CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 16961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Tribunale di Vicenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza n. 33527/2019 emessa il 04/07/2019 dalla Corte di cassazione — Sez. 5 penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 33527 del 4 luglio 2019, la Quinta sezione della Corte di cassazione, rilevata la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, ha annullato senza rinvio le pronunce emesse nei due gradi di giudizio dal Tribunale di Vicenza e dalla Corte di Appello di Venezia, disponendo la trasmissione degli atti «al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso relativamente ai reati di bancarotta di cui ai capi A, B e C, in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Con provvedimento del 03 maggio 2022, a seguito dell'eccezione di giudicato formulata dalla difesa degli imputati, il Tribunale di Vicenza, chiamato a pronunciarsi a seguito dell'annullamento con rinvio, ha chiesto a questa Corte di dichiarare quali parti della sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza «siano divenute irrevocabili a seguito della pronuncia della sentenza n. 33527, con particolare riferimento ai capi C.4.c.) e C.4.d) dell'imputazione originaria». Il ricorrente, premesso che con sentenza n. 902/2015 il Tribunale di Vicenza aveva assolto «perché il fatto non sussiste» gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti ai capi C.4.c.) e C.4.d) dell'imputazione, ha evidenziato la sussistenza del dubbio in merito all'intervenuta irrevocabilità della sentenza in relazione ai reati di cui ai capi C.4.c.) e C.4.d), in quanto non «chiaramente» evincibile dalla sentenza n. 33527 del 4 luglio 2019 della Quinta sezione della Corte di cassazione che, in maniera del tutto generica, fa riferimento «nella sua interezza al capo C), di cui i capi C.4.c.) e C.4.d) costituiscono una specificazione» e, pertanto, ha ravvisato la necessità di una precisa indicazione in merito al «perimetro dell'oggetto devoluto». [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta dagli atti che, con sentenza n. 902/2015 del 10 luglio 2015, il Tribunale di Vicenza ha assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti ai capi C.4.c.) e C.4.d) «perché il fatto non sussiste». Dalla lettura della sentenza n. 172/2018 emessa il 15 gennaio 2018 dalla Corte di Appello di Venezia, si evince che avverso l'assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Danieli in ordine ai reati loro ascritti ai capi C.4.c.) e C.4.d) non è stata proposta impugnazione. 2. Ne deriva che, in assenza di impugnazione, la decisione con la quale il Tribunale di Vicenza ha assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti ai capi C.4.c.) e C.4.d) «perché il fatto non sussiste» è divenuta irrevocabile e, in tali termini, va disposta l'integrazione della sentenza n. 33527 del 4 luglio 2019 pronunciata dalla Quinta sezione della Corte di cassazione. 3. Il Tribunale di Vicenza, chiamato a decidere a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Quinta sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 33527 del 4 luglio 2019, dovrà decidere, pertanto, solo sui restanti capi indicati dalla Corte di cassazione. P.Q.M. Dispone integrarsi la sentenza della Corte di cassazione n. 33527/19 del 4 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dichiarandosi l'irrevocabilità della pronuncia assolutoria degli imputati per i reati di cui ai capi C.4.c.)