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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 14973/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5718-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PRO-TEMPORE, LY‘)11 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 45 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 639/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art.22L. 689/1981, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a cinque ordinanze ingiunzioni emesse dalla Capitaneria di Porto di Cagliari per violazione della normativa in materia di sicurezza della balneazione.

Si instaurò il contraddittorio con la costituzione della Capitaneria di Porto di Cagliari, che chiese il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio, la Nioi propose querela di falso avverso i verbali posti a base delle ordinanze opposte, i quali attestavano che il natante riportante la scritta "salvataggio", presente nella postazione di servizio era privo di scalmi e remi e che non vi erano due salvagenti anulari conformi alla legge presso la battigia; l'opponente dedusse la falsità delle relate di notificazione poste in calce ai verbali nelle quali si attestava che una copia di detti atti era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA], marito della Nioi, dopo aver dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di firmare.

Il Tribunale rigettò la querela di falso e la sentenza venne confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 7.7.2017.

La Corte di merito ritenne che anche il gommone indicato agli accertatori dal . 2 1:2 Pitazalis, marito della Nioi, fosse ( di scalmi e remi in quanto nessuno dei natanti presenti presso lo stabilimento dell'attrice rispettava le prescrizioni previste dall'ordinanza balneare.

Oltre agli accertamenti svolti dai militari, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver sentito i militari contestare al [OSCURATO:PERSONA] che anche il natante da lui indicato fosse privo di scalmi e remi.

Inoltre, le foto prodotte, che, invece, raffiguravano un gommone munito di remi, non provavano che fosse quello oggetto del verbale e, in ogni caso, anche il gommone rappresentato nelle fotografie aveva gli scalmi fissi, era privo di remi e dunque non in regola con le prescrizioni normative.

Quanto alla falsità della relata di notifica, la Corte di merito fece distinzione tra requisiti di validità della notifica e veridicità della stessa, evidenziando come il giudizio di falsità fosse volto ad accertare la corrispondenza al vero delle attività compiute dal notificatore; nel caso di specie, dalla relata di notifica risultava che l'atto venne consegnato al [OSCURATO:PERSONA], che rifiutò di sottoscriverlo.

Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione dell'art.115 c.p.c., il ricorrente sostiene che, una volta che l'opponente aveva allegato che il gommone era munito di scami e remi, la controparte avrebbe dovuto prendere posizione, contestando specificamente il fatto mentre non vi sarebbe stata alcuna contestazione.

Secondo la ricorrente, non bastava affermare che nessuno dei natanti fosse conforme alle prescrizioni di legge e che quello indicato dal Pitzlis fosse inservibile perché la contestazione così formulata sarebbe generica; conseguentemente, sulla base del principio di non contestazione, il verbale sarebbe sarebbe falso perché il gommone indicato dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe privo di scalmi e remi.

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione dell'art.115 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione degli artt.116 c.p., 2700 c.c. , 221 c.p.c. e 227 c.c.c e dell'art.2697 c.c., il ricorrente sostiene che la corte di merito avrebbe dovuto ritenere provata la circostanza, perché non contestata, che il mezzo di salvataggio fosse il gommone indicato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo le dichiarazioni dei testi, sarebbe dotato di scalmi e remi.

Vi sarebbe stata un'erronea valutazione delle prove, che condurrebbe ad un accertamento in senso contrario in ordine ai fatti accertati dalla Capitaneria di Porto, con conseguente falsità del verbale.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.116 c.p.c., 2700 c.c., 221c.p.c., 227 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di merito errato in ordine alla valutazione della deposizione del teste Locci.

Il motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.La tesi della ricorrente è che il verbale - /--cli accertamento fosse falso perch sui luoghi vi erano due imbarcazioni e che quella destinata al salvataggio, indicata dal marito dell'opponente agli accertatori, fosse munita di scalmi e remi.

La Corte di merito ha accertato la veridicità degli accertamenti svolti dalla Capitaneria di Porto in quanto nessuno dei natanti presenti sul posto era munito di scalmi e remi.

Sul punto, le prove testimoniali avevano sconfessato la tesi difensiva in quanto il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver udito i militari contestare al [OSCURATO:PERSONA] che anche il gommone da lui indicato era privo di scalmi e remi.

Quanto alle foto che riproducevano il gommone munito di remi, la Corte ha ritenuto che non vi fosse la prova che quelle foto si riferissero al gommone di salvataggio e che, quand'anche il gommone - quello rappresentato nelle fotografie- avesse gli scalmi fissi, era comunque privo di remi e dunque non in regola con le prescrizioni normative.

Non vi è stata alcuna violazione del principio di contestazione in quanto, a fronte della contestazione del verbale di accertamento, la Corte di merito ha accertato, sulla base della valutazione del materiale istruttorio, che vi era stata una violazione delle norme sulla sicurezza balneare.

Il ricorso sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in sede di legittimità.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita dalle Sezioni Unite con sentenza del 30/09/2020, n.20867, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2700 c.c., degli artt.221 c.p.c. e 227 c.p.c. , 139 c.p.c. , 140 e 141 c.p.c. , 149 c.p.c. e 2697 c.c.; si contesta l'erronea valutazione della veridicità delle attestazioni contenute nella relata di notifica dal momento che non vi sarebbe stata la consegna dell'atto al destinatario in quanto l'atto da notificare sarebbe stato lasciato sul bancone.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c., degli artt.2700 c.c., 139 c.p.c. , 140 c.p.c., 141 c.p.c. e 148 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte di merito omesso di considerare il fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal rifiuto della sottoscrizione dell'atto da parte del [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente evidenzia che l'attività di consegna costituisce un'attività tipicamente recettizia che presuppone l'intervento e la collaborazione del soggetto destinatario perché essa si perfezioni.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati.

La querela di falso, sia essa proposta in via principale od in via incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.

Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass., sent. n. 8362/2000; Cass., sent. n. 19727/2003; Cass., sent. n. 24725/08).

Nel caso di specie, la censura di falsità era volta a far rilevare, nel giudizio di opposizione, l'inesistenza della notificazione perché non eseguita nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] con la consegna dell'atto dal momento che il predetto si era rifiutato di firmare.

Ha correttamente osservato la Corte di merito che le questioni relative all'esistenza ed alla validità della notifica esulano dal giudizio di falsità del documento nel senso che il giudice dell'opposizione era tenuto a verificare se il rifiuto di firmare da parte del marito della destinataria dell'ordinanza ingiunzione fosse idoneo a perfezionare il procedimento di notifica.

Diversamente, il giudizio di falsità consisteva nell'accertare se l'attività svolta dal soggetto notificatore corrispondesse a verità ovvero se i fatti da lui accertati o compiuti corrispondessero a quanto riportato nella relata.

Orbene, nel caso di specie, l'agente notificatore aveva attestato che il [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di sottoscrivere la relata di notifica e che l'atto era stato consegnato.

La sentenza impugnata afferma la veridicità dell'attestazione relativa al rifiuto della sottoscrizione del verbale da parte del destinatario della notifica ed ha tratto elementi per ritenere che la consegna materiale vi fosse stata dalla circostanza che dopo pochi giorni la Nioi, destinataria dell'atto, propose opposizione; inoltre, la circostanza che l'atto fosse stato posato o depositato sul bancone anziché consegnato a mani del [OSCURATO:PERSONA], secondo l'apprezzamento del giudice di merito, implicava che l'atto era entrato nella disponibilità del destinatario.

Il termine "consegna" non era incompatibile, ai fini dell'accertamento della veridicità della relata, con la disponibilità dell'atto da parte del destinatario a seguito del rifiuto di sottoscrivere il verbale, indipendentemente dalle conseguenze in tema di validità o di esistenza della notifica.

Non sussiste pertanto la violazione degli art.139 c.p.c. e 140 c.p.c., che rilevano ai fini del perfezionamento della notifica qualora J n soggetto diverso dal destinatario dell'atto si rifiuti di firmare, né degli artt.2597 c.c. e 2700 c.c. in quanto è stato correttamente operato il giudizio di accertamento della veridicità dell'atto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M . rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella nmsura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5718-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PRO-TEMPORE, LY‘)11 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 45 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 639/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art.22L. 689/1981, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a cinque ordinanze ingiunzioni emesse dalla Capitaneria di Porto di Cagliari per violazione della normativa in materia di sicurezza della balneazione. Si instaurò il contraddittorio con la costituzione della Capitaneria di Porto di Cagliari, che chiese il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio, la Nioi propose querela di falso avverso i verbali posti a base delle ordinanze opposte, i quali attestavano che il natante riportante la scritta "salvataggio", presente nella postazione di servizio era privo di scalmi e remi e che non vi erano due salvagenti anulari conformi alla legge presso la battigia; l'opponente dedusse la falsità delle relate di notificazione poste in calce ai verbali nelle quali si attestava che una copia di detti atti era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA], marito della Nioi, dopo aver dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di firmare. Il Tribunale rigettò la querela di falso e la sentenza venne confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 7.7.2017. La Corte di merito ritenne che anche il gommone indicato agli accertatori dal . 2 1:2 Pitazalis, marito della Nioi, fosse ( di scalmi e remi in quanto nessuno dei natanti presenti presso lo stabilimento dell'attrice rispettava le prescrizioni previste dall'ordinanza balneare. Oltre agli accertamenti svolti dai militari, il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver sentito i militari contestare al [OSCURATO:PERSONA] che anche il natante da lui indicato fosse privo di scalmi e remi. Inoltre, le foto prodotte, che, invece, raffiguravano un gommone munito di remi, non provavano che fosse quello oggetto del verbale e, in ogni caso, anche il gommone rappresentato nelle fotografie aveva gli scalmi fissi, era privo di remi e dunque non in regola con le prescrizioni normative. Quanto alla falsità della relata di notifica, la Corte di merito fece distinzione tra requisiti di validità della notifica e veridicità della stessa, evidenziando come il giudizio di falsità fosse volto ad accertare la corrispondenza al vero delle attività compiute dal notificatore; nel caso di specie, dalla relata di notifica risultava che l'atto venne consegnato al [OSCURATO:PERSONA], che rifiutò di sottoscriverlo. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione dell'art.115 c.p.c., il ricorrente sostiene che, una volta che l'opponente aveva allegato che il gommone era munito di scami e remi, la controparte avrebbe dovuto prendere posizione, contestando specificamente il fatto mentre non vi sarebbe stata alcuna contestazione. Secondo la ricorrente, non bastava affermare che nessuno dei natanti fosse conforme alle prescrizioni di legge e che quello indicato dal Pitzlis fosse inservibile perché la contestazione così formulata sarebbe generica; conseguentemente, sulla base del principio di non contestazione, il verbale sarebbe sarebbe falso perché il gommone indicato dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe privo di scalmi e remi. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione dell'art.115 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione degli artt.116 c.p., 2700 c.c. , 221 c.p.c. e 227 c.c.c e dell'art.2697 c.c., il ricorrente sostiene che la corte di merito avrebbe dovuto ritenere provata la circostanza, perché non contestata, che il mezzo di salvataggio fosse il gommone indicato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo le dichiarazioni dei testi, sarebbe dotato di scalmi e remi. Vi sarebbe stata un'erronea valutazione delle prove, che condurrebbe ad un accertamento in senso contrario in ordine ai fatti accertati dalla Capitaneria di Porto, con conseguente falsità del verbale. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.116 c.p.c., 2700 c.c., 221c.p.c., 227 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di merito errato in ordine alla valutazione della deposizione del teste Locci. Il motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.La tesi della ricorrente è che il verbale - /--cli accertamento fosse falso perch sui luoghi vi erano due imbarcazioni e che quella destinata al salvataggio, indicata dal marito dell'opponente agli accertatori, fosse munita di scalmi e remi. La Corte di merito ha accertato la veridicità degli accertamenti svolti dalla Capitaneria di Porto in quanto nessuno dei natanti presenti sul posto era munito di scalmi e remi. Sul punto, le prove testimoniali avevano sconfessato la tesi difensiva in quanto il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver udito i militari contestare al [OSCURATO:PERSONA] che anche il gommone da lui indicato era privo di scalmi e remi. Quanto alle foto che riproducevano il gommone munito di remi, la Corte ha ritenuto che non vi fosse la prova che quelle foto si riferissero al gommone di salvataggio e che, quand'anche il gommone - quello rappresentato nelle fotografie- avesse gli scalmi fissi, era comunque privo di remi e dunque non in regola con le prescrizioni normative. Non vi è stata alcuna violazione del principio di contestazione in quanto, a fronte della contestazione del verbale di accertamento, la Corte di merito ha accertato, sulla base della valutazione del materiale istruttorio, che vi era stata una violazione delle norme sulla sicurezza balneare. Il ricorso sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in sede di legittimità. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita dalle Sezioni Unite con sentenza del 30/09/2020, n.20867, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2700 c.c., degli artt.221 c.p.c. e 227 c.p.c. , 139 c.p.c. , 140 e 141 c.p.c. , 149 c.p.c. e 2697 c.c.; si contesta l'erronea valutazione della veridicità delle attestazioni contenute nella relata di notifica dal momento che non vi sarebbe stata la consegna dell'atto al destinatario in quanto l'atto da notificare sarebbe stato lasciato sul bancone. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c., degli artt.2700 c.c., 139 c.p.c. , 140 c.p.c., 141 c.p.c. e 148 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte di merito omesso di considerare il fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal rifiuto della sottoscrizione dell'atto da parte del [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente evidenzia che l'attività di consegna costituisce un'attività tipicamente recettizia che presuppone l'intervento e la collaborazione del soggetto destinatario perché essa si perfezioni. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati. La querela di falso, sia essa proposta in via principale od in via incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass., sent. n. 8362/2000; Cass., sent. n. 19727/2003; Cass., sent. n. 24725/08). Nel caso di specie, la censura di falsità era volta a far rilevare, nel giudizio di opposizione, l'inesistenza della notificazione perché non eseguita nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] con la consegna dell'atto dal momento che il predetto si era rifiutato di firmare. Ha correttamente osservato la Corte di merito che le questioni relative all'esistenza ed alla validità della notifica esulano dal giudizio di falsità del documento nel senso che il giudice dell'opposizione era tenuto a verificare se il rifiuto di firmare da parte del marito della destinataria dell'ordinanza ingiunzione fosse idoneo a perfezionare il procedimento di notifica. Diversamente, il giudizio di falsità consisteva nell'accertare se l'attività svolta dal soggetto notificatore corrispondesse a verità ovvero se i fatti da lui accertati o compiuti corrispondessero a quanto riportato nella relata. Orbene, nel caso di specie, l'agente notificatore aveva attestato che il [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di sottoscrivere la relata di notifica e che l'atto era stato consegnato. La sentenza impugnata afferma la veridicità dell'attestazione relativa al rifiuto della sottoscrizione del verbale da parte del destinatario della notifica ed ha tratto elementi per ritenere che la consegna materiale vi fosse stata dalla circostanza che dopo pochi giorni la Nioi, destinataria dell'atto, propose opposizione; inoltre, la circostanza che l'atto fosse stato posato o depositato sul bancone anziché consegnato a mani del [OSCURATO:PERSONA], secondo l'apprezzamento del giudice di merito, implicava che l'atto era entrato nella disponibilità del destinatario. Il termine "consegna" non era incompatibile, ai fini dell'accertamento della veridicità della relata, con la disponibilità dell'atto da parte del destinatario a seguito del rifiuto di sottoscrivere il verbale, indipendentemente dalle conseguenze in tema di validità o di esistenza della notifica. Non sussiste pertanto la violazione degli art.139 c.p.c. e 140 c.p.c., che rilevano ai fini del perfezionamento della notifica qualora J n soggetto diverso dal destinatario dell'atto si rifiuti di firmare, né degli artt.2597 c.c. e 2700 c.c. in quanto è stato correttamente operato il giudizio di accertamento della veridicità dell'atto. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M . rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella nmsura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
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