Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2025

Cassazione n. 28908/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 831/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14969/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 novembre 2024 dalla Corte di appello di Palermo, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, fallita il 21 aprile 2017. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28908/2025 Roma, lì, 05/08/2025 Secondo la Corte di appello, l'imputato, nella qualità di amministratore di fatto della società, avrebbe (in concorso con l’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]) distrutto o sottratto le scritture contabili al fine di procurare sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 40, 41 e 110 cod. pen., 216 legge fall., 2639 cod. civ. e 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen.

Il ricorrente contesta il ruolo di amministratore di fatto della fallita, riconosciuto all’imputato dai giudici di merito.

Al riguardo, sostiene che l'imputato, trovandosi in stato di detenzione dal 2014, non era nelle condizioni per poter gestire la società.

I giudici di merito, per sostenere il contrario, avrebbero erroneamente valorizzato le conversazioni intercettate, che, essendo risalenti al 2012, non potrebbero assumere rilievo rispetto a una società fallita nel 2017.

Il ruolo di amministratore di fatto della fallita, d'altronde, secondo il ricorrente, a ben vedere, non sarebbe stato espressamente riconosciuto all'imputato neppure dal curatore fallimentare e dall'amministratore giudiziario.

Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che non vi sarebbe prova dell'occultamento o della distruzione delle scritture contabili e, al contrario, vi sarebbe la prova della consegna della documentazione della società al curatore fallimentare.

Quanto alle deduzioni dell'amministratore giudiziario in ordine l'incompletezza della documentazione, secondo il ricorrente, al più, si potrebbe parlare di un’irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, ma non certo di una loro distruzione.

Né potrebbero assumere rilievo eventuali annotazioni false contenute del bilancio, atteso che esse potrebbero integrare il diverso reato di falso in bilancio e non quello di bancarotta fraudolenta documentale.

Il ricorrente, infine, lamenta il mancato accertamento delle ragioni che avevano portato al dissesto della società e del momento in cui tale dissesto si era verificato.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 42, 43 e 110 cod. pen., 216 legge fall. e 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen.

Contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'imputato, essendo detenuto, «non poteva rappresentarsi e avere la consapevolezza di essere amministratore di fatto».

Lo stato detentivo, d’altronde, gli precludeva la possibilità di redigere le scritture contabili, che, in ogni caso, non gli erano state richieste.

La Corte di appello, comunque, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, né avrebbe valutato la possibilità che vi fosse stata solo una semplice trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili.

2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 e 217 legge fall., e 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen.

Sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto riqualificare il fatto contestato nel reato di bancarotta semplice documentale.

L'imputato, infatti, non avrebbe «agito al fine di frodare i creditori sociali», atteso che egli, «nel momento in cui il Tribunale di Palermo dichiarava il fallimento della società, … si trovava in stato detentivo carcerario da diversi anni».

Dalle dichiarazioni rese dall'amministratore giudiziario, inoltre, si desumerebbe che le scritture contabili sarebbero state tenute solo in modo irregolare e confusionale.

2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 99, 132, e 133 cod. pen., 27 Cost. e 125 e 546 cod. proc. pen.

Contesta l'applicazione della recidiva, sostenendo che la motivazione resa sul punto dai giudici di merito sarebbe illogica e apparente, essendo fondata sul mero dato oggettivo dei precedenti penali.

La Corte di appello, inoltre, non si sarebbe confrontata con le argomentazioni della difesa, che aveva posto in rilievo che i fatti erano stati commessi nel quartiere “[OSCURATO:PERSONA]”, zona particolarmente degradata della città di Palermo.

2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 132, e 133 cod. pen. e 27 Cost.Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'entità della pena applicata, che risulterebbe «inadeguata e sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti».

Il ricorrente sostiene che i giudici di merito, in ordine ai punti in questione, avrebbero reso «una motivazione assente e apodittica», trascurando di valutare gli elementi evidenziati dalla difesa.

In particolare, non avrebbero tenuto conto dell'età dell'imputato, delle sue condizioni economiche e del «contesto ambientale» nel quale viveva.

2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall., 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost.Contesta le pene accessorie applicate, sostenendo che la loro durata sarebbe sproporzionata alla gravità dei fatti.

I giudici di merito avrebbero erroneamente valorizzato anche una precedente condanna per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, che, nella determinazione della durata delle pene per un reato di bancarotta fraudolenta, non dovrebbe assumere alcun rilievo.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. I primi tre motivi, che, essendo completamente versati in fatto possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Il ricorrente, invero, con tali motivi, si limita ad articolare generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).

Deve essere, in ogni caso, evidenziato che i giudici di merito hanno reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici anche con riferimento alle questioni sulle quali il ricorrente ha concentrato le sue censure: l’elemento soggettivo del reato e il riconoscimento all’imputato del ruolo di amministratore di fatto.

Hanno evidenziato come, dalle conversazioni intercettate, emergesse in maniera chiara che l’imputato gestisse di fatto la società: esercitava il potere decisionale; chiedeva il resoconto della situazione di cassa; impartiva direttive sui fornitori da pagare, sulle operazioni da realizzare sul conto corrente della società, sui rapporti con le banche, sulla gestione del denaro presente in cassa e nella cassaforte della società.

Esercitava dunque, anche attraverso il coimputato [OSCURATO:PERSONA], i poteri connaturali alla funzione direttiva della società, interessandosi anche delle annotazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] sulla contabilità.

La deduzione relativa allo stato detentivo dell'imputato si presenta priva della necessaria specificità estrinseca, atteso che, con essa, il ricorrente si limita a reiterare quanto già esposto nei motivi d'appello, senza confrontarsi con la congrua motivazione fornita al riguardo dalla Corte territoriale, che ha posto in rilievo che la circostanza che l'imputato fosse detenuto dall'ottobre 2014 – e quindi prima della sequestro della società avvenuto nel 2015 e del successivo fallimento – non era rilevante, atteso che l'impresa in quel momento era già inattiva e che il ruolo di amministratore di fatto all'imputato era stato riconosciuto nel periodo di tempo anteriore al sequestro, quando la società era ancora attiva.

Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, va ricordato che sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento o sottrazione, in tutto o in parte, della documentazione prima del passaggio di consegne (cfr. Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061, in motivazione).

Risulta, dunque, evidente che, anche se al momento del fallimento l’imputato non fosse stato più l’amministratore di fatto della società, oramai da tempo inattiva, egli, comunque, rimarrebbe responsabile per tenuta delle scritture nel periodo in cui aveva ricoperto la carica e per la sottrazione della documentazione avvenuta nel medesimo periodo.

Anche la deduzione con la quale il ricorrente sostiene che la documentazione della società sarebbe stata consegnata al curatore fallimentare risulta priva della necessaria specificità estrinseca.

Il ricorrente, invero, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d'appello ha posto in rilievo che il fatto che il consulente della società, solo in un secondo momento, aveva consegnato al curatore alcuni documenti era scarsamente rilevante, atteso che si trattava di una documentazione largamente incompleta, che non aveva consentito la ricostruzione delle vicende e del volume degli affari della società.

La deduzione con la quale il ricorrente lamenta il presunto mancato accertamento delle ragioni del dissesto oltre a essere assertiva e generica, risulta anche poco conferente, atteso che l’amministratore di una società è tenuto a rispettare gli obblighi correlati al ruolo rivestito, a prescindere dalla causa del dissesto.

Quanto all'elemento soggettivo, i giudici di merito hanno posto in rilievo che, dalle conversazioni intercettate, emergeva con evidenza come l'imputato avesse utilizzato lo schermo dell'intestazione fittizia della società per evitare il rischio della confisca dei beni.

Hanno, poi, desunto il dolo specifico dall'ingente esposizione debitoria dell'impresa nei confronti dell'erario, dal mancato rinvenimento di denaro in cassa, dall'utilizzo di denaro della società per fini personali e dalla mancata attivazione della procedura di liquidazione, doverosa in caso di inattività della società.

Con motivazione esente da vizi logici, hanno correlato la sottrazione delle scritture contabili allo scopo di “coprire” tali vicende, realizzate in danno dei creditori.

Anche la deduzione relativa alla riqualificazione giuridica del fatto è priva della necessaria specificità estrinseca, essendo stata già ritenuta infondata dalla Corte di appello con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, con la quale il ricorrente non si è confrontato.

Va, d’altronde, rilevato che l’esposta ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato operata dalla Corte di appello risulta del tutto incompatibile con la tesi del ricorrente, che sostiene che si sarebbe trattata di una semplice trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili.

1.2. Il quarto motivo è inammissibile.

Esso, invero, è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 14 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

In particolare, la Corte di appello ha posto in rilievo come il nuovo episodio delittuoso fosse significativo di una maggiore capacità a delinquere e di una più accentuata pericolosità sociale dell'imputato, anche in relazione al numero, all’epoca e alla gravità dei precedenti penali.

Ha poi correttamente posto in rilievo come il «contesto sociale» nel quale erano stati commessi i fatti, di per sé, assumesse scarsa rilevanza.

1.3. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili.

Con essi, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851; cfr., con specifico riferimento alle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856), come nel caso di specie (cfr. pagina 15 della sentenza impugnata).

Va, inoltre, ricordato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 14 e 15 della sentenza impugnata).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 831/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14969/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 novembre 2024 dalla Corte di appello di Palermo, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, fallita il 21 aprile 2017. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28908/2025 Roma, lì, 05/08/2025 Secondo la Corte di appello, l'imputato, nella qualità di amministratore di fatto della società, avrebbe (in concorso con l’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]) distrutto o sottratto le scritture contabili al fine di procurare sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 40, 41 e 110 cod. pen., 216 legge fall., 2639 cod. civ. e 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta il ruolo di amministratore di fatto della fallita, riconosciuto all’imputato dai giudici di merito. Al riguardo, sostiene che l'imputato, trovandosi in stato di detenzione dal 2014, non era nelle condizioni per poter gestire la società. I giudici di merito, per sostenere il contrario, avrebbero erroneamente valorizzato le conversazioni intercettate, che, essendo risalenti al 2012, non potrebbero assumere rilievo rispetto a una società fallita nel 2017. Il ruolo di amministratore di fatto della fallita, d'altronde, secondo il ricorrente, a ben vedere, non sarebbe stato espressamente riconosciuto all'imputato neppure dal curatore fallimentare e dall'amministratore giudiziario. Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che non vi sarebbe prova dell'occultamento o della distruzione delle scritture contabili e, al contrario, vi sarebbe la prova della consegna della documentazione della società al curatore fallimentare. Quanto alle deduzioni dell'amministratore giudiziario in ordine l'incompletezza della documentazione, secondo il ricorrente, al più, si potrebbe parlare di un’irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, ma non certo di una loro distruzione. Né potrebbero assumere rilievo eventuali annotazioni false contenute del bilancio, atteso che esse potrebbero integrare il diverso reato di falso in bilancio e non quello di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente, infine, lamenta il mancato accertamento delle ragioni che avevano portato al dissesto della società e del momento in cui tale dissesto si era verificato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 42, 43 e 110 cod. pen., 216 legge fall. e 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. Contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'imputato, essendo detenuto, «non poteva rappresentarsi e avere la consapevolezza di essere amministratore di fatto». Lo stato detentivo, d’altronde, gli precludeva la possibilità di redigere le scritture contabili, che, in ogni caso, non gli erano state richieste. La Corte di appello, comunque, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, né avrebbe valutato la possibilità che vi fosse stata solo una semplice trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 e 217 legge fall., e 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. Sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto riqualificare il fatto contestato nel reato di bancarotta semplice documentale. L'imputato, infatti, non avrebbe «agito al fine di frodare i creditori sociali», atteso che egli, «nel momento in cui il Tribunale di Palermo dichiarava il fallimento della società, … si trovava in stato detentivo carcerario da diversi anni». Dalle dichiarazioni rese dall'amministratore giudiziario, inoltre, si desumerebbe che le scritture contabili sarebbero state tenute solo in modo irregolare e confusionale. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 99, 132, e 133 cod. pen., 27 Cost. e 125 e 546 cod. proc. pen. Contesta l'applicazione della recidiva, sostenendo che la motivazione resa sul punto dai giudici di merito sarebbe illogica e apparente, essendo fondata sul mero dato oggettivo dei precedenti penali. La Corte di appello, inoltre, non si sarebbe confrontata con le argomentazioni della difesa, che aveva posto in rilievo che i fatti erano stati commessi nel quartiere “[OSCURATO:PERSONA]”, zona particolarmente degradata della città di Palermo. 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 132, e 133 cod. pen. e 27 Cost.Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'entità della pena applicata, che risulterebbe «inadeguata e sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti». Il ricorrente sostiene che i giudici di merito, in ordine ai punti in questione, avrebbero reso «una motivazione assente e apodittica», trascurando di valutare gli elementi evidenziati dalla difesa. In particolare, non avrebbero tenuto conto dell'età dell'imputato, delle sue condizioni economiche e del «contesto ambientale» nel quale viveva. 2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall., 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost.Contesta le pene accessorie applicate, sostenendo che la loro durata sarebbe sproporzionata alla gravità dei fatti. I giudici di merito avrebbero erroneamente valorizzato anche una precedente condanna per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, che, nella determinazione della durata delle pene per un reato di bancarotta fraudolenta, non dovrebbe assumere alcun rilievo. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. I primi tre motivi, che, essendo completamente versati in fatto possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Il ricorrente, invero, con tali motivi, si limita ad articolare generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Deve essere, in ogni caso, evidenziato che i giudici di merito hanno reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici anche con riferimento alle questioni sulle quali il ricorrente ha concentrato le sue censure: l’elemento soggettivo del reato e il riconoscimento all’imputato del ruolo di amministratore di fatto. Hanno evidenziato come, dalle conversazioni intercettate, emergesse in maniera chiara che l’imputato gestisse di fatto la società: esercitava il potere decisionale; chiedeva il resoconto della situazione di cassa; impartiva direttive sui fornitori da pagare, sulle operazioni da realizzare sul conto corrente della società, sui rapporti con le banche, sulla gestione del denaro presente in cassa e nella cassaforte della società. Esercitava dunque, anche attraverso il coimputato [OSCURATO:PERSONA], i poteri connaturali alla funzione direttiva della società, interessandosi anche delle annotazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] sulla contabilità. La deduzione relativa allo stato detentivo dell'imputato si presenta priva della necessaria specificità estrinseca, atteso che, con essa, il ricorrente si limita a reiterare quanto già esposto nei motivi d'appello, senza confrontarsi con la congrua motivazione fornita al riguardo dalla Corte territoriale, che ha posto in rilievo che la circostanza che l'imputato fosse detenuto dall'ottobre 2014 – e quindi prima della sequestro della società avvenuto nel 2015 e del successivo fallimento – non era rilevante, atteso che l'impresa in quel momento era già inattiva e che il ruolo di amministratore di fatto all'imputato era stato riconosciuto nel periodo di tempo anteriore al sequestro, quando la società era ancora attiva. Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, va ricordato che sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento o sottrazione, in tutto o in parte, della documentazione prima del passaggio di consegne (cfr. Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061, in motivazione). Risulta, dunque, evidente che, anche se al momento del fallimento l’imputato non fosse stato più l’amministratore di fatto della società, oramai da tempo inattiva, egli, comunque, rimarrebbe responsabile per tenuta delle scritture nel periodo in cui aveva ricoperto la carica e per la sottrazione della documentazione avvenuta nel medesimo periodo. Anche la deduzione con la quale il ricorrente sostiene che la documentazione della società sarebbe stata consegnata al curatore fallimentare risulta priva della necessaria specificità estrinseca. Il ricorrente, invero, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d'appello ha posto in rilievo che il fatto che il consulente della società, solo in un secondo momento, aveva consegnato al curatore alcuni documenti era scarsamente rilevante, atteso che si trattava di una documentazione largamente incompleta, che non aveva consentito la ricostruzione delle vicende e del volume degli affari della società. La deduzione con la quale il ricorrente lamenta il presunto mancato accertamento delle ragioni del dissesto oltre a essere assertiva e generica, risulta anche poco conferente, atteso che l’amministratore di una società è tenuto a rispettare gli obblighi correlati al ruolo rivestito, a prescindere dalla causa del dissesto. Quanto all'elemento soggettivo, i giudici di merito hanno posto in rilievo che, dalle conversazioni intercettate, emergeva con evidenza come l'imputato avesse utilizzato lo schermo dell'intestazione fittizia della società per evitare il rischio della confisca dei beni. Hanno, poi, desunto il dolo specifico dall'ingente esposizione debitoria dell'impresa nei confronti dell'erario, dal mancato rinvenimento di denaro in cassa, dall'utilizzo di denaro della società per fini personali e dalla mancata attivazione della procedura di liquidazione, doverosa in caso di inattività della società. Con motivazione esente da vizi logici, hanno correlato la sottrazione delle scritture contabili allo scopo di “coprire” tali vicende, realizzate in danno dei creditori. Anche la deduzione relativa alla riqualificazione giuridica del fatto è priva della necessaria specificità estrinseca, essendo stata già ritenuta infondata dalla Corte di appello con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, con la quale il ricorrente non si è confrontato. Va, d’altronde, rilevato che l’esposta ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato operata dalla Corte di appello risulta del tutto incompatibile con la tesi del ricorrente, che sostiene che si sarebbe trattata di una semplice trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili. 1.2. Il quarto motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 14 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, la Corte di appello ha posto in rilievo come il nuovo episodio delittuoso fosse significativo di una maggiore capacità a delinquere e di una più accentuata pericolosità sociale dell'imputato, anche in relazione al numero, all’epoca e alla gravità dei precedenti penali. Ha poi correttamente posto in rilievo come il «contesto sociale» nel quale erano stati commessi i fatti, di per sé, assumesse scarsa rilevanza. 1.3. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili. Con essi, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851; cfr., con specifico riferimento alle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856), come nel caso di specie (cfr. pagina 15 della sentenza impugnata). Va, inoltre, ricordato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 14 e 15 della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28908/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris