CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato svolto in sede di giudizio direttissimo, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di illecita detenzione per cessione a terzi di 63 grammi di hashish (pari a 297 dosi singole) perché il fatto non sussiste, sul rilievo che, essendo l'imputato assiduo assuntore di stupefacenti, non era adeguatamente dimostrata, alla stregua delle prove acquisite, la finalità di spaccio anziché la destinazione ad uso personale della droga rinvenuta nella sua abitazione. 2. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma ha ritenuto viceversa la fondatezza dell'appello del P.G. e, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame degli agenti operanti circa le modalità della perquisizione e del sequestro, pure richiesta dal P.G. appellante, ha affermato la colpevolezza dell'imputato in ordine al contestato reato, ricondotto all'ipotesi lieve, e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. Osservava la Corte che dai verbali di perquisizione e sequestro e dalla relazione orale resa all'udienza di convalida dall'agente Verdiana (donde la superfluità dell'escussione del personale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto) si desumeva che la droga era, almeno in parte, destinata allo spaccio, atteso che il quantitativo era superiore ai limiti massimi consentiti per il consumo personale, era suddiviso in nove involucri confezionati ed erano stati rinvenuti sei coltellini sporchi di sostanza, tre bilancini di precisione e due buste di plastica con ritagli circolari. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurando l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale rinnovato l'istruttoria dibattimentale, pure in presenza di una pronuncia assolutoria in primo grado e di una esplicita richiesta in tal senso dello stesso P.G. appellante, per il quale sarebbe stato necessario procedere all'audizione degli agenti operanti intervenuti sul posto, dei quali alcuni assunti in primo grado, per assolvere l'onere, non rispettato, della motivazione rafforzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di censura relativi alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e all'affermazione di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato contestato sono fondati.2. Il Tribunale aveva ritenuto di assolvere l'imputato dalla detenzione di 63 grammi di hashish (pari a 297 dosi singole) perché il fatto non sussiste, sul rilievo che, essendo l'imputato assiduo consumatore di stupefacenti, non era stata adeguatamente provata -alla stregua del tenore dei verbali di perquisizione e sequestro e della relazione orale resa all'udienza di convalida dell'arresto dall'agente Verdiana intervenuto sul posto con altri agenti operanti- la finalità di spaccio anziché la destinazione ad uso personale della droga rinvenuta nella sua abitazione. La Corte, per contro, è pervenuta ad un giudizio di responsabilità ancorandolo all'assunto che dalla mera lettura dei medesimi verbali e della relazione orale dell'agente Verdiana si desumeva che la droga era, almeno in parte, destinata allo spaccio, poiché il quantitativo era superiore ai limiti massimi consentiti per il consumo personale, era suddiviso in 9 involucri confezionati ed erano stati rinvenuti 6 coltellini sporchi di sostanza, 3 bilancini di precisione e 2 buste di plastica con ritagli circolari. 3. E però, ancor prima e al fine di ritenere acquisita la prova della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio per la detenzione dello stupefacente sequestrato, la Corte avrebbe dovuto procedere, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., alla doverosa rinnovazione istruttoria mediante le deposizioni testimoniali se non di tutti gli agenti operanti intervenuti sul posto - come richiesto dallo stesso P.G. appellante - quantomeno dell'agente Verdiana escusso oralmente nell'udienza di convalida, avendo il primo giudice basato su tali risultanze il convincimento che non potesse escludersi la destinazione della droga al consumo personale. Di talché, in presenza di una pronuncia assolutoria in primo grado fondata anche sulla interpretazione dell'acquisita prova dichiarativa e di un'incertezza valutativa sulla portata di siffatta testimonianza in merito ai contenuti dei verbali delle operazioni di polizia giudiziaria, l'apprezzamento giudiziale di responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio non poteva essere affidato a una mera ri-lettura alternativa dei medesimi dati, ma pretendeva la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nei termini suindicati. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. P.Q.M. • Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esatte ad altra sezione della Corte di appello di Roma. - .Cosi :deci