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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 104/1976

ECLI:IT:COST:1976:104
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, in relazione agli artt. 54 e 64 del regolamento di polizia ferroviaria, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, per aver danneggiato, in un incidente stradale, una recinzione di proprietà dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il pretore di Feltre, con ordinanza 18 marzo 1974, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, delle suindicate disposizioni, che prevedono come reato il danneggiamento, anche soltanto colposo, di un bene della suddetta Azienda.

Assume il pretore che la diversità di trattamento fra tale disciplina e quella prevista dall'art. 635 del codice penale sarebbe irragionevole, non potendo dalla particolare qualità del soggetto passivo indursi "una maggiore pericolosità dell'azione di danno".

Richiama, infine, l'ordinanza n. 84 del 1971 di questa Corte, con la quale si è precisato che la citata legge n. 304 del 1968, comminando sanzioni penali per la violazione di norme previgenti del suddetto regolamento di polizia ferroviaria, ne ha recepito il contenuto precettivo e ha dato ad esse valore di legge ordinaria.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, che ha modificato alcune disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria del 1873 (r.d. n. 1687), punendo il danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con la sanzione (contravvenzionale) dell'ammenda - di cui all'art. 54 dello stesso regolamento - violi l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza rispetto alla disciplina del danneggiamento (solo doloso), prevista dall'art. 635 del codice penale.

2. - Non influisce sulla rilevanza della questione la nuova normativa in tema di depenalizzazione contenuta nella legge 24 dicembre 1975, n 706, essendone differita l'entrata in vigore al 1800 giorno dalla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 2 gennaio 1976.

3. - È da escludere la comparazione - ai fini del sindacato di legittimità costituzionale - tra la disposizione denunziata e l'art. 635 cod. pen., che prevedono fattispecie assai diverse: la prima, come si è detto, di natura contravvenzionale e l'altra di natura delittuosa.

Dal che consegue la differente incidenza dell'elemento psicologico specificato negli artt. 42 e 43 cod. pen.: mentre per i delitti è richiesto il dolo (salvo i casi di preterintenzionalità o di colpa espressamente previsti dalla legge), nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, sia essa dolosa oppure colposa.

4. - Ciò premesso, non è da ritenere violato l'art. 3 Cost., dappoiché rientra nella valutazione discrezionale del legislatore configurare l'illecito quale delitto o quale contravvenzione: e la sua scelta non può dirsi irrazionale, stante, da un lato, la già rigorosa tutela apprestata, se vi è dolo, dall'art. 635 cod. pen. e, dall'altro, l'esigenza di un intervento repressivo, sia pure contravvenzionale, pienamente giustificato dall'importanza del bene protetto, nell'ipotesi di danneggiamento solo colposo.

Non mancano nel nostro ordinamento giuridico-penale danneggiamenti contravvenzionali, oltre a quello in esame: vedansi l'art. 733 cod. pen.; l'art. 1, nn. 1 e 2, del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto in vigore per effetto dell'art. 145 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

E, del pari, nella vasta tipologia dei danneggiamenti (qualificati) non mancano neppure i delitti colposi (art. 449 cod. pen.).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304 (Modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Feltre con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, in relazione agli artt. 54 e 64 del regolamento di polizia ferroviaria, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, per aver danneggiato, in un incidente stradale, una recinzione di proprietà dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il pretore di Feltre, con ordinanza 18 marzo 1974, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, delle suindicate disposizioni, che prevedono come reato il danneggiamento, anche soltanto colposo, di un bene della suddetta Azienda. Assume il pretore che la diversità di trattamento fra tale disciplina e quella prevista dall'art. 635 del codice penale sarebbe irragionevole, non potendo dalla particolare qualità del soggetto passivo indursi "una maggiore pericolosità dell'azione di danno". Richiama, infine, l'ordinanza n. 84 del 1971 di questa Corte, con la quale si è precisato che la citata legge n. 304 del 1968, comminando sanzioni penali per la violazione di norme previgenti del suddetto regolamento di polizia ferroviaria, ne ha recepito il contenuto precettivo e ha dato ad esse valore di legge ordinaria. Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : 1. - La Corte è chiamata a decidere se l'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, che ha modificato alcune disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria del 1873 (r.d. n. 1687), punendo il danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con la sanzione (contravvenzionale) dell'ammenda - di cui all'art. 54 dello stesso regolamento - violi l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza rispetto alla disciplina del danneggiamento (solo doloso), prevista dall'art. 635 del codice penale. 2. - Non influisce sulla rilevanza della questione la nuova normativa in tema di depenalizzazione contenuta nella legge 24 dicembre 1975, n 706, essendone differita l'entrata in vigore al 1800 giorno dalla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 2 gennaio 1976. 3. - È da escludere la comparazione - ai fini del sindacato di legittimità costituzionale - tra la disposizione denunziata e l'art. 635 cod. pen., che prevedono fattispecie assai diverse: la prima, come si è detto, di natura contravvenzionale e l'altra di natura delittuosa. Dal che consegue la differente incidenza dell'elemento psicologico specificato negli artt. 42 e 43 cod. pen.: mentre per i delitti è richiesto il dolo (salvo i casi di preterintenzionalità o di colpa espressamente previsti dalla legge), nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, sia essa dolosa oppure colposa. 4. - Ciò premesso, non è da ritenere violato l'art. 3 Cost., dappoiché rientra nella valutazione discrezionale del legislatore configurare l'illecito quale delitto o quale contravvenzione: e la sua scelta non può dirsi irrazionale, stante, da un lato, la già rigorosa tutela apprestata, se vi è dolo, dall'art. 635 cod. pen. e, dall'altro, l'esigenza di un intervento repressivo, sia pure contravvenzionale, pienamente giustificato dall'importanza del bene protetto, nell'ipotesi di danneggiamento solo colposo. Non mancano nel nostro ordinamento giuridico-penale danneggiamenti contravvenzionali, oltre a quello in esame: vedansi l'art. 733 cod. pen.; l'art. 1, nn. 1 e 2, del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto in vigore per effetto dell'art. 145 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. E, del pari, nella vasta tipologia dei danneggiamenti (qualificati) non mancano neppure i delitti colposi (art. 449 cod. pen.). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304 (Modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Feltre con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 104/1976 — Fons Iuris — Fons Iuris