CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 03583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 3 marzo 2025 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 4 aprile 2024 dal Tribunale di Lodi, con la quale, per quel che qui interessa, l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del delitto di tentata estorsione in concorso e condannato alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva rico rso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di estorsione. Assumeva in particolare che non era stato dimostrato alcun collegamento fra la condotta violenza esercitata nei confronti della vittima e una richiesta avente contenuto patrimoniale, considerato che la persona offesa aveva dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di denaro. 4. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione concretatosi nella omessa o illogica valutazione delle prove in relazione al ruolo marginale assunto dal [OSCURATO:PERSONA] e all’assenza dell’elemento soggettivo del delitto di estorsione. Assumeva in particolare che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a condurre l’autovettura con la quale i correi avevano inseguito la vittima e aveva spiegato la propria condotta con l’intento di intimidire la parte offesa in relazione a motivi personali, del tutto privi di contenuto patrimoniale. 5. Con il terzo motivo deduceva violazion e di legge in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assumendo che nell’occorso si era trattato di un’azione punitiva per fini personali in relazione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] non aveva perseguito alcuna finalità di tipo egoistico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. La Corte d’Appello ha reso una motivazione che risulta immune da vizi in relazione al ritenuto collegamento fra la violenza esercitata e la richiesta, avanzata nei confronti della vittima, del pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per una fornitura di sostanza stupefacente, avendo effettuato congruo e puntuale riferimento alle dichiarazioni della parte offesa DYlan Vulliamay – che aveva affermato che, alla vista della vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e sulla quale viaggiava il correo [OSCURATO:PERSONA], prima di essere stato bloccato aveva tentato di darsi alla fuga poiché era debitore di una somma di denaro nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] – al contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse fra i correi – che avevano discusso in maniera ripetuta dell’aggressione perpetrata ai danni di Dyan – successivamente al delitto e alla circostanza che nessuna diversa plausibile spiegazione dell’aggressione era emersa agli atti, né era stata allegata dai correi. 2. Il secondo motivo è del pari inammissibile poiché del tutto generico quanto all’indicazione del movente dell’azione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro, come osservato dalla Corte territoriale, non si era limitato a guidare l’auto sulla quale viaggiavano i correi ma, una volta raggiunta l’autovettura della vittima, aveva mandato in frantumi un finestrino della stessa auto, in tal moto esercitando “una violenza del tutto incompatibile con un mera azione dimostrativa” (v. pag. 26 della sentenza impugnata). In sostanza, a fronte delle precise indicazioni della persona offesa in relazione al movente dell’aggressione, individuato nel tentativo di ottenere il pagamento di una somma di denaro in relazione a una pregressa fornitura di sostanza stupefacente, il ricorrente ha allegato in maniera del tutto generica e assertiva una non meglio precisata finalità dell’azione violenta collegata a “motivi personali”. 3. È manifestamente infondato, e pert anto inammissibile, anche il terzo motivo di ricorso, che si risolve in considerazioni del tutto eccentriche rispetto alla richiesta riqualificazione giuridica del fatto ex art. 393 cod. pen. Con tale motivo, invero, la difesa del ricorrente ha affermato che si sarebbe trattato di un’azione punitiva per fini personali in relazione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe perseguito alcuna finalità di tipo egoistico, omettendo ogni deduzione, a sostegno della propria richiesta di riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in relazione all’elemento strutturale di tale reato, costituito dall’esistenza di una pretesa giuridicamente azionabile dell’agente nei confronti della vittima. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]