CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 11103/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13612/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1331 del 3/11/2020 del Tribunale di Brindisi; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/4/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Comune di Oria;[OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Oria, il Comune di Oria per domandare il «pagamento della complessiva somma di Euro 820,00 a titolo di risarcimento, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria», del danno subito dalla sua autovettura, incappata in una buca, non segnalata e non visibile, su una strada comunale; −si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune di Oria, che, previa autorizzazione del giudice, chiamava in causa l’impresa I.Cost. di [OSCURATO:PERSONA], affidataria dei lavori di manutenzione del manto stradale; −il Giudice di Pace di Oria, con la sentenza n. 595 del 23/6/2014, respingeva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], che proponeva tempestivo appello avverso la menzionata decisione; −con la sentenza n. 1331 del 3/11/2020, il Tribunale di Brindisi rigettava l’impugnazione e confermava la decisione di primo grado; −avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; −resistevano, con distinti controricorsi, il Comune di Oria, che proponeva ricorso incidentale (basato su due motivi), e [OSCURATO:PERSONA], già titolare della I.Cost. (nelle more cancellata dal registro imprese), che articolava ricorso incidentale condizionato; −il Comune depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; −all’esito della camera di consiglio del 9/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −preliminarmente si precisa che, in riferimento a quanto sostenuto a pag. 4 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] («La ditta Icost. [OSCURATO:PERSONA] è stata cancellata dal Registro dell’Imprese in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è interesse comun- que del sig. [OSCURATO:PERSONA] resistere al ricorso in Cassazione promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, exart. 110 c.p.c. legittimato ad agire nel presente giudizio»), non vi è successione ex art. 110 cod. proc. civ. tra l ’ impresa individuale e la persona fisica che ne era titolare, difettando un’alterità soggettiva; −i nfatti, l’impresa individuale è priva di alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare e si identifica, sia sotto l’aspetto sostanziale che processuale, nella persona fisica dell’imprenditore ed esclusivamente quest’ultimo deve qualificarsi parte del giudizio (ex mul- tis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 20/07/2021, Rv. 661933-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19735 del 19/09/2014, Rv. 632355-01, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28888 del 09/12/2008, Rv. 605977-01, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12757 del 30/05/2007, Rv. 599798-01); −tanto premesso, è preliminare l ’ esame del primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Oria, col quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’«omessa pronuncia e violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione alla eccezione di inammissibilità dell’appello per vio- lazione del coordinato disposto degli art. 339, comma 3 c.p.c. e 113, comma 2 cpc, nella formulazione anteriore alla modifica disposta dal D.Lgs. 13.7.2017, n. 116»; −la censura è fondata; −l o stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] afferma che sin dal primo grado aveva avanzato domanda per il pagamento della somma complessiva di Euro 820,00, asseritamente dovuta a titolo risarcitorio:il predetto importo (pe- raltro, indicato anche ai fini del contributo unificato in questo giudizio) co- stituisce, dunque, il valore della causa; −i n base all’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., «le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, [norma secondo cui «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro»] sono appellabili esclusiva- mente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia»;−con l ’ appello l ’ odierno ricorrente aveva dedotto la «erronea valuta- zione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. - Violazione di legge per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’accerta- mento del fatto ed alla valutazione delle prove. Ammissibilità dell’appello ex artt. 339 e 348 bisc.p.c.», l’«erronea e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in stretta connessione con il concetto di insidia» e il «Vizio di motivazione sentenza impugnata su erronea valutazione delle prove orali»; −riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati non è ammesso per sollecitare una nuova valutazione sull’attendibilità di un teste o sulla sufficienza probatoria delle circostanze dallo stesso riferite o, più in generale, sulle risultanze istruttorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 31152 del 29/12/2017, Rv. 646614-01, secondo cui l’impugnazione è am- missibile soltanto ove si deduca il superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia, tra i quali si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova), né per dedurre la pretesa insufficienza della motivazione (secondo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 34524 del 16/11/2021, Rv. 663012-01, può essere fatta valere con l’appello soltanto la radicale assenza della motiva- zione); −s i deve, dunque, ritenere che l ’ impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse inammissibile, circostanza che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare ex officio, indipendentemente dall’eccezione di parte (comunque formulata da entrambigli appellati); −c onseguentemente, in accoglimento del primo motivo del ricorso in- cidentale del Comune di Oria, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., dato che il processo d’ap- pello non poteva essere iniziato; −restano assorbiti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siccome proposti contro la sentenza che qui viene cassata;−ai sensi dell ’ art. 385, comma 2, cod. proc. civ., nel dispositivo si prov- vede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Brindisi, sulle spese del grado d’appello, poste a carico dell’appellante [OSCURATO:PERSONA], che quel gravame neppure avrebbe potuto proporre; −a lla decisione consegue, altresì, la condanna del ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA], soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −in difetto di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso prin- cipale, non sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio del contributo unificato”; p.q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza d’appello (n. 1331 del 3/11/2020 del Tribunale di Brindisi); dichiara assorbiti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] rifondere al Comune di Oria e a [OSCURATO:PERSONA] le spese dell’appello, liquidate in Euro 400,00, oltre accessori, per ogni parte costituita; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Oria le spese del giu- dizio di legittimità, liquidate in Euro 700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 550,00 per compensi ed Euro 200,00 per es