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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09136/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

172. R.G. 34353 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è generico e privo di confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; rilevato che il ricorrente non si è confrontato con la condivisibile motivazione con la quale i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta dell'imputato sia stata agevolata dall'aver commesso il fatto in orario notturno ed in una zona deserta al momento dell'aggressione, circostanze ritenute idonee in concreto a determinare una situazione di minorata difesa (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), così facendo corretto uso del principio di diritto secondo cui, per la configurabilità dell'aggravante non è necessario che tale difesa si presenti impossibile, essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (Sez. 4, n. 34357 del 25/11/2020, Amato, Rv. 280052-01; Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271259 - 01). osservato che il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno valorizzato la personalità negativa dell'imputato -vedi pag. 5 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Rv. 279838). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] gli e Esten.ser

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 172. R.G. 34353 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è generico e privo di confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; rilevato che il ricorrente non si è confrontato con la condivisibile motivazione con la quale i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta dell'imputato sia stata agevolata dall'aver commesso il fatto in orario notturno ed in una zona deserta al momento dell'aggressione, circostanze ritenute idonee in concreto a determinare una situazione di minorata difesa (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), così facendo corretto uso del principio di diritto secondo cui, per la configurabilità dell'aggravante non è necessario che tale difesa si presenti impossibile, essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (Sez. 4, n. 34357 del 25/11/2020, Amato, Rv. 280052-01; Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271259 - 01). osservato che il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno valorizzato la personalità negativa dell'imputato -vedi pag. 5 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Rv. 279838). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] gli e Esten.ser
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