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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42377/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie e per il reato di cui all'art. 4

I. 110/75; ; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione dì legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente si duole della mancata assoluzione dai reati a lui contestati sebbene dia atto di aver fatto uso di un "piccolo" coltello per colpire [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, rilegge a modo proprio modo e a proprio uso le dichiarazioni di testi e persona offesa, avvitandosi in considerazioni prive di senso logico, date le premesse da cui è partito, ed evita di confrontarsi con la motivazione del giudicante, che di tutti gli elementi processuali ha fatto uso corretto e logico, sia nella ricostruzione della vicenda, sia nell'individuazione dell'arma usata per ferire.

Peraltro, non ha nessun senso discettare sulla dimensione dell'arma, atteso che, in ogni caso, non è contestato l'uso di un'arma da taglio, né è spiegato per quale legittimo motivo il "piccolo coltello" fosse stato portato fuori dell'abitazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie e per il reato di cui all'art. 4 I. 110/75; ; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione dì legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Il ricorrente si duole della mancata assoluzione dai reati a lui contestati sebbene dia atto di aver fatto uso di un "piccolo" coltello per colpire [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, rilegge a modo proprio modo e a proprio uso le dichiarazioni di testi e persona offesa, avvitandosi in considerazioni prive di senso logico, date le premesse da cui è partito, ed evita di confrontarsi con la motivazione del giudicante, che di tutti gli elementi processuali ha fatto uso corretto e logico, sia nella ricostruzione della vicenda, sia nell'individuazione dell'arma usata per ferire. Peraltro, non ha nessun senso discettare sulla dimensione dell'arma, atteso che, in ogni caso, non è contestato l'uso di un'arma da taglio, né è spiegato per quale legittimo motivo il "piccolo coltello" fosse stato portato fuori dell'abitazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] I
Sentenza Cassazione n. 42377/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris