CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 44695/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del 13 settembre 2024 con cui si insiste nei motivi di ricorso richiedendone l'accoglimento OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta evasione è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, previa pertinente riferimento a giurisprudenza di legittimità e giuridicamente corrette argomentazioni, rilevato come già l'allontanamento dalla scuola - ove era stato autorizzato a recarsi - al di fuori dell'orario previsto nel provvedimento di autorizzazione, integra, in assenza di comunicazione o autorizzazione ulteriore, la fattispecie di evasione (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11