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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15809/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1112/12/1995 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la memoria difensiva depositata; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla prova del delitto presupposto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); 4 ; i i secondo motivo, con il quale si contesta, in relazione al capo r ritenuto che b) dell'imputazione, il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, comma secondo (oggi quarto), e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto" (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 [OSCURATO:PERSONA]. 26667); nel caso in esame, il giudice di primo grado ha ritenuto ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 648 secondo comma cod.pen. proprio in base al modesto valore del bene sottratto, per cui il motivo è manifestamente infondato; osservato che le ulteriori doglianze, con le quali si censura la mancata applicazione, in relazione al reato di ricettazione, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono prive dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si censura l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, del motivo di gravame genericamente, senza specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di quanto richiesto; considerato che il terzo motivo, con il quale si censura, in relazione al capo a) dell'imputazione, l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., con particolare riguardo al travisamento del quantitativo della sostanza stupefacente, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali dedotti sono smentiti dalla presenza di argomentazione esente da criticità giustificative; considerato che peraltro i motivi relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. erano stati formulati in maniera generica in appello, per cui nessun onere motivazionale gravava sulla Corte di appello; che, invero, trattandosi di travisamento della prova dedotto nell'ipotesi di "doppia conforme", il ricorrente non ha rappresentato, con specifica deduzione, che il dato probatorio assenta mente travisato è stato introdotto, per la prima volta, come oggetto di valutazione nella motivazione della sentenza di appello; che, inoltre, le censure relative ai supposti travisamenti si risolvono nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda pag. 3); rilevato che l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inamrnissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1112/12/1995 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la memoria difensiva depositata; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla prova del delitto presupposto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); 4 ; i i secondo motivo, con il quale si contesta, in relazione al capo r ritenuto che b) dell'imputazione, il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, comma secondo (oggi quarto), e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto" (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 [OSCURATO:PERSONA]. 26667); nel caso in esame, il giudice di primo grado ha ritenuto ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 648 secondo comma cod.pen. proprio in base al modesto valore del bene sottratto, per cui il motivo è manifestamente infondato; osservato che le ulteriori doglianze, con le quali si censura la mancata applicazione, in relazione al reato di ricettazione, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono prive dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si censura l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, del motivo di gravame genericamente, senza specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di quanto richiesto; considerato che il terzo motivo, con il quale si censura, in relazione al capo a) dell'imputazione, l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., con particolare riguardo al travisamento del quantitativo della sostanza stupefacente, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali dedotti sono smentiti dalla presenza di argomentazione esente da criticità giustificative; considerato che peraltro i motivi relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. erano stati formulati in maniera generica in appello, per cui nessun onere motivazionale gravava sulla Corte di appello; che, invero, trattandosi di travisamento della prova dedotto nell'ipotesi di "doppia conforme", il ricorrente non ha rappresentato, con specifica deduzione, che il dato probatorio assenta mente travisato è stato introdotto, per la prima volta, come oggetto di valutazione nella motivazione della sentenza di appello; che, inoltre, le censure relative ai supposti travisamenti si risolvono nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda pag. 3); rilevato che l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inamrnissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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