CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13866/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei suoi difensori da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori lamentano: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 166 cod. pen.; richiesta di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. pen. in relazione all'art. 117 Cost. nella parte in cui non ricomprende tra le pene accessorie la sanziona amministrativa accessoria della patente di gulda; 2. Mancanza della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida. Vista la memoria difensiva, in cui si insiste nell'accoglimento delle ragioni di doglianza. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la questione d'illegittimità costituzionale proposta risulta manifestamente infondata: questa Corte ha avuto già modo di occuparsi del profilo dedotto nel ricorso, affermando il seguente principio di diritto: "Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale), così Sez. 3, n. 27297 del 10/05/2019, Vitali, Rv. 276025. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le determinazioni assunte in tema di durata della sanzione amministrativa accessoria sono sorrette da conferente apparato argomentativo, non censurabile in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]