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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 47136/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ravenna avverso la sentenza in data 21/03/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio agli effetti civili; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni e nota spese; letta la memoria inviata dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha riformato quella del G.i.p. del Tribunale di Ravenna in data 2/2/2022, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 328, connma primo, cod. pen., per insussistenza del fatto con revoca delle statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

Deduce la nullità della sentenza in ragione della mancata notifica alla parte civile della citazione per il giudizio di appello.

Segnala inoltre l'erroneità della sentenza assolutoria richiamando a tal fine giurisprudenza di legittimità.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, mentre il difensore dell'imputato ha inviato una memoria con le conclusioni.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, in quanto risulta che il giudizio di appello, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato appellante e con la revoca delle statuizioni civili, si è svolto senza la previa citazione della parte civile, rimasta in effetti assente e non posta in grado di interloquire.

2. Richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, Pansa, Rv. 252470), si rileva che «l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello».

3. Su tali basi, avendo la parte civile dedotto la nullità con il ricorso, primo atto con cui l'eccezione avrebbe potuto essere proposta, e assumendo l'eccezione rilievo preliminare ed assorbente, in quanto correlata al rispetto del contraddittorio e alla sussistenza delle condizioni per una valutazione inerente al merito della regiudicanda, deve annullarsi la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello agli effetti dell'art. 622 cod. proc. pen. anche per la regolamentazione delle spese del presente grado.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ravenna avverso la sentenza in data 21/03/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio agli effetti civili; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni e nota spese; letta la memoria inviata dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha riformato quella del G.i.p. del Tribunale di Ravenna in data 2/2/2022, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 328, connma primo, cod. pen., per insussistenza del fatto con revoca delle statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Deduce la nullità della sentenza in ragione della mancata notifica alla parte civile della citazione per il giudizio di appello. Segnala inoltre l'erroneità della sentenza assolutoria richiamando a tal fine giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, mentre il difensore dell'imputato ha inviato una memoria con le conclusioni. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, in quanto risulta che il giudizio di appello, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato appellante e con la revoca delle statuizioni civili, si è svolto senza la previa citazione della parte civile, rimasta in effetti assente e non posta in grado di interloquire. 2. Richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, Pansa, Rv. 252470), si rileva che «l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello». 3. Su tali basi, avendo la parte civile dedotto la nullità con il ricorso, primo atto con cui l'eccezione avrebbe potuto essere proposta, e assumendo l'eccezione rilievo preliminare ed assorbente, in quanto correlata al rispetto del contraddittorio e alla sussistenza delle condizioni per una valutazione inerente al merito della regiudicanda, deve annullarsi la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello agli effetti dell'art. 622 cod. proc. pen. anche per la regolamentazione delle spese del presente grado. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legi
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