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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 08556/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22340/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio legale Rappazzo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2403/2022 depositata il 31/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di Napoli ha accolto l’azione revocatoria fallimentare proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Comercial de Hojalata y Metales s.a. (società di dirittospagnolo, breviterComesa) in relazione a pagamenti avvenuti - in parte tramite compensazione , in parte tramite restituzione di merce e in parte in denaro - nei sei mesi anteriori alla registrazione di una domanda di concordato preventivo.

La sentenza, impugnata dalla convenuta, è stata riformata dalla corte d’appello di Napoli previo esame diretto e assorbente del quarto motivo di gravame, poiché la curatela non aveva rispettato il termine perentorio concesso dal giudice istruttore per la rinnovazione dell’atto di citazioneai sensi dell’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., da eseguirsi entro il 14-6-2016; con la duplice conseguenza che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto esser dichiarato estinto su conforme eccezione della convenuta, costituitasia tal fine, e che la domanda doveva essere respinta per effetto della maturazione della decadenza di cui all’art. 69-bis, primo comma, legge fall., stante la mancata produzione degli effetti sostanziali e processuali discendenti dalla citazione consegnataper la notifica il 6 - 11 - 2015. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

La società [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e ha proposto, a sua volta, due motivi di ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione I -Nel ricorso principale sono dedotti i seguenti mezzi:(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 164 e 291 cod. proc. civ. in riferimento al principio di ripresa del procedimento notificatorio, a fronte dell’affermato mancato rispetto del termine perentorio per la rinnovazione dell’atto di citazione; (ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 163-bis, 164 e 291 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 153 e 70 disp. att. stesso codice, in riferimento alla riduzione a metà dei termini a comparire di cui all’ordinanza adottata dal giudice istruttore il 19-7-2016, cosa che avrebbe determinato a sua volta il differimento del termine stabilito per rinnovare l’atto; (iii) violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 164, 291 e 307 stesso codice in riferimento al principio del raggiungimento dello scopo, poiché dopo la (seconda) notifica dell’atto di citazione effettuata in data 21-3-2016, ricevuta dalla convenuta in data 1 - 4 - 2016, questa aveva svolto “ un’attività processuale che presupponeva la conoscenza dell’atto notificato”: in particolare, in data 14-4-2016, il procuratore generale della [OSCURATO:PERSONA] aveva “chiesto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati dal Fallimento (..) nel giudizio (..) pendente ” ; dopodiché la [OSCURATO:PERSONA] si era “ regolarmente costituita in giudizio con comparsa di risposta del 22-11-2016”; sicché il menzionato comportamento processuale avrebbe dovuto essere considerato a conferma del raggiungimento dello scopo della notifica dell’atto di citazione, con conseguente effetto sanante d i ogni nullità; (iv) omesso esame del fatto decisivo (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) costituito, per l’appunto, dall’avvenuta costituzione in giudizio della convenuta con comparsa depositata il 23-11-2016.

II. –Nel ricorso incidentale sono dedotti i seguenti mezzi: (i) violazione e falsa applicazione dell’art. 69-bis legge fall. e dell’art. 164 cod. proc. civ., in riferimento al principio di scissione degli effetti della notificazione e di tempestività della ripresa del procedimento notificatorio, per avere la corte d’appello mancato di esaminare le ulteriori eccezioni svolte in appello da questo ulteriore punto di vista;(ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 2233 cod. civ., in rapporto al d.m. n. 55 del 2014, nonché nullità della sentenza per motivazione apparente, con riguardo all’entità della condanna alle spese processuali.

III. -Il ricorso principale è infondato.

Le circostanze essenziali, per quanto di interesse , emergono sia dalla sentenza chedal congiunto esame delle difese delle parti.

Specificamente: - i l Fallimento inviò la citazione in notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393/07in data 6-11-2015, per l’udienza del 4 - 5 - 2016, poi differita al 10 - 5 - 2016; -tale atto non giunse a destinazione e il plico venne restituito al difensore in tempo non utile al rispetto del termine a comparire; -attesa la mancata conferma dell’avvenuta notifica, il Fallimento provvide a notificare un secondo atto di citazione in data 21-3-2016; - tale atto venne ricevuto dalla convenuta il 1 - 4 - 2016 , ma l a convenuta omise di costituirsi,sicché il g.i., non essendoci il termine a comparire, dispose il rinnovo dell’atto “nel termine di legge” per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -il Fallimento spedì in notifica un primo atto di citazione in rinnovazione il 14-7-2016 e, con istanza del 18-7-2016, chiese la riduzione del termine di comparizione sino alla metà; -l’istanza fu accolta dal g.i. con provvedimento del 19 - 7 - 2016; -il 21-9-2016 il Fallimento spedì in notifica un secondo atto di citazione in rinnovazione,unitamente al provvedimento; - il 2 3- 11 - 2016 la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo la violazione del termine perentoriooriginariamente accordato in relazione all’udienza del 13- 12-2016.

IV. -La corte d’appello di Napoli – fermi i menzionati fatti – ha rilevato che il termine di cui all’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., entro il quale doveva essere eseguita la rinnovazione, espressamente definito perentorio dalla legge, scadeva il 14 - 6 - 2016 , perché individuato nell’ordinanza del g.i. in correlazione col termine di comparizione di 150 giorni liberianteriori all’udienza -termine che rileva in caso di notifica da eseguire all’estero (computato anche il periodo di sospensione feriale).

Ha quindi ritenuto che la curatela non avesse rispettato il termine concesso.

Lariduzione alla metà del termine a comparire, chiesta e ottenuta dalla curatela stessa, era da considerare (sempre secondo la corte d’appello) irrilevante, sia perché la proroga del termine perentorio può essere accordata solo prima della scadenza, mentre nel caso concreto era stata concessa dopo, sia perché nel provvedimento di riduzione non avrebbe potuto individuarsi neppure uneffetto di rimessione in termini.

Difatti la circostanza che la curatela avesse conosciuto in ritardo l’esito negativo della prima notificazione non poteva giustificare l’inerzia della medesima, protratta oltre il termine perentorio concesso per la rinnovazione della citazione; e del resto –ha aggiunto la corte - la citazione poteva esser rinnovata dopo l’udienza del 10 - 5 - 2016 tramite raccomandata, con modalità tale da garantirne l’esito esattamente come poi avvenuto a settembre 2016.

Da qui la conclusione: (a) che il processo, avviato con la citazione consegnata per la notifica il 6-11-2015, era da considerare estinto ai sensi dell’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.; (b) che la citazione consegnata per la notifica il 14-7-2016 non poteva produrre la sanatoria ex tunc perché fatta dopo la scadenza del termine perentorio; (c) che tale atto poteva produrre l’effetto di una domanda introduttiva di un nuovo giudizio, ma tale domanda non avrebbe potuto essere valutata nel merito, ostandovi il termine di decadenza ex art. 69-bis, primo comma, legge fall.

V. -La conclusione della corte d’appello di Napoli è condivisibile , anche se va puntualizzato che l’atto spedito in notifica il 6-11-2015 non rileva, poiché la notifica, da quel si evince, era rientratasenza esito.

Rileva invece l’atto ulteriore spedito in notifica il 25-3-2016a mezzo posta.

Questo atto risulta ricevuto dalla destinataria il 1-4-2016.

VI. -Ciò nondimeno l’atto era affetto da nullità ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., stante l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge, visto che l’udienza di prima comparizione risultava fissata al 10-5-2016.

La nullità, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente nella prima parte delterzo motivo, non è sanabile da altro che dalla costituzione in giudizio (art. 164, terzo comma, cod. proc. civ.)con proposizione di difese anche nel merito (v.

Cass. Sez. 1 n. 28646-20, Cass. Sez. 6-3 n. 21910-14); mai invece da un’attività generica di diverso segno quale quella integrata dalla semplice richiesta di presa visione di documenti.

VII. -Non essendosi la convenuta costituita in giudizio, risulta esser stata disposta la rinnovazione dell’atto ai sensi dell’art. 164 , secondo comma, cod. proc. civ.

Benché ciò sia stato fatto senza specifica indicazione del termine di legge, è pacifico che il termine perentorio fosse da individuare in correlazione col termine di comparizione stabilito in rapporto all’udienza appositamente fissata.

In generale, infatti, q ualora il giudice abbia omesso l’indicazione del termine di notifica, l’atto va comunque notificato nel rispetto de l termin e a comparire di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ.(v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 5628 - 14), sicché il termine di rinnovazione vaidentificato nell’ultimo giorno utile per garantire il rispetto di quello(v. pure Cass. Sez. 2 n. 26401-09, Cass. Sez. 1 n. 7570-99).

Essendo stata l’udienza di prima comparizione rinviata al 13-12- 2016, il termine perentorio scadeva il 14-6-2016.

VIII. -La tesi sostenuta nei primi due motivi di ricorso, in tale complessiva situazione, nonpuò trovare consenso .

La questione della ripresa del procedimento notificatorio non possiede minima rilevanza, visto che atterrebbesecondo lo stesso ricorrente al la notifica originaria non andata a buon fine, quando invece qui si discute della mancata osservanza del termine perentorio stabilito per la rinnovazione della citazione; termine pacificamente infranto.

La curatela invero ha spedito l’atto in notifica, per sua ammissione, il 21- 9-2016, e quindi oltre il termine perentoriodel 14-6-2016.Diversamente da quanto poi sostenuto nel secondo motivo di ricorso , codesto termine, dopo la scadenza, non poteva essere differito neppure indirettamente, per il tramite cioè della dimidiazione dei termini di comparizione chiesta(dal Fallimento) il 18 - 7 - 2016.

Non poteva essere differito proprio perché perentorio, in ciò rinvenendosi l’elemento distintivo rispetto alla situazione in cui il giudice disponga semplicemente la rinnovazione della notifica della citazione.

Il termine stabilito dal giudice per la rinnovazione della notifica della citazione alla parte non costituita ha natura ordinatoria,e può essere rinnovato in presenza di un'istanza presentata prima della scadenza del termine stesso (v. per tutte Cass. Sez. 1 n. 4867-06).

Viceversa , il termine perentorio fissato dal giudice per il compimento di atti processuali come la rinnovazione della citazione affetta da nullità non può essere sospeso o prorogato, neanche per accordo delle parti.

Secondo alcune decisioni di questa Corte, il termine perentorio non può esser prorogato senza che l'interessato abbia provato “una difficoltà a lui non imputabile” (così Cass. Sez.

Ln. 2899-05).

In realtà questa indicazione giurisprudenziale va puntualizzata nel senso che una proroga del termine perentorio è vietata espressamente dall'art. 153 cod. proc. civ., sicché a tale regola è possibile derogare in casi del tutto eccezionali, e sempre che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine sia presentata anteriormente alla scadenza di quello in un primo tempo concesso (v.

Cass. Sez. 3 n. 637-07, Cass. Sez. 3 n. 6982-16, Cass. Sez. 2 n. 28298-21).

La deroga deve fondarsi, cioè, sulla comprovata esistenza (non di una mera difficoltà ma) di un fatto non imputabile alla parte onerata tale da impedire, ragionevolmente, il rispetto del termine.

Nel caso concreto la riduzione alla metà del termine a comparire era stata chiesta il 18 - 7 - 2016 , dopo la scadenza infruttuosa del termine perentorio .

Sebbene funzionale a lla associata rideterminazione di quel termine ( per la rinnovazione della citazione affetta da nullità), dal ricorso non emerge neppure da quale fatto oggettivo - non imputabile alla parte - l ’istanza medesima fosse stata sorretta.IX. –In questa situazione va ripresoil discorso a proposito dei motivi terzo (nella seconda parte) e quarto.

Il ricorrente evoca in tal caso l’istituto della sanatoria della nullità della citazione per raggiungimento dello scopo anche in rapporto alla comparsa di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ilquarto motivo è inammissibile in radice , perché la questione è devolu t a tramite il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il quale può attingere solo a fatti storici preprocessuali, principali o secondari(v.

Cass. Sez.

U n. 8053-14), mai invece a fatti del processo, rispetto ai quali la Corte è essa giudice del fatto (v.

Cass. Sez.

U n. 8077-12).

Il terzo motivo (nel quale la questione è dedotta in iure)è infondato poiché manca del presupposto.

Certamente il vizio della vocatio in ius è in generale sana bile per raggiungimento dello scopo.

Ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo, così come invocata dal ricorrente rispetto alla costituzione di [OSCURATO:PERSONA] del 23 - 11 - 2016 , non c’entra affatto.

Il problema, al 23-11-2016, non era (più) quello della nullità della citazione in sé– nullità g ià acclarata per il mancato rispetto del termine di comparizione rispetto all’udienza inizialmente fissata a maggio 2016.

Il problema era dato dal rispetto del termine perentorio entro il quale rinnovarla.

La costituzione della convenuta, in data 23-11-2016, si è rivelata funzionale solo a far valere l’effetto di estinzione del giudizio come conseguenza dell’inattività della parte, alla quale compete va di rinnovare la citazione nel termine perentorio scadente il 14-6-2016 (art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.).

Quindi non poteva avere alcun effetto di sanatoria rispetto aun’inattività alla quale era già conseguita - “di diritto” (art. 307, quarto comma , cod. proc. civ.) -l’estinzione.

Va qui precisato che, con l’espressione per cui “l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore”, l’art. 307 ha inteso precisare il naturale effetto retroattivo della dichiarazione di estinzione:nel senso che il processo viene considerato estinto non nel momento in cui l’estinzione è dichiarata, ma da quando è matura ta la fattispecie che l ’abbia determina.

Il ricorso principale vadunque rigettato.

X. -Il rigetto del ricorso principale implica l’assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale, che risulta formulato solo per “scrupolo di difesa” e “in via (..) condizionata”.

XI. -Invece il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato .

La corte d’appello ha liquidato le spese dei due gradi di giudizio “in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 1.000.000 ed Euro 2.000.000”.

Quanto al giudizio d’appello ha poi limitato la liquidazione “ alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria”.

Giustamente la ricorrente incidentale assume errata la decisione per aver escluso, innanzi tutto,la liquidazione della fase istruttoria per il grado di appello.

Il parametro menzionato nella tabella per il giudizio d’appello è riferito alla “fase istruttoria e/o di trattazione”.

L'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria propriamente intesa (l’istruzione in sé) non vale a escludere da l computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, l'importo spettante per la fase complessivamente considerata nellatabella (v. già Cass. Sez. 6 - 3 n. 28325 - 22, cui adde Cass. Sez. 3 n. 15182-22), restando questo comunque riferibile anche solo alla trattazione - come d’altronde dimostra l'uso, nella descrizione della corrispondente voce, della disgiuntiva "o", sia pure in alternativa allacopulativa “e”.

XII. - Dopodiché è fondata anche la seconda censura racchiusa nel citato motivo di ricorso incidentale.

Si addebita alla corte d’appello di aver liquidato, rispetto all’indicatovalore della controversia, senza alcuna motivazione, un compenso inferiore ai minimi per il primo grado di giudizio (mentre quello relativo al secondo, al netto dell’errore già menzionatoè stato liquidato in misura corrispondente ai minimi).

In effetti i minimi tabellari per il giudizio di primo grado, in base allo scaglione di riferimento indicato, suppongono la liquidazione di un compenso di 21.424,00 EUR, a fronte di quello di 14.730,00 EUR liquidato dalla corte d’appello.

Per consolidato orientamento, nella liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,mentre lo è, per il tramite della motivazione, il fatto che il giudice abbia travalicato i parametri stessi, minimi o massimi.

In tal caso la motivazione è doverosa quando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento (v.

Cass. Sez. 3 n. 19989-21, Cass. Sez. 3 n. 89-21).

Nel caso specifico la corte d’appello è andata al di sotto dei minimi tariffari senza alcuna motivazione.

XIII. - La sentenza va dunque cassata nel capo relativo alle spese processuali.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte è in grado di decidere nel merito.

La liquidazione deve essere fissata in 21.424,00 EUR, oltre accessori , per il primo gradoe in 18.085, 00 EUR per l’appello (compre sa la voce per fase di trattazione e/o istruttoria),oltre – in questo caso - al le spese vive indicate in sentenza (2.556,00 EUR).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza del Fallimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoprincipale, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, ne dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida come segue le spese processuali dei due gradi di merito:21.424,00 EUR oltre accessori , per il giudizio di primo grado; 18.085,00 EUR oltre accessori , per il giudizio d’ appello , con maggiorazione di spese generali nella massima percentuale di legge per entrambi i gradie oltre alle spese vive già indicate in sentenza relativamente al giudizio d’appello (2.556,00 EUR); condanna il ricorrente principale alle spese relative al giudizio di cassazione, che liquida in 24.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22340/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio legale Rappazzo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2403/2022 depositata il 31/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di Napoli ha accolto l’azione revocatoria fallimentare proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Comercial de Hojalata y Metales s.a. (società di dirittospagnolo, breviterComesa) in relazione a pagamenti avvenuti - in parte tramite compensazione , in parte tramite restituzione di merce e in parte in denaro - nei sei mesi anteriori alla registrazione di una domanda di concordato preventivo. La sentenza, impugnata dalla convenuta, è stata riformata dalla corte d’appello di Napoli previo esame diretto e assorbente del quarto motivo di gravame, poiché la curatela non aveva rispettato il termine perentorio concesso dal giudice istruttore per la rinnovazione dell’atto di citazioneai sensi dell’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., da eseguirsi entro il 14-6-2016; con la duplice conseguenza che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto esser dichiarato estinto su conforme eccezione della convenuta, costituitasia tal fine, e che la domanda doveva essere respinta per effetto della maturazione della decadenza di cui all’art. 69-bis, primo comma, legge fall., stante la mancata produzione degli effetti sostanziali e processuali discendenti dalla citazione consegnataper la notifica il 6 - 11 - 2015. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e ha proposto, a sua volta, due motivi di ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I -Nel ricorso principale sono dedotti i seguenti mezzi:(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 164 e 291 cod. proc. civ. in riferimento al principio di ripresa del procedimento notificatorio, a fronte dell’affermato mancato rispetto del termine perentorio per la rinnovazione dell’atto di citazione; (ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 163-bis, 164 e 291 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 153 e 70 disp. att. stesso codice, in riferimento alla riduzione a metà dei termini a comparire di cui all’ordinanza adottata dal giudice istruttore il 19-7-2016, cosa che avrebbe determinato a sua volta il differimento del termine stabilito per rinnovare l’atto; (iii) violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 164, 291 e 307 stesso codice in riferimento al principio del raggiungimento dello scopo, poiché dopo la (seconda) notifica dell’atto di citazione effettuata in data 21-3-2016, ricevuta dalla convenuta in data 1 - 4 - 2016, questa aveva svolto “ un’attività processuale che presupponeva la conoscenza dell’atto notificato”: in particolare, in data 14-4-2016, il procuratore generale della [OSCURATO:PERSONA] aveva “chiesto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati dal Fallimento (..) nel giudizio (..) pendente ” ; dopodiché la [OSCURATO:PERSONA] si era “ regolarmente costituita in giudizio con comparsa di risposta del 22-11-2016”; sicché il menzionato comportamento processuale avrebbe dovuto essere considerato a conferma del raggiungimento dello scopo della notifica dell’atto di citazione, con conseguente effetto sanante d i ogni nullità; (iv) omesso esame del fatto decisivo (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) costituito, per l’appunto, dall’avvenuta costituzione in giudizio della convenuta con comparsa depositata il 23-11-2016. II. –Nel ricorso incidentale sono dedotti i seguenti mezzi: (i) violazione e falsa applicazione dell’art. 69-bis legge fall. e dell’art. 164 cod. proc. civ., in riferimento al principio di scissione degli effetti della notificazione e di tempestività della ripresa del procedimento notificatorio, per avere la corte d’appello mancato di esaminare le ulteriori eccezioni svolte in appello da questo ulteriore punto di vista;(ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 2233 cod. civ., in rapporto al d.m. n. 55 del 2014, nonché nullità della sentenza per motivazione apparente, con riguardo all’entità della condanna alle spese processuali. III. -Il ricorso principale è infondato. Le circostanze essenziali, per quanto di interesse , emergono sia dalla sentenza chedal congiunto esame delle difese delle parti. Specificamente: - i l Fallimento inviò la citazione in notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393/07in data 6-11-2015, per l’udienza del 4 - 5 - 2016, poi differita al 10 - 5 - 2016; -tale atto non giunse a destinazione e il plico venne restituito al difensore in tempo non utile al rispetto del termine a comparire; -attesa la mancata conferma dell’avvenuta notifica, il Fallimento provvide a notificare un secondo atto di citazione in data 21-3-2016; - tale atto venne ricevuto dalla convenuta il 1 - 4 - 2016 , ma l a convenuta omise di costituirsi,sicché il g.i., non essendoci il termine a comparire, dispose il rinnovo dell’atto “nel termine di legge” per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -il Fallimento spedì in notifica un primo atto di citazione in rinnovazione il 14-7-2016 e, con istanza del 18-7-2016, chiese la riduzione del termine di comparizione sino alla metà; -l’istanza fu accolta dal g.i. con provvedimento del 19 - 7 - 2016; -il 21-9-2016 il Fallimento spedì in notifica un secondo atto di citazione in rinnovazione,unitamente al provvedimento; - il 2 3- 11 - 2016 la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo la violazione del termine perentoriooriginariamente accordato in relazione all’udienza del 13- 12-2016. IV. -La corte d’appello di Napoli – fermi i menzionati fatti – ha rilevato che il termine di cui all’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., entro il quale doveva essere eseguita la rinnovazione, espressamente definito perentorio dalla legge, scadeva il 14 - 6 - 2016 , perché individuato nell’ordinanza del g.i. in correlazione col termine di comparizione di 150 giorni liberianteriori all’udienza -termine che rileva in caso di notifica da eseguire all’estero (computato anche il periodo di sospensione feriale). Ha quindi ritenuto che la curatela non avesse rispettato il termine concesso. Lariduzione alla metà del termine a comparire, chiesta e ottenuta dalla curatela stessa, era da considerare (sempre secondo la corte d’appello) irrilevante, sia perché la proroga del termine perentorio può essere accordata solo prima della scadenza, mentre nel caso concreto era stata concessa dopo, sia perché nel provvedimento di riduzione non avrebbe potuto individuarsi neppure uneffetto di rimessione in termini. Difatti la circostanza che la curatela avesse conosciuto in ritardo l’esito negativo della prima notificazione non poteva giustificare l’inerzia della medesima, protratta oltre il termine perentorio concesso per la rinnovazione della citazione; e del resto –ha aggiunto la corte - la citazione poteva esser rinnovata dopo l’udienza del 10 - 5 - 2016 tramite raccomandata, con modalità tale da garantirne l’esito esattamente come poi avvenuto a settembre 2016. Da qui la conclusione: (a) che il processo, avviato con la citazione consegnata per la notifica il 6-11-2015, era da considerare estinto ai sensi dell’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.; (b) che la citazione consegnata per la notifica il 14-7-2016 non poteva produrre la sanatoria ex tunc perché fatta dopo la scadenza del termine perentorio; (c) che tale atto poteva produrre l’effetto di una domanda introduttiva di un nuovo giudizio, ma tale domanda non avrebbe potuto essere valutata nel merito, ostandovi il termine di decadenza ex art. 69-bis, primo comma, legge fall. V. -La conclusione della corte d’appello di Napoli è condivisibile , anche se va puntualizzato che l’atto spedito in notifica il 6-11-2015 non rileva, poiché la notifica, da quel si evince, era rientratasenza esito. Rileva invece l’atto ulteriore spedito in notifica il 25-3-2016a mezzo posta. Questo atto risulta ricevuto dalla destinataria il 1-4-2016. VI. -Ciò nondimeno l’atto era affetto da nullità ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., stante l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge, visto che l’udienza di prima comparizione risultava fissata al 10-5-2016. La nullità, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente nella prima parte delterzo motivo, non è sanabile da altro che dalla costituzione in giudizio (art. 164, terzo comma, cod. proc. civ.)con proposizione di difese anche nel merito (v. Cass. Sez. 1 n. 28646-20, Cass. Sez. 6-3 n. 21910-14); mai invece da un’attività generica di diverso segno quale quella integrata dalla semplice richiesta di presa visione di documenti. VII. -Non essendosi la convenuta costituita in giudizio, risulta esser stata disposta la rinnovazione dell’atto ai sensi dell’art. 164 , secondo comma, cod. proc. civ. Benché ciò sia stato fatto senza specifica indicazione del termine di legge, è pacifico che il termine perentorio fosse da individuare in correlazione col termine di comparizione stabilito in rapporto all’udienza appositamente fissata. In generale, infatti, q ualora il giudice abbia omesso l’indicazione del termine di notifica, l’atto va comunque notificato nel rispetto de l termin e a comparire di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ.(v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 5628 - 14), sicché il termine di rinnovazione vaidentificato nell’ultimo giorno utile per garantire il rispetto di quello(v. pure Cass. Sez. 2 n. 26401-09, Cass. Sez. 1 n. 7570-99). Essendo stata l’udienza di prima comparizione rinviata al 13-12- 2016, il termine perentorio scadeva il 14-6-2016. VIII. -La tesi sostenuta nei primi due motivi di ricorso, in tale complessiva situazione, nonpuò trovare consenso . La questione della ripresa del procedimento notificatorio non possiede minima rilevanza, visto che atterrebbesecondo lo stesso ricorrente al la notifica originaria non andata a buon fine, quando invece qui si discute della mancata osservanza del termine perentorio stabilito per la rinnovazione della citazione; termine pacificamente infranto. La curatela invero ha spedito l’atto in notifica, per sua ammissione, il 21- 9-2016, e quindi oltre il termine perentoriodel 14-6-2016.Diversamente da quanto poi sostenuto nel secondo motivo di ricorso , codesto termine, dopo la scadenza, non poteva essere differito neppure indirettamente, per il tramite cioè della dimidiazione dei termini di comparizione chiesta(dal Fallimento) il 18 - 7 - 2016. Non poteva essere differito proprio perché perentorio, in ciò rinvenendosi l’elemento distintivo rispetto alla situazione in cui il giudice disponga semplicemente la rinnovazione della notifica della citazione. Il termine stabilito dal giudice per la rinnovazione della notifica della citazione alla parte non costituita ha natura ordinatoria,e può essere rinnovato in presenza di un'istanza presentata prima della scadenza del termine stesso (v. per tutte Cass. Sez. 1 n. 4867-06). Viceversa , il termine perentorio fissato dal giudice per il compimento di atti processuali come la rinnovazione della citazione affetta da nullità non può essere sospeso o prorogato, neanche per accordo delle parti. Secondo alcune decisioni di questa Corte, il termine perentorio non può esser prorogato senza che l'interessato abbia provato “una difficoltà a lui non imputabile” (così Cass. Sez. Ln. 2899-05). In realtà questa indicazione giurisprudenziale va puntualizzata nel senso che una proroga del termine perentorio è vietata espressamente dall'art. 153 cod. proc. civ., sicché a tale regola è possibile derogare in casi del tutto eccezionali, e sempre che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine sia presentata anteriormente alla scadenza di quello in un primo tempo concesso (v. Cass. Sez. 3 n. 637-07, Cass. Sez. 3 n. 6982-16, Cass. Sez. 2 n. 28298-21). La deroga deve fondarsi, cioè, sulla comprovata esistenza (non di una mera difficoltà ma) di un fatto non imputabile alla parte onerata tale da impedire, ragionevolmente, il rispetto del termine. Nel caso concreto la riduzione alla metà del termine a comparire era stata chiesta il 18 - 7 - 2016 , dopo la scadenza infruttuosa del termine perentorio . Sebbene funzionale a lla associata rideterminazione di quel termine ( per la rinnovazione della citazione affetta da nullità), dal ricorso non emerge neppure da quale fatto oggettivo - non imputabile alla parte - l ’istanza medesima fosse stata sorretta.IX. –In questa situazione va ripresoil discorso a proposito dei motivi terzo (nella seconda parte) e quarto. Il ricorrente evoca in tal caso l’istituto della sanatoria della nullità della citazione per raggiungimento dello scopo anche in rapporto alla comparsa di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ilquarto motivo è inammissibile in radice , perché la questione è devolu t a tramite il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il quale può attingere solo a fatti storici preprocessuali, principali o secondari(v. Cass. Sez. U n. 8053-14), mai invece a fatti del processo, rispetto ai quali la Corte è essa giudice del fatto (v. Cass. Sez. U n. 8077-12). Il terzo motivo (nel quale la questione è dedotta in iure)è infondato poiché manca del presupposto. Certamente il vizio della vocatio in ius è in generale sana bile per raggiungimento dello scopo. Ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo, così come invocata dal ricorrente rispetto alla costituzione di [OSCURATO:PERSONA] del 23 - 11 - 2016 , non c’entra affatto. Il problema, al 23-11-2016, non era (più) quello della nullità della citazione in sé– nullità g ià acclarata per il mancato rispetto del termine di comparizione rispetto all’udienza inizialmente fissata a maggio 2016. Il problema era dato dal rispetto del termine perentorio entro il quale rinnovarla. La costituzione della convenuta, in data 23-11-2016, si è rivelata funzionale solo a far valere l’effetto di estinzione del giudizio come conseguenza dell’inattività della parte, alla quale compete va di rinnovare la citazione nel termine perentorio scadente il 14-6-2016 (art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.). Quindi non poteva avere alcun effetto di sanatoria rispetto aun’inattività alla quale era già conseguita - “di diritto” (art. 307, quarto comma , cod. proc. civ.) -l’estinzione. Va qui precisato che, con l’espressione per cui “l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore”, l’art. 307 ha inteso precisare il naturale effetto retroattivo della dichiarazione di estinzione:nel senso che il processo viene considerato estinto non nel momento in cui l’estinzione è dichiarata, ma da quando è matura ta la fattispecie che l ’abbia determina. Il ricorso principale vadunque rigettato. X. -Il rigetto del ricorso principale implica l’assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale, che risulta formulato solo per “scrupolo di difesa” e “in via (..) condizionata”. XI. -Invece il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato . La corte d’appello ha liquidato le spese dei due gradi di giudizio “in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 1.000.000 ed Euro 2.000.000”. Quanto al giudizio d’appello ha poi limitato la liquidazione “ alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria”. Giustamente la ricorrente incidentale assume errata la decisione per aver escluso, innanzi tutto,la liquidazione della fase istruttoria per il grado di appello. Il parametro menzionato nella tabella per il giudizio d’appello è riferito alla “fase istruttoria e/o di trattazione”. L'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria propriamente intesa (l’istruzione in sé) non vale a escludere da l computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, l'importo spettante per la fase complessivamente considerata nellatabella (v. già Cass. Sez. 6 - 3 n. 28325 - 22, cui adde Cass. Sez. 3 n. 15182-22), restando questo comunque riferibile anche solo alla trattazione - come d’altronde dimostra l'uso, nella descrizione della corrispondente voce, della disgiuntiva "o", sia pure in alternativa allacopulativa “e”. XII. - Dopodiché è fondata anche la seconda censura racchiusa nel citato motivo di ricorso incidentale. Si addebita alla corte d’appello di aver liquidato, rispetto all’indicatovalore della controversia, senza alcuna motivazione, un compenso inferiore ai minimi per il primo grado di giudizio (mentre quello relativo al secondo, al netto dell’errore già menzionatoè stato liquidato in misura corrispondente ai minimi). In effetti i minimi tabellari per il giudizio di primo grado, in base allo scaglione di riferimento indicato, suppongono la liquidazione di un compenso di 21.424,00 EUR, a fronte di quello di 14.730,00 EUR liquidato dalla corte d’appello. Per consolidato orientamento, nella liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,mentre lo è, per il tramite della motivazione, il fatto che il giudice abbia travalicato i parametri stessi, minimi o massimi. In tal caso la motivazione è doverosa quando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento (v. Cass. Sez. 3 n. 19989-21, Cass. Sez. 3 n. 89-21). Nel caso specifico la corte d’appello è andata al di sotto dei minimi tariffari senza alcuna motivazione. XIII. - La sentenza va dunque cassata nel capo relativo alle spese processuali. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte è in grado di decidere nel merito. La liquidazione deve essere fissata in 21.424,00 EUR, oltre accessori , per il primo gradoe in 18.085, 00 EUR per l’appello (compre sa la voce per fase di trattazione e/o istruttoria),oltre – in questo caso - al le spese vive indicate in sentenza (2.556,00 EUR). Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza del Fallimento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, ne dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida come segue le spese processuali dei due gradi di merito:21.424,00 EUR oltre accessori , per il giudizio di primo grado; 18.085,00 EUR oltre accessori , per il giudizio d’ appello , con maggiorazione di spese generali nella massima percentuale di legge per entrambi i gradie oltre alle spese vive già indicate in sentenza relativamente al giudizio d’appello (2.556,00 EUR); condanna il ricorrente principale alle spese relative al giudizio di cassazione, che liquida in 24.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
Sentenza Cassazione n. 08556/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris