CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38727/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 30/10/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per diversi reati di truffa commessi via internet. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che le testimonianze delle persone offese Faldetta e Babbini erano state ritenute apoditticamente credibili, senza tener conto del fatto che nessuno dei due aveva mai incontrato l'imputato, la cui identità dunque (al di là del fatto che un uomo si era presentato con le sue generalità) non poteva dirsi accertata; anche la motivazione circa la sussistenza di veri e propri artifici e raggiri era oggettivamente carente, non avendo dato atto la Corte del perché aveva ritenuto i fatti integrare il delitto di truffa invece che un mero inadempimento contrattuale, di sola rilevanza civilistica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con le considerazioni della Corte di appello che ha evidenziato, oltre al fatto che la persona con cui i compratori avevano trattato l'acquisto dei beni si era presentato coe [OSCURATO:PERSONA], che le somme relative agli acquisti erano stati versati su carte postepay intestate al ricorrente 1.2 Quanto al requisito degli artifici e raggiri, gli stessi sono stati individuati nell'aver posto in vendita beni molto diversi tra loro indicando prezzi non troppo inferiori a quelli di mercato per non destare sospetti, non avendone a disposizione nessuno, e nell'aver fornito agli acquirenti diverse utenze telefoniche intestate a soggetti estranei; trattasi di motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, sulle quali non è pertanto ammesso sindacato di legittimità. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consig