CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 13243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29227/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] erativa [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Castiglione del Lago, in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 215/03/2021, depositata il 6 luglio 2021, della Commissione tributaria regionale dell’Umbria; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –sulla base di un solo motivo, il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 215/03/2021, depositata il 6 luglio 2021, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha disatteso l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dal Consorzio, odierno ricorrente, per l’anno 2014, ed in relazione al possesso di un’unità immobiliare censita in catasto (nella categoria D/7, e) al fol. 89, p.lla 523; –il Comune di Castiglione del Lago resiste con controricorso . Considerato che: 1. – in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente ha rinunciato al ricorso deducendo di aver fatto accesso alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ed affidato all’agente della riscossione (l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.); - al la rinuncia , che è rituale , consegue, pertanto, l’estinzione del giudizio; 2. – le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia – correlate all’accesso ad istituto di definizione agevolata rientrante nella disponibilità della contribuente – ed allo stesso difetto di contestazione, da parte del controricorrente, della richiesta di compensazione formulata dal ricorrente; -non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale(d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 - quater ) , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il giudizio ; - compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità . Così de