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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23281/2026

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A [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., per mancata identificazione dell'autore del reato nella persona del ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e pertinenti, in quanto dirette a rilevare la sufficienza dei dati raccolti dal giudice di secondo grado ai fini della formulazione dell'addebito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove il giudice di secondo grado puntualmente si pronuncia sulle doglianze del ricorrente, relative alle dichiarazioni del teste Vacca, il cui contenuto non è stato mai oggetto di specifico motivo di gravame; all'asserita necessità di effettuare una perizia grafologica, anch'essa non sollecitata dalla difesa in grado d'appello, nonché al grado di tenuta di ricostruzioni alternative circa l'imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] r oosn-ATA ePit4 [OSCURATO:PERSONA] 2 4 U 2026 9 Furion' n Giudiziario MariIeSi11tS 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., per mancata identificazione dell'autore del reato nella persona del ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e pertinenti, in quanto dirette a rilevare la sufficienza dei dati raccolti dal giudice di secondo grado ai fini della formulazione dell'addebito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove il giudice di secondo grado puntualmente si pronuncia sulle doglianze del ricorrente, relative alle dichiarazioni del teste Vacca, il cui contenuto non è stato mai oggetto di specifico motivo di gravame; all'asserita necessità di effettuare una perizia grafologica, anch'essa non sollecitata dalla difesa in grado d'appello, nonché al grado di tenuta di ricostruzioni alternative circa l'imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] r oosn-ATA ePit4 [OSCURATO:PERSONA] 2 4 U 2026 9 Furion' n Giudiziario MariIeSi11tS 2
Sentenza Cassazione n. 23281/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris