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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27462/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta presentata dal Sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, e la memoria redatta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2022 (dep. il 20 dicembre 2020) il Tribunale di sorveglianza di Roma - provvedendo quale Giudice del rinvio (art.627 cod. proc. pen.) a seguito della sentenza resa da questa Corte il 2 febbraio 2022 - ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di quest'ultimo, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, connma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 176 cod. pen., 16- nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla

I. 15 marzo 1991, n. 8, nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, in particolare: - (primo motivo) denunciando che il Tribunale di sorveglianza avrebbe fondato il diniego della richiesta del condannato sul mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, disapplicando la speciale disciplina prevista dall'16-nonies, cit. senza compiere la più ampia verifica ad esso demandata dalla sentenza rescindente, «peraltro svolgendo una impropria divagazione di carattere "politico-criminale"»; - (secondo motivo) rassegnando che il provvedimento impugnato avrebbe motivato in palese contrasto con l'art. 16-nonies, fondando il diniego della richiesta del condannato solo sul difetto di prova del suo effettivo ravvedimento alla luce della mancata condotta riparatoria nei confronti dei familiari delle vittime, cosi considerando - in violazione della norma appena citata - tale condotta una condicio sine qua non del chiesto beneficio (nonostante la Questura di Caltanissetta abbia rappresentato l'inopportunità di contatti con le vittime), senza apprezzare la copia degli elementi dimostrativi dell'effettivo ravvedimento del Sultano (essendo peraltro sufficiente l'inizio di tale percorso); e soggiungendo che il Tribunale si sarebbe espresso in maniera illogica e contraddittoria perché avrebbe riconosciuto la sussistenza di tutti gli elementi di legge per accogliere l'istanza (atteso che il ricorrente ha già scontato circa 27 anni di reclusione, ha ottenuto la liberazione anticipata per un periodo di oltre 6 anni, ha tenuto una condotta irreprensibile fruendo anche di altri benefici e collabori da circa 18 anni); - (terzo motivo) infine, rappresentando che il Tribunale avrebbe erroneamente indicato la data in cui il ricorrente avrà espiato la pena (nel 28 novembre 20918 invece che nel 7 dicembre 2026) e il momento di inizio della sua collaborazione.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono, rimanendo assorbite le ulteriori censure.

1. La sentenza rescindente: - aveva rilevato che il Tribunale di sorveglianza era incorso in una violazione dell'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, rimarcando come essa fosse «ulteriormente dimostrata» dal fatto che il Collegio di merito avesse concentrato «esclusivamente la sua attenzione sulla mancata riparazione del danno, disinteressandosi della condotta di collaborazione e del percorso penitenziario e riabilitativo del condannato», così presupponendo «l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen. anche nei confronti dei collaboratori di giustizia»; - aveva ribadito che, «ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16- nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del "sicuro ravvedimento", quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi» (così la sentenza rescindente, che aveva richiamato Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360)»; e aveva evidenziato che tale ultimo aspetto, pur non dovendo «essere ignorato», «non possa essere utilizzato per disapplicare surrettiziamente il dettato del legislatore» (ivi).

Ciò posto, è dirimente considerare che l'ordinanza impugnata non si è conformata al dictum di questa Corte ma anzi ha compiuto una confutazione della sentenza rescindente, in chiaro contrasto con la legge processuale (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.); e (oltre ad aver svolto un'analisi politico- criminale sul «fenomeno del pentitismo» del tutto assertiva, assumendo che da essa derivi la necessità di verificare «con maggiore accortezza il requisito del sicuro ravvedimento», che ha posto come premessa dell'apprezzamento della sussistenza di tale requisito in capo al ricorrente) ha incentrato la decisione proprio sulla mancata adozione di iniziative risarcitorie o riparatorie da parte del Sultano.

Ricorre, allora, con evidenza la denunciata violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'annullamento del provvedimento, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma, che si uniformerà ai princìpi già posti dalla prima sentenza rescindente.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta presentata dal Sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, e la memoria redatta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2022 (dep. il 20 dicembre 2020) il Tribunale di sorveglianza di Roma - provvedendo quale Giudice del rinvio (art.627 cod. proc. pen.) a seguito della sentenza resa da questa Corte il 2 febbraio 2022 - ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di quest'ultimo, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, connma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 176 cod. pen., 16- nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla I. 15 marzo 1991, n. 8, nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, in particolare: - (primo motivo) denunciando che il Tribunale di sorveglianza avrebbe fondato il diniego della richiesta del condannato sul mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, disapplicando la speciale disciplina prevista dall'16-nonies, cit. senza compiere la più ampia verifica ad esso demandata dalla sentenza rescindente, «peraltro svolgendo una impropria divagazione di carattere "politico-criminale"»; - (secondo motivo) rassegnando che il provvedimento impugnato avrebbe motivato in palese contrasto con l'art. 16-nonies, fondando il diniego della richiesta del condannato solo sul difetto di prova del suo effettivo ravvedimento alla luce della mancata condotta riparatoria nei confronti dei familiari delle vittime, cosi considerando - in violazione della norma appena citata - tale condotta una condicio sine qua non del chiesto beneficio (nonostante la Questura di Caltanissetta abbia rappresentato l'inopportunità di contatti con le vittime), senza apprezzare la copia degli elementi dimostrativi dell'effettivo ravvedimento del Sultano (essendo peraltro sufficiente l'inizio di tale percorso); e soggiungendo che il Tribunale si sarebbe espresso in maniera illogica e contraddittoria perché avrebbe riconosciuto la sussistenza di tutti gli elementi di legge per accogliere l'istanza (atteso che il ricorrente ha già scontato circa 27 anni di reclusione, ha ottenuto la liberazione anticipata per un periodo di oltre 6 anni, ha tenuto una condotta irreprensibile fruendo anche di altri benefici e collabori da circa 18 anni); - (terzo motivo) infine, rappresentando che il Tribunale avrebbe erroneamente indicato la data in cui il ricorrente avrà espiato la pena (nel 28 novembre 20918 invece che nel 7 dicembre 2026) e il momento di inizio della sua collaborazione.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono, rimanendo assorbite le ulteriori censure. 1. La sentenza rescindente: - aveva rilevato che il Tribunale di sorveglianza era incorso in una violazione dell'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, rimarcando come essa fosse «ulteriormente dimostrata» dal fatto che il Collegio di merito avesse concentrato «esclusivamente la sua attenzione sulla mancata riparazione del danno, disinteressandosi della condotta di collaborazione e del percorso penitenziario e riabilitativo del condannato», così presupponendo «l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen. anche nei confronti dei collaboratori di giustizia»; - aveva ribadito che, «ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16- nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del "sicuro ravvedimento", quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi» (così la sentenza rescindente, che aveva richiamato Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360)»; e aveva evidenziato che tale ultimo aspetto, pur non dovendo «essere ignorato», «non possa essere utilizzato per disapplicare surrettiziamente il dettato del legislatore» (ivi). Ciò posto, è dirimente considerare che l'ordinanza impugnata non si è conformata al dictum di questa Corte ma anzi ha compiuto una confutazione della sentenza rescindente, in chiaro contrasto con la legge processuale (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.); e (oltre ad aver svolto un'analisi politico- criminale sul «fenomeno del pentitismo» del tutto assertiva, assumendo che da essa derivi la necessità di verificare «con maggiore accortezza il requisito del sicuro ravvedimento», che ha posto come premessa dell'apprezzamento della sussistenza di tale requisito in capo al ricorrente) ha incentrato la decisione proprio sulla mancata adozione di iniziative risarcitorie o riparatorie da parte del Sultano. Ricorre, allora, con evidenza la denunciata violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'annullamento del provvedimento, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma, che si uniformerà ai princìpi già posti dalla prima sentenza rescindente. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame a
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