CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24331/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 832/2024, pronunciata dalla Commissione tributariaregionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, depositata il 22.11.2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28 aprile2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],La controversia trae origine dalla richiesta di rimborso dell’importo di €952.645,00, cui l’Agenzia delle entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Pescara- non harisposto, con conseguente formazione del silenzio-rifiuto.RGN 1985/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1985/2025Numero sezionale 3522 6/2026Numero di raccolta generale 24331/2026Data pubblicazione 31/07/2026L’importo era stato versato dalla società ora controricorrente a titolo disanzione, sia pur a seguito di ravvedimento operoso, e ciò perché, a causadi un errore tecnico dovuto al mancato aggiornamento dei propri sistemiinformatici di gestione della fatturazione, la DELL, società francese con27.000 fatture con IVA per cessione di beni che invece avrebbero dovutoscontare l’imposta secondo il regime del reverse charge, regime diventatoobbligatorio a partire dall’1 gennaio 2010. La società aveva provvedutoanche al versamento dell’intera Iva esposta in fatturazione, pari ad €9.592.716,33.Nella controversia instaurata dalla società a seguito del silenzio-rifiuto,la Commissione tributaria provinciale di Pescara, con sentenza n. 697/2015,e la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n.419/2018, accolsero le ragioni della contribuente, disponendo il rimborsodegli importi versati a titolo di sanzione.La Corte di legittimità, adita dall’ufficio avverso la sentenza di secondogrado per denunciare che il giudice d’appello aveva violato o falsamenteapplicato l’art. 6, comma 9 bis, d.lgs. 471/1997, con pronuncia n. 446/2024ribadì il principio di diritto secondo cui «In tema di inversione contabile, c.d."reverse charge", le omissioni relative all'emissione dell'autofattura ed allesuccessive annotazioni, ove non abbiano riflessi sulla determinazione dellabase imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, configuranoviolazioni di carattere formale, poiché la normativa ha lo scopo di prevenirela violazione della procedura di inversione contabile, sì da evitare unpregiudizio all'esercizio delle attività di controllo, secondo una valutazioneastratta e compiuta "ex ante", anche quando l'inosservanza degliadempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulladeterminazione dell'imponibile». Escluse così il carattere “meramenteformale” delle violazioni. Rilevò tuttavia che il contenuto della disposizionelegislativa (l’art. 6, comma 9 bis cit.) aveva una ratio mitigativa deltrattamento sanzionatorio, soprattutto in ragione dello spazio temporale diprima attuazione del nuovo modello di trattamento delle cessioni attuate colmodello del reverse charge. Dunque, avvertì che, se dal silenzio-rifiuto fosseemersa un’errata interpretazione della disposizione legislativa da partedell’Agenzia delle entrate, con violazione del principio unionale diRGN 1985/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1985/2025Numero sezionale 3532 6/2026Numero di raccolta generale 24331/2026Data pubblicazione 31/07/2026proporzionalità delle sanzioni, tuttavia non risultava con esattezza qualefosse stata l'interpretazione resa in concreto dai due giudici di merito, anchecon riguardo a detto cogente principio del diritto eurounitario. Ha cioèritenuto incomprensibile quale criterio fosse stato applicato nel giudizio dimerito, apparendo accolta l'istanza di rimborso oggetto della lite e quindiintegralmente la “tesi liquidatoria della società contribuente”.In sede di rinvio ed in fase rescissoria, la Commissione tributariaregionale, con sentenza n. 832/2024, ora al vaglio del giudice di legittimità,dopo aver riassunto le vicende processuali della controversia e le rispettiveipotesi difensive, ha ritenuto che dovesse disattendersi l’interpretazioneerariale, secondo cui la contribuente era tenuta al versamento, a titolo disanzione, di un importo pari al 3% del dovuto, con un importo massimo di€ 10.000,00 per ogni violazione formale, sostenendo al contrario che iprincipi unionali risultavano rispettati se il limite massimo di € 10.000,00 siriferiva all’intera condotta e non ad ogni singola operazione.Per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria haproposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito il contribuente concontroricorso, ulteriormente illustrato da memoria difensiva.Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.[OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, ha depositato le proprie conclusioni scritte con lequali ha chiesto il rigetto del ricorso.Nell’adunanza camerale del 28 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso l’ufficio ha denunciato la nullità dellasentenza ex artt. 111 Cost. e 36 d.lgs. n. 546/1992, artt. 132 e 118 delledisposizioni di attuazione c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma,n. 4 c.p.c. La sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente.Il motivo è infondato.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione abbia omesso di far seguire una disaminaalmeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettereun adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3RGN 1985/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1985/2025Numero sezionale 3542 6/2026Numero di raccolta generale 24331/2026Data pubblicazione 31/07/2026novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe lesentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovveropurché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo,dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettantoapparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazionedel criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sulquadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quandocarente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudiziogenerale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).RGN 1985/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1985/2025Numero sezionale 352 6/2026Numero di raccolta generale 24331/2026Data pubblicazione 31/07/2026Nel caso di specie la pur sintetica motivazione del giudice del rinvio hafatto innanzitutto mostra di aver compreso il perimetro del principio di dirittodispensato dalla Corte di legittimità, cui attenersi in sede rescissoria. Haribadito in particolare che le violazioni della disciplina applicabile nelle ipotesidi inversione contabile (cd reverse charge) -di recente introduzione nelsistema normativo nazionale rispetto alle violazioni contestate alla società-per un verso trovavano collocazione in violazioni di carattere formale,dunque sanzionabili per le possibili ricadute sull’attività di controllo. Per altroverso ha evidenziato, come pure rilevato dal giudice di legittimità, che iprincipi unionali in materia imponevano il rispetto della proporzionalità dellesanzioni, tutela che in materia risultava assicurata nel sistema nazionaledall’art. 6, comma 9 bis, d.lgs. n. 471/1997, richiamato nella parte in fattodella sentenza ora impugnata. A tal fine ha dunque ribadito quello che giàemergeva nella sentenza del giudice di legittimità, ossia l’introduzione, conla predetta norma, di sanzioni applicabili alle suddette violazioni formali, lacui quantificazione andava ricondotta entro i limiti del 3% dell’imposta, macon un tetto massimo di € 10.000,00 per la totalità delle condotte, cosìespressamente disattendendo l’impostazione difensiva erariale, secondo cuiquel tetto doveva essere invece considerato per ciascuna violazione. Haapprezzato a tal fine il comportamento collaborativo della società (che avevaprovveduto a versare l’intero importo dell’Iva dovuta per l’erroneacompilazione delle fatture, oltre che le sanzioni, salvo poi a chiedere, diqueste ultime, il rimborso, ad eccezione della somma di € 10.000,00 qualeimporto massimo della sanzione esigibile).Condivise o meno tali argomentazioni dalla difesa erariale, lamotivazione non è viziata dalla apparenza denunciata.Il motivo va in conclusione rigettato.Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione o falsaapplicazione dell’art. 6, comma 9 bis, d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c. Il giudice del rinvio non avrebbe reso la rispostarichiesta dalla sentenza della Corte di cassazione, valorizzando elementiinadeguati rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione.Il motivo è infondato.Deve premettersi che la norma di cui si discute fu introdotta dall’art. 1,comma 155, l. n.244/2007, che, al comma 9 dell’art. 6 d.lgs. 18 dicembreRGN 1985/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1985/2025Numero sezionale 3562 6/2026Numero di raccolta generale 24331/2026Data pubblicazione 31/07/20261997, n. ]471, aggiunse il comma 9-bis, in vigore dal 1° gennaio 2008, che,per quanto qui di interesse, prevedeva che «[…] Qualora l'imposta sia stataassolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dalcedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensidell'articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'impostairregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazionedelle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previstenel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenutisolidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismodell'inversione contabile».Secondo il testo della norma invocata dall’ufficio, dunque, nellaformulazione ratione temporis vigente, la sanzione amministrativa previstaper l’omessa applicazione delle regole di inversione contabile era quantificatanell’importo tra € 258,00 ed € 10.000,00. Sanzioni più elevate eranopreviste per ulteriori condotte riportate nel comma.Ebbene, risulta pacifico che le operazioni de quo erano statecontabilizzate e l’iva assolta, sia pur erroneamente, dal cedente e non dalcessionario -dunque senza applicazione del regime di reverse charge-; cheinoltre si trattava di operazioni effettive e reali, non solo sotto il profilooggettivo, ma anche soggettivo. Nella controversia de quo, pertanto eraincontestabile l’applicabilità delle sanzioni come sopra prescritte.L’Amministrazione ricorrente insiste tuttavia nell’affermare che quelminimo e massimo di sanzione sarebbe riferibile a ciascuna violazione, ossiaa ciascuna delle operazioni di cessione, cui si riferiscono le 27.000 fattureper le quali erroneamente la società ha proceduto senza applicazionedell’inversione contabile.Il motivo non si confronta con la parte motiva della sentenzarescindente, già pronunciata da questa Corte, la quale aveva ben chiaritocome l’applicabilità della sanzione a ciascuna operazione avrebbe implicatouna inequivoca violazione del diritto unionale. Con ciò si era intesoevidenziare la sola carenza motivazionale della prima pronuncia del giudiced’appello -per questo solo impugnata e cassata- in ordine alla quantificazionedella sanzione nella misura massima.RGN 1985/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1985/2025Numero sezionale 3572 6/2026Numero di raccolta generale 24331/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ebbene, la piana lettura della sentenza emessa dal giudice del rinvio nonha fatto altro che esplicitare quella motivazione, che, evidentemente, laCorte di cassazione aveva ritenuto carente nella prima sentenza d’appello,per questo cassandola.La motivazione ultima, richiamata nella parte in fatto e che continua anon soddisfare la difesa erariale, ha colmato il deficit della prima pronunciad’appello, nel rispetto del perimetro fissato dal giudice di legittimità. Questod’altronde era stato certamente chiaro nel respingere la tesi erariale, fondatasulla applicabilità della sanzione per ogni operazione di cessione, così cheappare incomprensibile l’insistenza con cui l’odierna ricorrente si ostina apredicare la sua tesi, già disattesa dinanzi a questa Corte e facente dunqueda perimetro entro cui era necessario che il giudice si muovesse.Il motivo va dunque rigettato.Con il terzo motivo l’Erario si è doluto della violazione o falsaapplicazione dell’art. 6, comma 9 bis, d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.La sentenza non avrebbe tenuto conto della necessaria solidarietàpassiva tra cedente e cessionario, prevista in relazione al pagamento dellasanzione irrogata ai sensi della disposizione richiamata in rubrica.Il motivo è privo di pregio perché intende valorizzare un elemento deltutto irrilevante ai fini della determinazione della sanzione applicabile,ignorando la “ratio mitigativa del trattamento sanzionatorio”, già apprezzatadal giudice di legittimità nella sentenza rescindente, entro il cui perimetro,lo si ribadisce, il giudice del rinvio aveva l’obbligo di muoversi. Ciò, tanto piùconsiderando che il contribuente è incorso in una irregolarità formalericadente sulla individuazione del soggetto debitore materiale dell’imposta(e ciò entro lo spazio temporale di prima attuazione del nuovo modello ditrattamento delle cessioni eseguite secondo il meccanismo contabile delreverse charge), risultando contestualmente che l’imposta era stataintegralmente versata (per € 9.592.716,33). In tal modo le censure erarialisi pongono non solo in contrasto frontale con il principio di proporzionalitàdella sanzione, ma mostrano di ignorare il principio di neutralità dell’imposta.In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza evanno liquidate in favore della società nella misura specificata in dispositivo. P.Q.MRGN 1985/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1985/2025Numero sezionale 3582 6/2026Numero di raccolta generale 24331/2026Data pubblicazione 31/07/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione infavore della controricorrente delle spese sostenute nel giudizio di legittimità,che si liquidano nella misura di € 14.000,00 per competenze, € 200,00 peresborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come perlegge.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 1985/2025Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]