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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14213/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1113/12/1993 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 6 luglio 2021, confermava la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rapina e furti aggravati. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'erronea interpretazione delle legge penale in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. in relazione alla rapina, esclusa per la gravità del fatto: la Corte di appello non aveva considerato che la perquisizione e la richiesta di esibizione dei documenti ai danni delle persone offese erano avvenuti senza alcuna minaccia, non potendosi ritenere tale la frase che "sarebbe finita male", certamente non particolarmente grave o eccessivamente lesiva della libertà delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.,si deve ribadire che "Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici." (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Salannone, Rv. 265685 — 01).

Tale è il caso in esame, nel quale peraltro il ricorrente riporta soltanto una parte della motivazione della sentenza, non confrontandosi quindi con quanto sostenuto dalla Corte alla pagina 5, nelle quale viene evidenziato che le persone offese furono costrette a subire una perquisizione, ad esibire documenti, a seguire [OSCURATO:PERSONA] in una strada più riparata e ad essere costretti a prelevare una somma di denaro da uno sportello bancomat, con una indubbia lesione della propria libertà morale. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano \- • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1113/12/1993 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 6 luglio 2021, confermava la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rapina e furti aggravati. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'erronea interpretazione delle legge penale in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. in relazione alla rapina, esclusa per la gravità del fatto: la Corte di appello non aveva considerato che la perquisizione e la richiesta di esibizione dei documenti ai danni delle persone offese erano avvenuti senza alcuna minaccia, non potendosi ritenere tale la frase che "sarebbe finita male", certamente non particolarmente grave o eccessivamente lesiva della libertà delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.,si deve ribadire che "Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici." (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Salannone, Rv. 265685 — 01). Tale è il caso in esame, nel quale peraltro il ricorrente riporta soltanto una parte della motivazione della sentenza, non confrontandosi quindi con quanto sostenuto dalla Corte alla pagina 5, nelle quale viene evidenziato che le persone offese furono costrette a subire una perquisizione, ad esibire documenti, a seguire [OSCURATO:PERSONA] in una strada più riparata e ad essere costretti a prelevare una somma di denaro da uno sportello bancomat, con una indubbia lesione della propria libertà morale. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano \- • [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14213/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris