CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 25427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrale la quale confer- mava la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa in relazione alla cessione di una dose di cocaina. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento al riconoscimento della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distret- tuale ha infatti adeguatamente motivato che, in ragione dei precedenti penali e di carichi pendenti anche recenti della stessa specie, la prosecuzione dell'attività di cessione di stupefacenti su piazza costituiva l'ennesima manifestazione di una con- dotta ingravescente, che denotava collegamenti con ambienti malavitosi che assi- curavano al ricorrente la sostanza da spacciare e, in sostanza, erano indice di accrescimento nello spessore criminale e sintomo di maggiore riprovevolezza, con- formemente ai principi interpretativi offerti dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 Giugno 2022