addizionali comunale e regionale, interessi e sanzioni da quest'ultima dovute per l'annualità 2001. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ancona respinse il ricorso e la decisione, appellata dalla Società, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale delle Marche (d'ora in poi C.T.R.). In particolare, il Giudice di appello rilevava che il contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. era stato chiamato a rispondere solidariamente degli addebiti, in qualità di cessionaria della società [OSCURATO:PERSONA] ...e che l'opposizione per carenza degli elementi in base agli artt.25 e 26 del d.P.R. 602/73 doveva proporsi nei 20 giorni dalla notifica presso il giudice ordinario. In ordine all'invocata limitazione della responsabilità solidale rilevava che il contribuente non aveva richiesto all'Amministrazione finanziaria alcuna certificazione sulla esistenza di contestazioni in corso e di contestazioni già definite su debiti non soddifatti dal cedente. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso su tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistono con autonomi controricorsi. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale, la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione ai n.ri 3, 4 e 5 dell'art.360 cod.proc.civ., 112 cod.proc.civ. e 36 D.Igs. n.546/92, omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente si duole dell'assoluta carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello, relativi alla carenza assoluta di motivazione della cartella impugnata, rispetto ai quali la C.T.R. si era limitata a illustrare le difese delle parti, senza prendere posizione sul punto, e sul dedotto bene ficium excussionis rispetto al quale la C.T.R. si era limitata a confermare la sentenza impugnata. 1.1 La censura è, all'evidenza, inammissibile in quanto al ricorso è applicabile, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 18 gennaio 2013, la nuova disposizione di cui al numero 5 del primo comma dell'art.360 cod.proc.civ. che prevede quale vizio denunciabile il solo omesso esame di un fatto decisivo e che ha espunto qualsiasi altro vizio di carenza motivazionale. Né può ravvisarsi, nel caso in esame, la nullità della sentenza per essere la motivazione apparente. La C.T.R., infatti, seppur in forma sintetica, ha esplicitato, anche attraverso la legittima condivisione a una delle tesi difensive, l'iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione adottata. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione agli artt.360, primo comma, numeri 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.14 del d.lgs. 472 del 1997 nonché un'omessa ed insufficiente motivazione. In sintesi, la ricorrente si duole che la C.T.R. abbia apoditticamente affermato che non avesse fondamento la pretesa limitazione di responsabilità laddove questa soggiaceva a limitazioni tra cui il beneficium excussionis e la delimitazione della responsabilità solidale alle sole violazioni commesse dal cedente entro i limiti degli effetti economici che si sono prodotti sul patrimonio da lui acquisito, e, agli atti degli Uffici, prosegue la ricorrente, alla data del trasferimento del ramo di azienda tale debito non esisteva, come riportato dalla certificazione all'uopo richiesta e prodotta innanzi alla C.T.R. 3.La mancata valutazione, da parte della C.T.R., delle risultanze di detta certificazione concreta la censura articolata con il terzo motivo di ricorso rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cpc, mancata valutazione della prova documentale offerta, omessa motivazione, sotto il profilo dell'art.360 c.p.c., c.1, n.4 e 5. 4. Le censure, connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono infondate. 4.1 Premesso che la cartella impugnata risultava sufficientemente e idoneamente motivata recando, per come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la causale della pretesa (ovvero la qualità di cessionaria del ramo di azienda da potere della contribuente cedente per tributi non corrisposti nell'annualità 2001) va rilevato che non era necessario -come, invece, preteso dalla ricorrente- che la cartella contenesse anche l'indicazione dell'insufficienza del patrimonio della cedente e della preventiva escussione nei suoi confronti. Questa Corte, infatti, sulla scia della sentenza n.29709 del 16.12.2020 delle Sezioni Unite (citata dalla ricorrente in memoria) ha già avuto modo di statuire il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui «in tema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda, poiché la violazione del beneficium excussionis non configura un vizio proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma causa petendi impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione dell'atto riscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992».(v.Cass.Sez.5, n.14736 del 27/05/2021). 4.2.Nel caso in esame, peraltro, non si pone neppure un problema in ordine al profilo probatorio ed al conseguente onere, emergendo incontestato, dagli scritti difensivi delle parti, che nei confronti della società cedente il ramo di azienda era stato tentato infruttuosamente un pignoramento. 4.3 In ordine all'ulteriore violazione di legge, dedotta con specifico riguardo alla limitazione di responsabilità del cessionario, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 14/03/2014, n. 5979 richiamata, di recente, da Cass.sez.5, n.29722 del 29.12.2020), che «Le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 introducono misure antielusive a tutela dei crediti tributari, di natura speciale rispetto alla ordinaria disciplina dell'art. 2560co.2 c.c., evitando che, attraverso il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, od anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, l'originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell'interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziare. Tali misure, che trovano giustificazione nella particolare rilevanza che il complesso dei beni destinati all'esercizio di una attività economica organizzata assume rispetto alla generale responsabilità patrimoniale cui il debitore è tenuto ai sensi dell'art. 2741 c.c., si risolvono nella previsione di una responsabilità solidale e sussidiaria del soggetto cessionario per i debiti tributari gravanti sul soggetto cedente, modulata secondo una diversa estensione correlata al legittimo affidamento ingenerato dalle informazioni fornite dalla Amministrazione finanziaria al soggetto cessionario, venendo la norma a distinguere nettamente la ipotesi di cessione d'azienda conforme a legge (art. 14 commi 1, 2 e 3) dal negozio di cessione d'azienda in frode al Fisco (art. 14 commi 4 e 5), nel primo caso conformando la responsabilità del soggetto cessionario come sussidiaria (beneficium excussionis) e limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione della azienda o del ramo di azienda) e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal soggetto cedente nel triennio anteriore il trasferimento dell'azienda o del ramo, ovvero relative a violazioni commesse anche anteriormente, per sanzioni od imposte "già irrogate o contestate - nel triennio - comma 1 -, ovvero entro i limiti del "debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi." - commi 2 e 3-) secondo un criterio incentivante volto a premiare la diligenza del soggetto cessionario nell'acquisire dagli Uffici finanziari, prima della conclusione del negozio traslativo, le informazioni sulla posizione debitoria del soggetto cedente nei confronti del Fisco». 4.4.Nel caso in esame, la sentenza impugnata, nel richiedere l'anteriorità, rispetto alla data di trasferimento di azienda della richiesta di informazioni agli Uffici finanziari, è conforme ai superiori principi e rimane esente da censura, emergendo inequivocabilmente dagli atti che la certificazione, in esame, venne richiesta, rilasciata ed esibita solo nella pendenza del secondo grado di giudizio. 5. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato. 6.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore delle controricorrenti come in dispositivo sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate in favore di Agenzia delle entrate in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito e in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in euro 2.300, oltre euro 200 per esborsi, 15 % a titolo di spese forfetarie, i.v.a, e c.p.a. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
Sentenza Cassazione n. 12766/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris