Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 104/1976
ECLI:IT:COST:1976:104
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA],
imputato del reato di cui all'articolo unico della legge 20 marzo 1968,
n. 304, in relazione agli artt. 54 e 64 del regolamento di polizia
ferroviaria, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, per aver
danneggiato, in un incidente stradale, una recinzione di proprietà
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il pretore di Feltre,
con ordinanza 18 marzo 1974, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, delle suindicate disposizioni, che
prevedono come reato il danneggiamento, anche soltanto colposo, di un
bene della suddetta Azienda.
Assume il pretore che la diversità di trattamento fra tale
disciplina e quella prevista dall'art. 635 del codice penale sarebbe
irragionevole, non potendo dalla particolare qualità del soggetto
passivo indursi "una maggiore pericolosità dell'azione di danno".
Richiama, infine, l'ordinanza n. 84 del 1971 di questa Corte, con
la quale si è precisato che la citata legge n. 304 del 1968,
comminando sanzioni penali per la violazione di norme previgenti del
suddetto regolamento di polizia ferroviaria, ne ha recepito il
contenuto precettivo e ha dato ad esse valore di legge ordinaria.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'articolo unico della
legge 20 marzo 1968, n. 304, che ha modificato alcune disposizioni del
regolamento di polizia ferroviaria del 1873 (r.d. n. 1687), punendo il
danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
con la sanzione (contravvenzionale) dell'ammenda - di cui all'art. 54
dello stesso regolamento - violi l'art. 3 della Costituzione per
irragionevolezza rispetto alla disciplina del danneggiamento (solo
doloso), prevista dall'art. 635 del codice penale.
2. - Non influisce sulla rilevanza della questione la nuova
normativa in tema di depenalizzazione contenuta nella legge 24 dicembre
1975, n 706, essendone differita l'entrata in vigore al 1800 giorno
dalla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 2 gennaio
1976.
3. - È da escludere la comparazione - ai fini del sindacato di
legittimità costituzionale - tra la disposizione denunziata e l'art.
635 cod. pen., che prevedono fattispecie assai diverse: la prima, come
si è detto, di natura contravvenzionale e l'altra di natura
delittuosa. Dal che consegue la differente incidenza dell'elemento
psicologico specificato negli artt. 42 e 43 cod. pen.: mentre per i
delitti è richiesto il dolo (salvo i casi di preterintenzionalità o
di colpa espressamente previsti dalla legge), nelle contravvenzioni
ciascuno risponde della propria azione od omissione, sia essa dolosa
oppure colposa. 4. - Ciò premesso, non è da ritenere violato l'art.
3 Cost., dappoiché rientra nella valutazione discrezionale del
legislatore configurare l'illecito quale delitto o quale
contravvenzione: e la sua scelta non può dirsi irrazionale, stante,
da un lato, la già rigorosa tutela apprestata, se vi è dolo,
dall'art. 635 cod. pen. e, dall'altro, l'esigenza di un intervento
repressivo, sia pure contravvenzionale, pienamente giustificato
dall'importanza del bene protetto, nell'ipotesi di danneggiamento solo
colposo.
Non mancano nel nostro ordinamento giuridico-penale danneggiamenti
contravvenzionali, oltre a quello in esame: vedansi l'art. 733 cod.
pen.; l'art. 1, nn. 1 e 2, del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto
in vigore per effetto dell'art. 145 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
E, del pari, nella vasta tipologia dei danneggiamenti (qualificati) non
mancano neppure i delitti colposi (art. 449 cod. pen.).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304 (Modifica degli
artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31
ottobre 1873, n. 1687), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Feltre con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere